Ricorso proposto il 26 aprile 2012 - Commissione europea / Repubblica di Bulgaria
(Causa C-198/12)
Lingua processuale: il bulgaro
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: T. Scharf, O. Beynet, S. Petrova)
Convenuta: Repubblica di Bulgaria
Conclusioni della ricorrente
La Commissione chiede che la Corte voglia:
dichiarare che la Repubblica di Bulgaria non ha adempiuto i propri obblighi, derivanti dall'articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 715/2009, di porre a disposizione di tutti i soggetti operanti sul mercato la capacità massima e, in particolare, servizi di trasporto virtuale del gas in senso inverso;
condannare la Repubblica di Bulgaria alle spese.
Motivi e principali argomenti
Con il presente ricorso, la Commissione chiede che sia dichiarato che la Repubblica di Bulgaria ha violato gli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni dell'articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 715/2009, che sostituiscono, rispettivamente, gli articoli 4, paragrafo 1, e 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1775/2005.
Detti obblighi sono i seguenti:
- obbligo, derivante dall'articolo 14, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 16, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 715/2009, di garantire a tutti i soggetti operanti sul mercato la capacità massima e, in particolare, servizi di trasporto virtuale del gas in senso inverso.
Secondo le autorità bulgare, l'inadempimento dei suddetti obblighi di garantire la massima capacità è riconducibile al fatto che non esiste alcuna interconnessione fisica tra il sistema di transito e il sistema nazionale di trasporto del gas della Repubblica di Bulgaria e che tali sistemi, sotto il profilo giuridico, sono disciplinati in maniera diversa.
Le autorità bulgare adducono quale ulteriore ragione del mancato adempimento dei suddetti obblighi, l'esistenza di tre accordi bilaterali vigenti tra la Repubblica di Bulgaria ed il governo dell'URSS, stipulati negli anni 1986 e 1989.
La Commissione obietta che se il contratto commerciale stipulato il 27 aprile 1998, sulla base dei suddetti accordi bilaterali, tra la OOO Gazprom e la Bulgartransgaz EAD, costituisce un ostacolo all'adempimento degli obblighi di porre a disposizione la massima capacità, la Repubblica di Bulgaria è tenuta, ai sensi dell'articolo 351, secondo comma, TFUE, a ricorrere a tutti i mezzi atti ad eliminare tale eventuale incompatibilità con le disposizioni del diritto dell'Unione.
____________1 - Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GU L 211, pag. 36).