SENTENZA DELLA CORTE
12 maggio 1998 (1)
«Artt. 6, 48 e 220 del Trattato CE Obbligo di parità di trattamento
Convenzione bilaterale diretta ad evitare la doppia imposizione Lavoratori
frontalieri»
Nel procedimento C-336/96,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a
norma dell'art. 177 del Trattato CE, dal Tribunal administratif di Strasburgo
(Francia), nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Coniugi Gilly
e
Directeur des services fiscaux du Bas-Rhin,
domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 6, 48 e 220 del Trattato CE,
LA CORTE,
composta dai signori G.C. Rodríguez Iglesias, presidente, M. Wathelet (relatore)
e R. Schintgen, presidenti di sezione, G.F. Mancini, J.C. Moitinho de Almeida,
P.J.G. Kapteyn, J.L. Murray, J.-P. Puissochet, G. Hirsch, L. Sevón e K.M. Ioannou,
giudici,
avvocato generale: D. Ruiz-Jarabo Colomer
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
dai coniugi Gilly, ricorrenti nella causa principale;
per il governo francese, dalla signora C. de Salins, vicedirettore presso la
direzione degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, e dal signor
G. Mignot, segretario agli affari esteri presso la stessa direzione, in qualità
di agenti;
per il governo belga, dal signor J. Devadder, consigliere generale presso il
Ministero degli Affari esteri, del Commercio con l'estero e della
Cooperazione allo sviluppo, in qualità di agente;
per il governo danese, dal signor P. Biering, consigliere giuridico,
capodivisione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente;
per il governo tedesco, dal signor E. Röder, Ministerialrat presso il
ministero federale dell'Economia, in qualità di agente;
per il governo italiano, dal professor U. Leanza, capo del servizio del
contenzioso diplomatico del ministero degli Affari esteri, in qualità di
agente, assistito dal signor G. de Bellis, avvocato dello Stato;
per il governo finlandese, dal signor H. Rotkirch, ambasciatore, capo del
servizio degli affari giuridici del ministero degli Affari esteri, in qualità di
agente;
per il governo svedese, dal signor E. Brattgård, departmentsråd presso il
dipartimento del commercio con l'estero del ministero degli Affari esteri, in
qualità di agente;
per il governo del Regno Unito, dal signor J.E. Collins, Assistent Treasury
Solicitor, in qualità di agente;
per la Commissione delle Comunità europee, dalla signora H. Michard e dal
signor E. Traversa, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali del signor Gilly, del governo francese, rappresentato dal
signor G. Mignot, del governo danese, rappresentato dal signor J. Molde,
consigliere giuridico, capodivisione presso il ministero degli Affari esteri, in qualità
di agente, del governo italiano, rappresentato dal signor G. De Bellis, del governo
olandese, rappresentato dal signor M. Fierstra, consigliere giuridico aggiunto presso
il ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, del governo del Regno Unito,
rappresentato dal signor R. Singh, del Treasury Solicitor's Department, in qualità
di agente, e della Commissione, rappresentata dalla signora H. Michard, all'udienza
del 23 ottobre 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 novembre
1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Con sentenza 10 ottobre 1996, pervenuta in cancelleria l'11 ottobre seguente, il
Tribunal administratif di Strasburgo ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art.
177 del Trattato CE, sei questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt.
6, 48 e 200 dello stesso Trattato.
- 2.
- Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di varie liti che oppongono i coniugi
Gilly al direttore delle imposte del Bas-Rhin, in merito al calcolo dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche negli anni 1989, 1990, 1991, 1992 e 1993, a norma
della Convenzione firmata a Parigi il 21 luglio 1959, tra la Repubblica francese e
la Repubblica federale di Germania, al fine di evitare le doppie imposizioni e di
stabilire le norme di reciproca assistenza amministrativa e giuridica in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio, nonché in materia di tasse di esercizio e di
contributi fondiari (in prosieguo: la «Convenzione»), come modificata dagli atti
aggiuntivi firmati a Bonn il 9 giugno 1969 e il 28 settembre 1989.
- 3.
- I coniugi Gilly risiedono in Francia, nelle vicinanze della frontiera tedesca. Il signor
Gilly, cittadino francese, è professore nel settore della pubblica istruzione in
Francia. La signora Gilly, che è cittadina tedesca e che ha acquisito con il
matrimonio anche la cittadinanza francese, è maestra in una scuola pubblica in
Germania, ubicata nella zona frontaliera.
- 4.
- Per quanto riguarda la tassazione dei redditi da lavoro subordinato, l'art. 13, n. 1,
della Convenzione pone il seguente principio di base:
«Fatte salve le disposizioni dei seguenti paragrafi, i redditi provenienti da un lavoro
dipendente sono imponibili solo nello Stato contraente nel quale viene esercitata
l'attività personale che genera il reddito. Sono considerati in particolare redditi
provenienti da un lavoro dipendente le retribuzione fisse, gli stipendi, i salari, le
gratifiche o altri emolumenti, nonché tutti i vantaggi analoghi pagati o concessi da
persone diverse da quelle di cui all'articolo 14».
- 5.
- L'art. 13, n. 5, lett. a), contine una deroga al principio della tassazione nello Stato
dell'occupazione per i lavoratori dipendenti frontalieri, i quali sono soggetti ad
imposta nello Stato di residenza:
«In deroga ai nn. 1, 3 e 4, i redditi provenienti da lavoro dipendente di persone che
lavorano nella zona frontaliera di uno Stato contraente e che hanno la loro
residenza familiare permanente nella zona frontaliera dell'altro Stato contraente
in cui esse rientrano di regola ogni giorno sono assoggettabili ad imposta solo in
tale altro Stato».
- 6.
- Tuttavia, per quanto riguarda i contribuenti che ricevono retribuzioni e pensioni del
settore pubblico, l'art. 14, n. 1, della Convenzione stabilisce che, in via di principio,
essi sono soggetti ad imposta nello Stato erogatore:
«Gli stipendi, i salari e le retribuzioni analoghe, nonché le pensioni di vecchiaia
versate da uno degli Stati contraenti, da un Land o da una persona giuridica di
diritto pubblico in tale Stato o da un Land a persone fisiche residenti nell'altro
Stato, in considerazione di periodi di servizio civile o militare, attuali o precedenti,
sono imponibili solo nel primo Stato. Tuttavia, tale disposizione non si applica
quando le retribuzioni vengano versate a persone che possiedono la cittadinanza
dell'altro Stato senza essere nel contempo cittadini del primo Stato; in tal caso, le
retribuzioni sono imponibili solo nello Stato in cui tali persone risiedono».
- 7.
- L'art. 16 della Convenzione contiene una norma speciale da applicare agli
insegnanti che effettuano un soggiorno provvisorio, che prevede il mantenimento
della tassazione nello Stato di occupazione di origine:
«I professori o i maestri residenti in uno degli Stati contraenti, i quali, nel corso di
un soggiorno provvisorio di due anni al massimo, riscuotono una retribuzione per
un'attività pedagogica svolta in un'università, in una scuola superiore, in una scuola
o in un altro istituto di insegnamento nell'altro Stato, sono assoggettabili ad imposta
per tale retribuzione solo nel primo Stato».
- 8.
- Per quanto attiene alla doppia imposizione, l'art. 20, n. 2, lett. a), cc), della
Convenzione, come modificato dall'atto aggiuntivo firmato il 28 settembre 1989, è
redatto come segue:
«2) Per quanto riguarda i residenti in Francia la doppia imposizione è evitata
come segue:
a) I guadagni e gli altri redditi positivi che provengono dalla Repubblica
federale e che ivi sono imponibili in conformità alle disposizioni della
presente Convenzione sono pure imponibili in Francia qualora
spettino ad un residente in Francia. L'imposta tedesca non è
detraibile per il calcolo del reddito imponibile in Francia. Tuttavia al
percettore spetta un credito d'imposta imputabile sull'imposta
francese nella cui base imponibile tali redditi sono compresi. Tale
credito d'imposta è pari:
(...)
cc) per tutti gli altri redditi, all'importo dell'imposta francese
corrispondente a tali redditi. Questa disposizione si applica in
particolare ai redditi di cui agli artt. (...) 13, nn. 1 e 2, e 14».
- 9.
- Dalla sentenza di rinvio emerge che, secondo la cosiddetta regola dell'«aliquota
effettiva», l'importo del credito d'imposta è pari al prodotto dell'importo dei redditi
netti assoggettati ad imposta in Germania per l'aliquota che risulta dal rapporto fra
l'imposta effettivamente dovuta in base al reddito netto globale imponibile secondo
la normativa francese e l'importo di tale ultimo reddito.
- 10.
- Secondo il giudice a quo, tale credito d'imposta imputabile sull'imposta francese
può rivelarsi inferiore all'imposta effettivamente pagata in Germania a causa di un
regime fiscale più progressivo in tale paese. Per i lavoratori frontalieri francesi
soggetti ad imposta in Germania quanto ai redditi percepiti in tale paese e nel
contempo in Francia quanto al loro reddito complessivo, previa detrazione del
summenzionato credito d'imposta, l'imposta può quindi risultare più gravosa che
per le persone aventi lo stesso reddito, ma di origine esclusivamente francese.
- 11.
- Nella specie, gli stipendi pubblici percepiti, nel corso degli anni 1989, 1990, 1991,
1992 e 1993, dalla signora Gilly in Germania sono stati tassati, ai sensi dell'art. 14,
n. 1, della Convenzione, in Germania, in quanto essa è cittadina tedesca. Tali
stipendi sono stati tassati anche in Francia in base all'art. 20, n. 2, lett. a), della
Convenzione. Tuttavia, in forza della lett. cc) di quest'ultima disposizione, la
tassazione di tali redditi in Germania ha dato diritto ad un credito d'imposta pari
all'importo dell'imposta francese corrispondente a tali redditi.
- 12.
- Nei ricorsi che hanno proposto, con atti introduttivi 8 luglio 1992 e 21 luglio 1995,
dinanzi al Tribunal administratif di Strasburgo, i coniugi Gilly hanno sostenuto che
l'applicazione delle summenzionate disposizioni della Convenzione ha comportato
un'eccessiva tassazione ingiustificata e discriminatoria, incompatibile in particolare
con gli artt. 6 (ex art. 7 del Trattato CEE), 48 e 220 del Trattato CE. Essi hanno
quindi chiesto l'esonero dalle imposte controverse e il rimborso da parte del fisco
dell'importo delle imposte che essi ritengono indebitamente riscosse.
- 13.
- Considerando che la soluzione delle controversie di cui è stato investito dipende
dall'interpretazione degli artt. 6, 48 e 220 del Trattato, il Tribunal administratif di
Strasburgo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le
seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il principio della libera circolazione dei lavoratori quale risulta dal
Trattato di Roma e dalle sue normative di applicazione venga violato da un
regime fiscale, applicabile ai lavoratori frontalieri, del tipo di quello previsto
dalla Convenzione franco-tedesca, in quanto esso prevede modalità
d'imposizione diverse per le persone la cui retribuzione provenga da
persone giuridiche pubbliche e per quelle che sono retribuite da persone
private e può pertanto avere un'influenza sull'accesso agli impieghi pubblici
o privati in relazione al luogo di residenza nell'uno o nell'altro Stato.
2) Se una norma secondo la quale un lavoratore frontaliero che riscuote una
retribuzione da uno Stato o da una persona giuridica pubblica che faccia
parte di quest'ultimo è assoggettabile ad imposta in tale Stato mentre, se il
lavoratore frontaliero possiede la cittadinanza dell'altro Stato senza essere
nel contempo cittadino del primo Stato, la retribuzione è imponibile nello
Stato in cui il lavoratore frontaliero è residente, sia compatibile col principio
della libera circolazione e dell'abolizione di qualsiasi discriminazione basata
sulla cittadinanza.
3) Se una norma di diritto tributario che preveda per i lavoratori frontalieri,
dipendenti da persone giuridiche pubbliche, residenti in uno degli Stati
membri, un regime d'imposizione diverso a seconda che essi siano solo
cittadini di tale Stato ovvero che abbiano la doppia cittadinanza, sia
compatibile con l'art. 7 (attualmente art. 6) del Trattato.
4) Se il principio della libera circolazione dei lavoratori così come risulta dal
Trattato venga violato da norme tributarie atte ad influenzare la scelta degli
insegnanti degli Stati contraenti di esercitare più o meno durevolmente la
loro attività in un altro Stato alla luce delle diversità dei regimi fiscali degli
Stati interessati a seconda della durata dell'attività.
5) Se l'obiettivo dell'eliminazione della doppia imposizione fissato dall'art. 220
del Trattato debba essere considerato, tenuto conto dei termini che hanno
avuto a disposizione gli Stati per attuarlo, nel senso che abbia ormai il
carattere di una norma direttamente efficace in forza della quale non deve
più intervenire la doppia imposizione; in secondo luogo, se l'obiettivo di
eliminare la doppia imposizione assegnato agli Stati membri dall'art. 220
venga travisato da una Convenzione fiscale in forza della quale il regime
fiscale applicabile ai lavoratori frontalieri degli Stati aderenti allaConvenzione varia a seconda della loro cittadinanza e del carattere pubblico
o privato del posto occupato; e se, inoltre, un regime fiscale di credito
d'imposta applicabile ad una famiglia residente in uno Stato che non prenda
in considerazione l'importo esatto dell'imposta pagata in un altro Stato
membro, ma soltanto un credito d'imposta che può essere inferiore, soddisfi
l'obiettivo, assegnato agli Stati membri, di evitare la doppia imposizione.
6) Se l'art. 48 debba essere interpretato nel senso che esso osti a che cittadini
di uno Stato membro, lavoratori frontalieri in un altro Stato membro, in
considerazione di un sistema di credito d'imposta del tipo di quello previsto
dalla Convenzione tributaria franco-tedesca vengano assoggettati ad imposta
in maniera più gravosa rispetto alle persone che svolgono la loro attività
lavorativa nel relativo Stato di residenza».
Sulla quinta questione
- 14.
- Con la quinta questione, che si deve esaminare in primo luogo, il giudice nazionale
s'interroga sull'applicabilità diretta dell'art. 220, secondo trattino, del Trattato.
- 15.
- Come la Corte ha già affermato (sentenza 11 luglio 1985, causa 137/84, Mutsch,
Racc. pag. 2681, punto 11), l'art. 220 non mira a stabilire una norma giuridica
direttamente operante, ma si limita a tracciare il quadro di trattative che gli Stati
membri intavoleranno tra loro «per quanto occorra». Il suo secondo trattino, poi,
si limita ad indicare come obiettivo di tali trattative l'eventuale eliminazione della
doppia imposizione all'interno della Comunità.
- 16.
- Anche se l'eliminazione della doppia imposizione all'interno della Comunità figura
quindi tra gli obiettivi del Trattato, dalla lettera del suddetto articolo risulta che
questo non può di per sé conferire a singoli diritti che possano essere fatti valere
dinanzi ai giudici nazionali.
- 17.
- Di conseguenza, si deve risolvere la quinta questione nel senso che l'art. 220,
secondo trattino, del Trattato non ha effetto diretto.
Sulle questioni prima, seconda e quarta
- 18.
- Con le questioni prima, seconda e quarta il giudice nazionale chiede se l'art. 48 del
Trattato debba essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di
disposizioni come quelle degli artt. 13, n. 5, lett. a), 14, n. 1, e 16 della
Convenzione, che stabiliscono un regime di imposizione diverso, da un lato, per i
lavoratori frontalieri a seconda che essi lavorino nel settore privato o nel settore
pubblico e, quando lavorano nel settore pubblico, a seconda che abbiano o meno
soltanto la cittadinanza dello Stato cui appartiene l'amministrazione da cui
dipendono e, dall'altro, per gli insegnanti, a seconda che soggiornino o meno
brevemente nello Stato in cui svolgono la loro attività lavorativa.
Applicabilità dell'art. 48 del Trattato
- 19.
- Occorre, in limine, accertare se una situazione come quella in cui si trovano i
ricorrenti nella causa principale rientri nell'ambito di applicazione delle norme del
Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori.
- 20.
- All'udienza il governo francese ha osservato che la signora Gilly non ha esercitato
in Francia i diritti che le conferisce l'art. 48 del Trattato poiché essa lavora nel suo
Stato d'origine, vale a dire in Germania.
- 21.
- A questo proposito è sufficiente sottolineare che la signora Gilly ha acquisito con
il suo matrimonio la cittadinanza francese e che la stessa svolge la sua attività
lavorativa in Germania pur risiedendo in Francia. Di conseguenza, essa va
considerata in quest'ultimo Stato come un lavoratore che esercita il suo diritto alla
libera circolazione, quale garantito dal Trattato, al fine di svolgere un'attività
lavorativa in uno Stato membro diverso da quello dove risiede. La circostanza che
la stessa abbia conservato la cittadinanza dello Stato di occupazione non rimette
per nulla in discussione il fatto che, per le autorità francesi, l'interessata, cittadina
francese, esercita la sua attività lavorativa nel territorio di un altro Stato membro
(v., nello stesso senso, sentenza 19 gennaio 1988, causa 292/96, Gullung, Racc. pag.
111, punto 12).
- 22.
- Si deve di conseguenza constatare che un caso come quello di specie rientra
nell'ambito di applicazione dell'art. 48 del Trattato.
Compatibilità dei fattori di collegamento fiscale con l'art. 48 del Trattato
- 23.
- Anche se l'eliminazione della doppia imposizione all'interno della Comunità figura,
come emerge dal punto 16 di cui sopra, tra gli obiettivi del Trattato, si deve
tuttavia constatare che a tutt'oggi, a prescindere dalla Convenzione 23 luglio 1990,
relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di
imprese associate (GU L 225, pag. 10), nessuna misura di unificazione o di
armonizzazione diretta ad eliminare le doppie imposizioni è stata adottata
nell'ambito comunitario e che gli Stati membri non hanno stipulato, in forza
dell'art. 220 del Trattato, nessuna convenzione multilaterale in materia.
- 24.
- Essendo competenti a determinare i criteri d'imposizione sui redditi e sul
patrimonio al fine di eliminare, se del caso mediante convenzioni, le doppie
imposizioni, gli Stati membri hanno stipulato numerose convenzioni bilaterali,
ispirate, in particolare, ai modelli di convenzione tributaria concernenti il reddito
e il patrimonio, elaborati dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo
economico (in prosieguo: l'«OCSE»).
- 25.
- In tale ambito la Convenzione stipulata fra la Repubblica francese e la Repubblica
federale di Germania contempla vari fattori di collegamento per ripartire fra le
parti contraenti la competenza in materia di imposte sui redditi provenienti da
lavoro dipendente.
- 26.
- Mentre, come regola generale, i lavoratori sono soggetti, conformemente all'art. 13,
n. 1, della Convenzione, all'imposizione dello Stato in cui si esercita l'attività
lavorativa che genera i redditi, l'art. 13, n. 5, lett. a), assoggetta i lavoratori
frontalieri all'imposizione nello Stato in cui risiedono.
- 27.
- Tuttavia, per quanto riguarda i contribuenti che percepiscono redditi del settore
pubblico, l'art. 14, n. 1, prima frase, della Convenzione stabilisce che, in via di
principio, essi sono soggetti a imposta nello Stato erogatore. Quest'ultima norma
(in prosieguo: il «principio dello Stato erogatore») contempla del pari una deroga,
figurante nella seconda frase dello stesso paragrafo, in forza della quale, nel caso
in cui le retribuzioni vengano versate a persone che possiedono la cittadinanza
dell'altro Stato senza essere nel tempo stesso cittadini del primo Stato, le
retribuzioni sono imponibili nello Stato di residenza dei contribuenti.
- 28.
- Inoltre, l'art. 16 della Convenzione contiene una norma speciale di collegamento
applicabile agli insegnanti che hanno la loro residenza abituale in uno degli Stati
contraenti e che, in occasione di un soggiorno di breve durata, inferiore a due anni,
nell'altro Stato contraente, riscuotono una retribuzione per un'attività pedagogica
svolta in quest'ultimo Stato. Tale categoria di contribuenti è soggetta ad imposta
nello Stato di occupazione d'origine.
- 29.
- Risulta quindi che gli artt. 13, nn. 1 e 5, lett. a), 14, n. 1, e 16 della Convenzione
contengono fattori di collegamento diversi a seconda che i contribuenti siano
lavoratori frontalieri o meno, a seconda che siano insegnanti che effettuano un
soggiorno di breve durata o meno, o infine a seconda che siano occupati nel settore
privato o nel settore pubblico. Per quanto riguarda, in particolare, quest'ultima
categoria di lavoratori, in via di principio essi sono soggetti ad imposta nello Stato
erogatore, a meno che essi abbiano soltanto la cittadinanza dell'altro Stato
contraente, nel qual caso sono tassati nello Stato di residenza.
- 30.
- Sebbene il criterio della cittadinanza figuri espressamente nell'art. 14, n. 1, seconda
frase, ai fini della ripartizione della competenza tributaria, siffatte differenziazioni
non possono considerarsi costituire discriminazioni vietate dall'art. 48 del Trattato.
Infatti, esse discendono, in mancanza di misure di unificazione o di armonizzazione
nell'ambito comunitario, in particolare in forza dell'art. 220, secondo trattino, del
Trattato, dalla competenza che hanno le parti contraenti a stabilire, al fine di
eliminare le doppie imposizioni, i criteri di ripartizione fra esse del loro potere
impositivo.
- 31.
- Sempre ai fini della ripartizione della competenza tributaria, non è illogico che gli
Stati membri si ispirino alla prassi internazionale e al modello di convenzione
elaborato dall'OCSE, che all'art. 19, n. 1, lett. a), in particolare, nella versione del
1994, prevede l'applicazione del principio dello Stato erogatore. Secondo i lavori
preparatori relativi al detto articolo, tale principio è giustificato dalle «regole della
cortesia internazionale e del reciproco rispetto fra sovranità» e «figura in un
numero così grande di convenzioni vigenti fra Stati membri dell'OCSE che si può
affermare che esso è già internazionalmente accettato».
- 32.
- Nella specie, l'art. 14, n. 1, prima frase, della Convenzione riproduce il contenuto
dell'art. 19, n. 1, lett. a), della convenzione modello dell'OCSE. E' vero che la sua
seconda frase si discosta dal principio dello Stato erogatore quando il contribuente
ha la cittadinanza dell'altro Stato contraente senza essere nel contempo cittadino
del primo Stato, ma lo stesso tipo di deroga, basata comunque almeno in parte sul
criterio della cittadinanza, si rinviene nell'art. 19, n. 1, lett. b), della convenzione
modello qualora i servizi siano prestati nell'altro Stato contraente e il contribuente
sia un residente in questo Stato «che i) possiede la cittadinanza in questo Stato, o
ii) che non ha stabilito la propria residenza in questo Stato unicamente per
prestarvi servizio».
- 33.
- In ogni caso, anche a prescindere dall'art. 14, n. 1, seconda frase, di cui la signora
Gilly contesta la legittimità, la situazione fiscale di quest'ultima rimarrebbe
immutata poiché si dovrebbe sempre applicare il principio dello Stato erogatore ai
redditi da essa riscossi in Germania, a motivo della sua attività nell'insegnamento
pubblico.
- 34.
- Inoltre, non è provato, nella specie, che la designazione dello Stato erogatore come
Stato competente in materia di imposizione sui redditi riscossi nel settore pubblico
possa, di per sé, avere ripercussioni negative per i contribuenti interessati. Come
hanno rilevato i governi degli Stati membri che hanno presentato osservazioni e la
Commissione, la ragionevolezza o l'irragionevolezza del trattamento fiscale dei
contribuenti interessati non discende, a dire il vero, dalla scelta del fattore di
collegamento, ma dal livello di imposizione dello Stato competente, in mancanza
di armonizzazione, sul piano comunitario, delle aliquote delle imposte dirette.
- 35.
- Si devono pertanto risolvere le questioni prima, seconda e quarta come segue: l'art.
48 del Trattato va interpretato nel senso che esso non osta all'applicazione di
disposizioni quali quelle contenute negli artt. 13, n. 5, lett. a), 14, n. 1, e 16 della
Convenzione, che stabiliscono un regime di imposizione diverso, da un lato, per i
lavoratori frontalieri a seconda che essi lavorino nel settore privato o nel settore
pubblico e, qualora lavorino nel settore pubblico, a seconda che abbiano o meno
la cittadinanza dello Stato cui appartiene l'amministrazione da cui dipendono, e,
dall'altro, per gli insegnanti, a seconda che soggiornino o meno brevemente nello
Stato in cui svolgono la loro attività lavorativa.
Sulla terza questione
- 36.
- Con la terza questione, il giudice nazionale chiede se l'art. 7 del Trattato CEE,
divenuto l'art. 6 del Trattato CE, debba essere interpretato nel senso che osta
all'applicazione di una disposizione come quella contenuta nell'art. 14, n. 1, seconda
frase, della Convenzione, la quale stabilisce per i lavoratori frontalieri occupati nel
settore pubblico di uno Stato membro un diverso regime di imposizione a seconda
che essi abbiano o meno la cittadinanza di quest'ultimo Stato.
- 37.
- Secondo una giurisprudenza costante, l'art. 6 del Trattato, il quale sancisce il
principio generale del divieto di discriminazione fondata sulla cittadinanza, tende
ad applicarsi autonomamente solo nelle situazioni disciplinate dal diritto
comunitario per le quali il Trattato non stabilisce norme specifiche di non
discriminazione (v., segnatamente, sentenza 25 giugno 1997, causa C-131/96, Mora
Romero, Racc. pag. I-3659, punto 10).
- 38.
- Nel settore della libera circolazione dei lavoratori, il principio di non
discriminazione è stato appunto attuato e concretato dall'art. 48 del Trattato,
nonché da atti di diritto derivato e, in particolare, dal regolamento (CEE) del
Consiglio 15 ottobre 1968, n. 1612, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'
interno della Comunità (GU L 257, pag. 2).
- 39.
- Orbene, dalla soluzione della prima, della seconda e della quarta questione emerge
che un caso come quello di specie rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 48
del Trattato. Non ci si deve quindi pronunciare sull'interpretazione dell'art. 6 del
Trattato.
Sulla sesta questione
- 40.
- Con la sesta questione il giudice nazionale chiede se l'art. 48 del Trattato debba
essere interpretato nel senso che esso osta all'applicazione di un sistema di credito
d'imposta come quello stabilito dall'art. 20, n. 2, lett. a), cc), della Convenzione.
- 41.
- Il sistema di credito d'imposta istituito dall'art. 20, n. 2, lett. a), cc), dellaConvenzione, che si ispira alle modalità previste al riguardo dalla convenzione
modello dell'OCSE, mira ad evitare la doppia imposizione che graverebbe sui
residenti in Francia che riscuotano in Germania benefici o altri redditi imponibili
tanto in Germania quanto in Francia.
- 42.
- Tale sistema consiste, anzitutto, nell'includere i redditi da lavoro ottenuti in
Germania nella base imponibile calcolata conformemente alla normativa francese
e, poi, nell'accordare un credito d'imposta, a motivo dell'imposta versata in
Germania, pari, in particolare per i redditi di cui all'art. 14 della Convenzione,
all'importo dell'imposta francese corrispondente a tali redditi. Detto importo è pari
al prorata corrispondente alla quota che nel complesso dei redditi netti imponibili
in Francia corrisponde al reddito netto imponibile in Germania.
- 43.
- Dagli atti di causa risulta del pari che in Germania la situazione personale e
familiare della signora Gilly non è stata presa in considerazione, durante gli esercizi
controversi, per il calcolo dell'imposta sui suoi redditi lavorativi, mentre in Francia
se ne è tenuto conto per il calcolo dell'imposta dovuta a causa del reddito
complessivo della famiglia e per la concessione di vari sgravi e riduzioni fiscali.
- 44.
- Secondo i ricorrenti nella causa principale, il sistema di credito d'imposta di cui
trattasi sfavorisce le persone che hanno esercitato il loro diritto alla libera
circolazione in quanto lascia sussistere una doppia imposizione. Nella specie, a
causa della maggiore progressività dell'imposta tedesca rispetto all'imposta francese
e tenuto conto della quota dei redditi da lavoro della signora Gilly nell'insieme dei
redditi dei coniugi soggetti ad imposta in Francia, l'importo del credito d'imposta
sarebbe sempre inferiore all'imposta effettivamente versata in Germania. Inoltre,
il fatto che la situazione personale e familiare della signora Gilly non sia
considerata in Germania, diversamente da quanto avviene in Francia, per il calcolo
dell'imposta sul reddito complessivo, comporterebbe che il credito d'imposta
imputato nello Stato di residenza sia inferiore all'importo dell'imposta
effettivamente versata nello Stato di occupazione tenuto conto degli sgravi e delle
riduzioni concessi nel primo Stato.
- 45.
- Solo un credito d'imposta pari all'imposta prelevata in Germania potrebbe, secondo
i ricorrenti nella causa principale, evitare pienamente la doppia imposizione.
- 46.
- A questo proposito, occorre sottolineare, come ha fatto l'avvocato generale al
paragrafo 66 delle sue conclusioni, che lo scopo di una convenzione come quella
di cui trattasi consiste soltanto nell'evitare che gli stessi redditi siano soggetti ad
imposta in ciascuno dei due Stati, non già nel garantire che l'imposizione alla quale
è soggetto il contribuente in uno Stato non sia superiore a quella alla quale egli
sarebbe soggetto nell'altro.
- 47.
- Orbene, è assodato che le conseguenze sfavorevoli che potrebbe comportare, nella
specie, il sistema del credito d'imposta istituito dalla convenzione bilaterale, quale
esso è attuato nell'ambito del sistema tributario dello Stato di residenza,
discendono soprattutto dalle disparità tra le aliquote d'imposizione degli Stati
membri di cui trattasi, la cui fissazione, in mancanza di normativa comunitaria in
materia, compete agli Stati membri.
- 48.
- Inoltre, come hanno osservato i governi francese, belga, danese, finlandese, svedese
e del Regno Unito, lo Stato di residenza, se fosse tenuto ad imputare, a titolo di
credito d'imposta, un importo superiore a quello della parte dell'imposta nazionale
corrispondente ai redditi di provenienza straniera, dovrebbe ridurre in misura
corrispondente la sua imposta relativa agli altri redditi, il che determinerebbe una
perdita di introiti fiscali per tale Stato e potrebbe quindi ledere la sua sovranità in
materia di imposte dirette.
- 49.
- Quanto all'incidenza che la presa in considerazione della situazione personale e
familiare del contribuente nello Stato di residenza e la circostanza che non se ne
tenga invece conto nello Stato di occupazione hanno sull'importo del credito di
imposta, si deve osservare che tale disparità discende dal fatto che, in materia di
imposte dirette, la situazione dei residenti e quella dei non residenti non sono di
regola analoghe in quanto il reddito percepito nel territorio di uno Stato membro
da un non residente costituisce il più delle volte solo una parte del suo reddito
complessivo, concentrato nel suo luogo di residenza (sentenza 14 febbraio 1995,
causa C-279/93, Schumacker, Racc. pag. I-225, punti 31 e 32).
- 50.
- Tale considerazione vale anche per il caso della signora Gilly poiché, se essa
percepisce, a titolo individuale, i suoi redditi da lavoro in Germania, questi sono
inclusi nella base imponibile dell'imposta sui redditi delle persone fisiche del suo
nucleo familiare in Francia, ove essa fruisce, di conseguenza, dei vantaggi fiscali,
degli sgravi e delle detrazioni previsti dalla normativa francese. Per contro, le
autorità tributarie tedesche non erano tenute, in tali circostanze, a prendere in
considerazione la sua situazione personale e familiare.
- 51.
- I ricorrenti nella causa principale sostengono del pari che l'applicazione nei loro
confronti dell'art. 20, n. 2, lett. a), cc), della Convenzione comporta una
discriminazione in funzione della cittadinanza, in contrasto con l'art. 48 del
Trattato, in quanto, se la signora Gilly possedesse unicamente la cittadinanza
francese e non la doppia cittadinanza, la sua situazione tributaria sarebbe
disciplinata dall'art. 13, n. 5, lett. a), della Convenzione, il quale assoggetta i redditi
dei lavoratori frontalieri all'imposta dello Stato di residenza.
- 52.
- A questo proposito, si deve ricordare che l'art. 20, n. 2, lett. a), cc), della
Convenzione mira ad evitare la doppia imposizione che consegue, in un caso come
quello di specie, all'imposizione in Germania dei redditi che ivi sono riscossi dalla
signora Gilly, in conformità all'art. 14, n. 1, della Convenzione, fermo restando che
il reddito complessivo della famiglia, compresi detti redditi di provenienza tedesca,
è soggetto ad imposta in Francia.
- 53.
- Orbene, come emerge dalla soluzione delle questioni prima, seconda e quarta, la
scelta ad opera delle parti contraenti, al fine di ripartirsi la competenza tributaria,
di vari fattori di collegamento, in particolare della cittadinanza per quanto riguarda
le retribuzioni dei dipendenti pubblici riscosse nello Stato diverso da quello di
residenza, non può di per sé configurare una discriminazione vietata dal diritto
comunitario.
- 54.
- Alla luce di quanto precede, si deve risolvere la sesta questione come segue: l'art.
48 del Trattato dev'essere interpretato nel senso che esso non osta all'applicazione
di un sistema di credito d'imposta come quello istituito dall'art. 20, n. 2, lett. a), cc),
della Convenzione.
Sulle spese
- 55.
- Le spese sostenute dai governi francese, belga, danese, tedesco, italiano, olandese,
finlandese, svedese e del Regno Unito, nonché dalla Commissione, che hanno
presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti
delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente
sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Per questi motivi,
LA CORTE,
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Tribunal administratif di Strasburgo
con sentenza 10 ottobre 1997, dichiara:
- 1.
- L'art. 220, secondo trattino, del Trattato CE non ha effetto diretto.
- 2.
- L'art. 48 del Trattato CE dev'essere interpretato nel senso che esso non osta
all'applicazione di disposizioni come quelle contenute negli artt. 13, n. 5,
lett. a), 14, n. 1, e 16 della Convenzione firmata a Parigi il 21 luglio 1959,
diretta ad evitare la doppia imposizione tra la Repubblica francese e la
Repubblica federale di Germania, come modificata dagli atti aggiuntivi
firmati a Bonn il 9 giugno 1969 e il 28 settembre 1989, che stabiliscono un
regime di imposizione diverso, da un lato, per i lavoratori frontalieri a
seconda che essi lavorino nel settore privato o nel settore pubblico e,
qualora lavorino nel settore pubblico, a seconda che abbiano o meno la
cittadinanza dello Stato cui appartiene l'amministrazione da cui dipendono,
e, dall'altro, per gli insegnanti, a seconda che soggiornino o meno
brevemente nello Stato in cui svolgono la loro attività lavorativa.
- 3.
- L'art. 48 del Trattato dev'essere interpretato nel senso che esso non osta
all'applicazione di un sistema di credito d'imposta come quello istituito
dall'art. 20, n. 2, lett. a), cc), della Convenzione.
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Rodríguez IglesiasWathelet
Schintgen
Mancini Moitinho de Almeida
Kapteyn
Murray Puissochet
Hirsch
Sevón Ioannou
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Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 12 maggio 1998.
Il cancelliere
Il presidente
R. Grass
G.C. Rodríguez Iglesias