Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 6 novembre 2014

Repubblica italiana contro Commissione europea

Impugnazione – Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) – Programma operativo regionale (POR) 2000-2006 per la regione Campania – Regolamento (CE) n. 1260/1999 – Articolo 32, paragrafo 3, primo comma, lettera f) – Procedura d’infrazione contro la Repubblica italiana riguardante la gestione dei rifiuti nella regione Campania – Decisione di non procedere ai pagamenti intermedi attinenti alla misura del POR relativa alla gestione e allo smaltimento dei rifiuti

Causa C‑385/13 P)



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Documento Data Nome delle parti Materia Curia EUR-Lex Autres Liens
Sentenza (GU)
12/12/2014 Italia / Commissione
Sentenza
ECLI:EU:C:2014:2350
06/11/2014 Italia / Commissione
Sentenza (Informazione)
ECLI:EU:C:2014:2350
06/11/2014 Italia / Commissione
Ricorso (GU)
09/08/2013 Italia / Commissione
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Raccolta della giurisprudenza

pubblicato (pubblicata) nella Raccolta digitale (Raccolta generale - parte "informazioni sulle decisioni non pubblicate")

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 19 aprile 2013, Italia/Commissione (T99/09 e T308/09), con cui il Tribunale ha respinto le domande di annullamento delle decisioni contenute nelle lettere della Commissione del 22 dicembre 2008, del 2 e 6 febbraio 2009 (nn. 012480, 000841 e 001059 – causa T99/09) e del 20 maggio 2009 (n. 004263 – causa T308/99) dichiarando irricevibili, ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (GU L 161, pag. 1), le domande di pagamento intermedie delle autorità italiane dirette al rimborso delle spese sostenute, dopo il 29 giugno 2007, a titolo della misura 1.7 del programma operativo «Campania» – Difetto di motivazione

Schema di classificazione sistematica

1.
3 Contenzioso
  3.10 Impugnazione
    3.10.03 Motivi dell'impugnazione
      3.10.03.02 Questioni relative alla ricevibilità dei motivi
        3.10.03.02.03 Ripetizione dei motivi e degli argomenti dedotti in primo grado
3 Contenzioso
  3.10 Impugnazione
    3.10.03 Motivi dell'impugnazione
      3.10.03.04 Contenuto dei motivi
        3.10.03.04.03 Violazione del diritto dell’Unione
          3.10.03.04.03.00 In generale
3 Contenzioso
  3.10 Impugnazione
    3.10.02 Competenza a decidere sull'impugnazione
      3.10.02.01 Esclusione delle questioni di fatto
        3.10.02.01.01 Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori
          3.10.02.01.01.00 In generale
3 Contenzioso
  3.10 Impugnazione
    3.10.03 Motivi dell'impugnazione
      3.10.03.04 Contenuto dei motivi
        3.10.03.04.03 Violazione del diritto dell’Unione
          3.10.03.04.03.01 Motivazione insufficiente o contraddittoria della decisione oggetto di impugnazione
2 Quadro istituzionale dell'Unione europea
  2.05 Atti giuridici dell'Unione
    2.05.06 Motivazione


Citazioni di giurisprudenza o di normativa

Motivi

Dispositivo

Conclusioni

Informazione non disponibile


Date

Data di deposito dell'atto introduttivo del giudizio

  • 04/07/2013

Data delle conclusioni

Informazione non disponibile

Data dell'udienza

Informazione non disponibile

Data di pronuncia

06/11/2014


Riferimenti

Pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

Sentenza: GU C 7 del 12.01.2015 pag.9

Domanda: GU C 252 del 31.08.2013 pag.24

Nome delle parti

Italia / Commissione

Note di dottrina

  1. Mosbrucker, Anne-Laure: Pourvoi, Europe 2015 Janvier Comm. nº 1 p.20 (FR)



Dati analitici del procedimento

Origine della questione pregiudiziale

Informazione non disponibile

Materia

  • Coesione economica, sociale e territoriale
  • - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)

Disposizioni di diritto nazionale considerate

Informazione non disponibile

Disposizioni di diritto internazionale considerate

Informazione non disponibile

Procedimento ed esito

  • Ricorso di annullamento
  • Impugnazione : rigetto nel merito
  • Impugnazione : rigetto per irricevibilità

Composizione del collegio

sixième chambre (Cour)

Giudice relatore

Biltgen

Avvocato generale

Cruz Villalón

Lingua (lingue) processuale (processuali)

  • italiano

Lingua (lingue) delle conclusioni

    Informazione non disponibile