In assenza di un accordo tra i servizi postali degli Stati membri interessati che fissi le «spese terminali» in relazione ai costi reali di trattamento e di distribuzione della corrispondenza transfrontaliera in entrata, la legislazione di uno Stato membro può conferire ai suoi servizi postali il diritto di percepire tariffe nazionali qualora mittenti domiciliati in tale Stato impostino o facciano impostare invii in grande quantità presso i servizi postali di un altro Stato membro a fini di rispedizione; essi possono tuttavia esigere solo la differenza tra le «spese terminali» (pagate dai servizi postali dello Stato membro di invio) e l'importo integrale della tariffa nazionale, a meno di non abusare della loro posizione dominante ai sensi del diritto comunitario della concorrenza
La Citicorp Kartenservice GmbH («CKG»), con sede in Francoforte sul Meno, è un'impresa che, in seno al gruppo Citibank, si occupa della redazione e dell'invio degli estratti conto, delle attestazioni, delle fatture e delle richieste di pagamento o di fatturazione dirette ai clienti titolari, segnatamente, della carta Visa.
Nel 1993, il gruppo Citibank ha istituito un organismo centralizzato per la redazione e l'invio degli estratti conto ed altri conteggi bancari standardizzati, il Citicorp European Service Center BV («CESC»), con sede in Arnhem (Paesi Bassi).
Sino al 30 giugno 1995, l'elaborazione informatica veniva effettuata al centro di calcolo della CKG a Francoforte sul Meno. Il CESC provvedeva quindi, dopo aver ricevuto i dati mediante trasferimento elettronico, alla stampa in forma di lettere standard, poi imbustate ed affrancate per l'inoltro. Tali invii erano infine rimessi alla «Posta olandese» («PTT Post») di Arnhem a fini di inoltro. Quest'ultima trasmetteva gli invii alla Deutsche Post, affinché essa li recapitasse ai destinatari residenti in Germania (dal 1- luglio 1995, i dati sono inviati nei Paesi Bassi via satellite a partire dal centro informatico del gruppo Citibank a Sioux Falls - Dakota del Sud, Stati Uniti).
Il CESC stampa e spedisce, a partire dai Paesi Bassi, anche verso destinatari domiciliati in altri Stati membri dell'Unione europea (Francia, Belgio, Spagna, Portogallo e Grecia), circa quarantadue milioni di invii.
Per gli invii postali verso destinatari residenti in Germania, la PTT Post percepisce, nei Paesi Bassi, la tariffa abituale per invii internazionali (cioè un importo di circa DEM 0,55). Essa versa alla Deutsche Post «le spese terminali» (alla data dei fatti, da DEM 0,37 a DEM 0,40 a lettera).
La Deutsche Post ha richiesto, per la «reimpostazione» di ogni lettera della CKG distribuita in Germania, l'importo delle tariffe interne (DEM 1 a lettera). Per il periodo dal 24 febbraio al 9 luglio 1995, la Deutsche Post ha chiesto il pagamento di una somma di DEM 3 668 916.
Poiché la CKG ha rifiutato di corrispondere la somma richiesta, la causa è stata deferita al Landgericht di Francoforte sul Meno.
La Gesellschaft für Zahlungssysteme mbH (GZS) («GZS») è l'operatore che realizza il fatturato più rilevante nelle transazioni operate a partire dalle carte di credito Eurocard in Germania. Nel contesto della sua attività di trattamento di dati, la GZS emette, per i titolari della detta carta e per le imprese associate, estratti conto mensili che vengono spediti per lettera.
Dall'estate 1995, la GZS trasmette, al suo associato danese e mediante trasferimento elettronico, i dati necessari per l'emissione degli estratti conto di circa sette milioni di titolari di carte di credito ai fini del loro invio tramite la posta danese. Quest'ultima li trasmette alla Deutsche Post per l'ulteriore spedizione in Germania e distribuzione ai destinatari residenti nel territorio di tale Stato membro. Il servizio postale danese percepisce la tariffa in vigore in Danimarca per le spedizioni all'estero, tariffa che è inferiore alla tariffa nazionale in vigore in Germania. Esso paga alla Deutsche Post «le spese terminali» (DEM 0,36 a lettera).
La Deutsche Post ha preteso dalla GZS, sulla base della tariffa nazionale in parola, il pagamento di una somma di DEM 623 984. Poiché quest'ultima ha rifiutato di corrispondere la somma richiesta, la causa è stata deferita al Landgericht di Francoforte sul Meno.
Il Landgericht di Francoforte sul Meno ha rigettato i due ricorsi della Deutsche Post. L'Oberlandesgericht di Francoforte sul Meno, adito in appello, ha dubbi sulla compatibilità della convenzione postale universale (CPU, trasposta da una legge del 1989 in diritto tedesco), che permette agli Stati contraenti di gravare invii di tariffe nazionali in caso di reimpostazione, col diritto comunitario. Il giudice tedesco ha quindi deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte di giustizia.
Il giudice tedesco chiede se l'esercizio, da parte di un ente come la Deutsche Post, del diritto previsto dalla CPU di gravare delle proprie tariffe nazionali gli invii depositati in grande quantità presso i servizi postali di un altro Stato membro sia contrario alle disposizioni del Trattato CE relative, segnatamente, alle imprese incaricate da uno Stato membro della gestione di servizi d'interesse economico generale ed al divieto di abuso di una posizione dominante.
La Corte rileva anzitutto che un ente, quale la Deutsche Post, che fruisce dell'esclusività per la raccolta, il trasporto e la distribuzione della corrispondenza, va considerato un'impresa investita dallo Stato membro interessato di diritti esclusivi, ai sensi del Trattato CE.
La Corte ricorda inoltre che, secondo una giurisprudenza costante, un'impresa che gode di un monopolio di legge su una parte sostanziale del mercato comune può essere considerata occupare una posizione dominante ai sensi del Trattato CE.
Secondo la Corte, uno dei principi fondamentali della CPU consiste nell'obbligo dell'amministrazione postale dello Stato contraente di destinazione di inoltrare e distribuire la corrispondenza internazionale ai destinatari domiciliati sul suo territorio, utilizzando a tal fine i mezzi più rapidi della sua posta.
L'adempimento degli obblighi derivanti dalla CPU costituisce, in quanto tale, per i servizi postali degli Stati membri, un servizio d'interesse economico generale ai sensi del Trattato CE. La gestione di tale servizio è attribuita, a norma della legislazione tedesca, alla Deutsche Post.
Ai sensi delle disposizioni della CPU, i servizi postali degli Stati contraenti hanno segnatamente il diritto, a determinate condizioni, di gravare gli invii delle proprie tariffe nazionali.
L'attribuzione ad un ente quale la Deutsche Post del diritto di assimilare, in casi siffatti, gli invii internazionali al corriere interno fa sorgere una situazione in cui l'ente in parola può essere indotto, a detrimento degli utenti dei servizi postali, a sfruttare abusivamente la sua posizione dominante che consegue dal diritto di esclusiva, conferitogli, d'inoltrare e distribuire i detti invii ai destinatari interessati.
In tale ottica, va quindi esaminato in quale misura l'esercizio di un diritto siffatto sia necessario a permettere a tale ente di compiere la sua missione d'interesse generale conformemente agli obblighi derivanti della CPU e, in particolare, di fruire di condizioni economicamente accettabili.
L'obbligo d'inoltrare e distribuire ai destinatari domiciliati sul territorio tedesco invii impostati in grande quantità presso i servizi postali di altri Stati membri da mittenti domiciliati sul detto territorio, senza che sia prevista per tale ente la possibilità di ottenere la compensazione finanziaria di tutte le spese che comporta l'obbligo stesso, sarebbe idoneo a mettere in pericolo l'adempimento, in condizioni economiche equilibrate, di tale missione d'interesse generale.
Il trattamento della corrispondenza transfrontaliera come corrispondenza interna e, conseguentemente, l'imposizione delle tariffe nazionali vanno considerati, secondo il diritto comunitario, quali misure giustificate ai fini del compimento, in condizioni economicamente equilibrate, della missione d'interesse generale affidata alla Deutsche Post dalla CPU.
Invece, nella misura in cui una parte dei costi di inoltro e distribuzione sia compensata dal pagamento delle spese terminali da parte dei servizi postali di altri Stati membri, l'adempimento degli obblighi che ad un ente come la Deutsche Post derivano dalla CPU non necessita che gli invii impostati in grande quantità presso i detti servizi siano gravati da tariffe nazionali al tasso integrale. L'esercizio del diritto, da parte di un ente siffatto, di esigere l'importo integrale delle tariffe nazionali, senza che i mittenti abbiano una possibilità diversa dal versamento del loro importo integrale, può essere considerato come un abuso di posizione dominante ai sensi del diritto comunitario della concorrenza.
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