Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 18/2000

21 marzo 2000

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-6/99

Association Greenpeace France e a./Ministère de l'Agriculture et de la Pêche e a.

IL PRINCIPIO DI PRECAUZIONE E' PIENAMENTE PRESO IN CONSIDERAZIONE DAL DIRITTO COMUNITARIO SULL'EMISSIONE DEGLI OGM


In queste condizioni, la Corte dichiara che gli Stati membri che hanno trasmesso alla Commissione un fascicolo con parere favorevole all'immissione in commercio di OGM sono vincolati al loro parere e devono applicare le decisioni della Commissione. Tuttavia, elementi nuovi che dimostrino che l'OGM presenta un rischio per la salute e l'ambiente consentono di bloccare il processo d'immissione in commercio in attesa di una nuova decisione della Commissione.

Un decreto del Ministro francese dell'Agricoltura, della Pesca e dell'Alimentazione del 5 febbraio 1998 autorizza, in conformità alla normativa francese vigente, l'immissione in commercio di sementi derivanti da talune varietà di granturco geneticamente modificato prodotto dalla società Novartis Seeds SA.

Il diritto comunitario predispone, inoltre, un meccanismo di valutazione dei rischi per la salute e l'ambiente connessi all'emissione deliberata o all'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati (OGM).

La direttiva comunitaria che viene in rilievo prevede infatti diverse fasi di esame da parte delle autorità nazionali o comunitarie prima di qualunque consenso all'eventuale immissione in commercio, che sarà valida su tutto il territorio della Comunità.

Greenpeace France e altre associazioni hanno chiesto al Conseil d'État francese d'annullare il decreto 5 febbraio 1998. L'alta Corte francese, ritenendo che gli argomenti dedotti da tali associazioni fossero seri e atti a giustificare l'annullamento del decreto - giacché quest'ultimo poteva determinare gravi conseguenze - ne ha sospeso l'applicazione.

Il Conseil d'État interroga in sostanza la Corte di giustizia delle Comunità europee sui margini di manovra di cui gli Stati membri dispongono nell'ambito dei meccanismi istituiti dalla direttiva comunitaria.

La Corte di giustizia analizza le varie fasi di tali meccanismi alla luce del principio di precauzione.

Quando una società presenta una domanda d'immissione in commercio di un OGM, le autorità nazionali competenti, se non respingono tale domanda, devono obbligatoriamente inviare il fascicolo alla Commissione, dopo aver emesso parere favorevole. La Corte ritiene che, in tale fase, le autorità nazionali che si rivolgono alla Commissione abbiano tutte le possibilità di valutare i rischi. L'impresa deve infatti fornire ogni elemento d'informazione in merito ai rischi che il prodotto presenta per la salute o l'ambiente.

Una volta adita la Commissione, il diritto comunitario prevede un lasso di tempo entro il quale vengono consultate le autorità nazionali competenti degli altri Stati membri. La Commissione è tenuta a prendere posizione unicamente in caso di obiezioni sollevate da una di queste autorità nazionali.

La Corte ritiene che anche nell'ambito di tale fase comunitaria il principio di precauzione sia pienamente rispettato. La Corte ricorda infatti che le altre autorità nazionali competenti ed eventualmente - in caso di disaccordo - i vari comitati aditi (comitato scientifico sull'alimentazione animale, comitato scientifico sull'alimentazione umana, comitato scientifico sui pesticidi) dispongono della facoltà di valutare gli eventuali rischi.

La Corte aggiunge che in ogni fase del procedimento, tanto in sede nazionale quanto in sede comunitaria, la società richiedente deve informare immediatamente l'autorità nazionale competente degli elementi nuovi che consentano una migliore valutazione dei rischi che il prodotto comporta per la salute e l'ambiente. Peraltro, anche successivamente all'autorizzazione all'immissione in commercio, ogni autorità nazionale competente che abbia valide ragioni per ritenere che il prodotto presenti un rischio, può limitare o vietare l'uso del prodotto sul proprio territorio, informandone la Commissione.

In tali condizioni, la Corte dichiara che lo Stato membro che abbia trasmesso la domanda con parere favorevole è tenuto ad autorizzare l'immissione in commercio di un OGM dopo che la Commissione ha adottato una decisione favorevole. In ogni caso, la Corte ritiene che il sistema di tutela istituito dalla direttiva implichi che lo Stato membro interessato può non prestare il proprio consenso all'immissione in commercio qualora, dopo che la Commissione ha adottato la sua decisione, elementi nuovi rivelino un rischio. In tale ipotesi, lo Stato informa la Commissione, la quale dovrà adottare una nuova decisione alla luce dei nuovi elementi.

D'altra parte, l'accertamento, da parte di un giudice nazionale, di eventuali irregolarità nello svolgimento dell'esame della domanda d'immissione in commercio, tali da pregiudicare la legittimità della trasmissione alla Commissione del fascicolo con parere favorevole, impone, secondo la Corte, che tale giudice nazionale si rivolga alla Corte stessa. La Corte di giustizia delle Comunità europee, infatti, è l'unico giudice competente a pronunciarsi sulla legittimità di un atto comunitario. Ove risultasse accertata l'irregolarità procedurale a livello nazionale, la Corte potrebbe annullare la decisione comunitaria che ha determinato il consenso nazionale.

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