La direttiva comunitaria sul credito al consumo non è applicabile al caso di recesso da un contratto di fideiussione
Il signor Siepert si è reso fideiussore nei confronti della Berliner Kindl Brauerei AG (la "Brauerei"), fino alla concorrenza della somma di DM 90.000, del rimborso dei prestiti che questa aveva concesso a un privato per l'apertura di un ristorante. Tale impegno non aveva alcuna relazione con l'attività professionale del signor Siepert.
Nel giugno 1994 egli avrebbe informato la Brauerei che revocava la propria dichiarazione di fideiussione. Poiché il debitore principale non aveva adempiuto le proprie obbligazioni, la Brauerei risolveva i contratti di prestito conclusi con lo stesso e otteneva la sua condanna al pagamento della somma di DM 28.952,43 (interessi compresi). Nella sua qualità di fideiussore, il signor Siepert veniva condannato al pagamento della stessa somma con sentenza 8 dicembre 1997.
Il signor Siepert ha impugnato la sentenza dinanzi al Landgericht di Potsdam. Ha sostenuto di essere receduto dal contratto ai sensi della legge tedesca sul credito al consumo. Tale legge traspone nel diritto tedesco un direttiva comunitaria su questo tipo di credito. Il giudice tedesco ha deciso di sospendere il procedimento e di chiedere alla Corte di giustizia se l'ambito di applicazione della direttiva comunitaria comprenda i contratti di fideiussione conclusi a garanzia del rimborso di un credito, quando né il fideiussore né il beneficiario del credito hanno agito nell'ambito della loro attività professionale.
La Corte di giustizia rileva che questo tipo di contratto non ricade sotto il disposto della direttiva comunitaria sul credito al consumo.
Infatti la lettera, il contenuto e gli obiettivi della direttiva sul credito al consumo implicano che un contratto di fideiussione non rientra nel suo ambito di applicazione, limitato ai contratti di credito intesi come contratti in base ai quali "il creditore concede o promette di concedere al consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra analoga facilitazione finanziaria". Essa è diretta ad assicurare che le parti del contratto (il mutuatario e il creditore) abbiano piena conoscenza delle garanzie che condizionano la conclusione del contratto. Tuttavia, in mancanza di una disposizione espressa, essa non disciplina anche il regime del contratto di fideiussione nei confronti delle parti che hanno stipulato il contratto di credito. Essa è stata adottata al duplice scopo di assicurare la realizzazione di un mercato comune del credito al consumo e di proteggere i consumatori che ottengono tali crediti. I suoi obiettivi sono dunque limitati quasi esclusivamente all'informazione del debitore principale sulla portata del suo impegno e non prevedono una protezione speciale per il fideiussore.
Pertanto la direttiva comunitaria sul credito al consumo si differenzia dalla direttiva comunitaria per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali. Questa direttiva è stata trasposta in Germania mediante la legge sul recesso dai contratti conclusi mediante vendite a domicilio e dalle transazioni similari. Infatti tale direttiva è diretta a tutelare i consumatori attribuendo loro un diritto generale di rimettere in discussione un contratto concluso su iniziativa del commerciante, quando il cliente possa essersi trovato nell'impossibilità di valutare appieno la portata del suo atto. Proprio in base a questo obiettivo di portata generale la Corte ha affermato in precedenza che non si può escludere di primo acchito dal suo ambito di applicazione un contratto a favore di terzi, e più precisamente un contratto di fideiussione concluso in seguito a una vendita a domicilio.
Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia. Lingue disponibili: tedesco, francese, inglese e italiano.
Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott. Estella Cigna, tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 2674.