Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 22/2000

28 marzo 2000

Sentenza della Corte nella causa C-158/97

Georg Badeck e a.

DISPOSIZIONI NAZIONALI A FAVORE DELL'ASSUNZIONE E DELLA PROMOZIONE DELLE DONNE NEL PUBBLICO IMPIEGO E CHE GARANTISCONO UNA VALUTAZIONE OBIETTIVA DELLE CANDIDATURE SONO CONFORMI AL DIRITTO COMUNITARIO


La Corte analizza la legittimità della legge del Land dell'Assia relativa alla parità tra uomini e donne e all'eliminazione delle discriminazioni contro le donne nel pubblico impiego,alla luce della direttiva 76/207/CEE

Il 28 novembre 1994 il signor Badeck e altri 45 deputati del Land dell'Assia hanno chiesto allo Staatsgerichtshof del Land dell'Assia di valutare la legittimità di una legge del 1993 di tale Land, relativa alla parità tra uomini e donne.

Detta legge impone ai servizi amministrativi del Land dell'Assia di contribuire alla parità tra uomini e donne nel pubblico impiego e, in particolare, di eliminare la situazione di insufficiente rappresentanza delle donne, attraverso piani di promozione a loro favore. Ciascun servizio deve prevedere che più della metà dei posti da coprire (tramite assunzione o promozione) in un settore nel quale le donne siano sottorappresentate, venga assegnato alle donne. La legge fissa i dettagli, i criteri di selezione e le deroghe.

I deputati ritengono detta legge incompatibile con il principio della parità di trattamento che si applichi a sfavore degli uomini e, in particolare, con la "direttiva comunitaria relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro".

Lo Staatsgerichtshof ha sospeso il giudizio e sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee una questione sulla compatibilità di questa legge con la direttiva.

La Corte, conformemente alle sue precedenti sentenze Kalanke (17 ottobre 1995) e Marschall (11 novembre 1997), ricorda che un'azione che mira a promuovere di preferenza i candidati di sesso femminile nei settori del pubblico impiego nei quali le donne siano sottorappresentate deve considerarsi compatibile con il diritto comunitario:

La legge sopra menzionata fissa una "quota finale flessibile" e non stabilisce in modo unitario le quote valide per il complesso di settori e di servizi interessati, ma precisa che le caratteristiche di tali settori e servizi sono fondamentali per determinare obiettivi vincolanti. D'altra parte, non prevede necessariamente a priori, in modo automatico, che il risultato di ogni procedura di selezione, in una "situazione di stallo" (parità di qualifiche dei candidati), debba obbligatoriamente essere a favore del candidato di sesso femminile.

La Corte osserva che la procedura di selezione dei candidati prevista dalla legge del Land comprende innanzitutto la valutazione dell'idoneità, delle qualifiche e delle capacità professionali dei candidati in conformità alle esigenze del posto da occupare o dell'ufficio da ricoprire.

Secondo la Corte, i criteri di valutazione previsti da detta legge, benché formulati in termini neutri quanto al sesso, così che possano usufruirne anche gli uomini, favoriscono in generale le donne. Essi mirano chiaramente ad ottenere una parità sostanziale anziché formale, riducendo le disuguaglianze di fatto che possono sopraggiungere nella vita sociale.

La Corte peraltro ritiene che la regola della preferenza attuata dalla legge non sia assoluta e incondizionata, ai sensi della sentenza Kalanke: motivi di superiore rilievo giuridico (per esempio, la preferenza da accordare a persone affette da grave menomazione o allo scopo di porre termine ad un lungo periodo di disoccupazione) consentono infatti di derogare alla regola della promozione delle donne. Spetta al giudice nazionale valutare se la normativa garantisca che le candidature siano oggetto di una valutazione obiettiva che tenga conto della situazione personale particolare di tutti i candidati.

Pertanto, la Corte ritiene che la direttiva comunitaria non osti alla normativa in questione.

La Corte precisa peraltro che il regime speciale relativo alla copertura dei posti temporanei del servizio scientifico e per assistenti scientifici, che non stabilisce un limite fisso in modo assoluto, bensì con riferimento alla percentuale delle donne titolari di un diploma in tale settore, è conforme al diritto comunitario.

La normativa prevede che sia riservata alle donne almeno la metà dei posti di formazione per professioni per le quali lo Stato non abbia il monopolio della formazione, al fine di consentirne l'accesso a professioni qualificate in cui esse siano insufficientemente rappresentate. Secondo la Corte tale normativa, che non impedisce agli uomini il ricorso a formazioni analoghe organizzate per il settore privato, è compatibile con il diritto comunitario.

Infine, la Corte osserva che la direttiva comunitaria non osta ad una normativa nazionale sulla composizione degli organi rappresentativi dei lavoratori e degli organi di amministrazione e di controllo, la quale prescriva che le disposizioni legislative adottate per la sua attuazione tengano conto dell'obiettivo di una partecipazione quanto meno paritaria delle donne in seno a tali collegi.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia. Lingue disponibili: tedesco, inglese, francese e italiano.

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