La Corte di giustizia precisa il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 3295/94 sulle merci contraffatte o usurpative.
La Polo/Lauren, che ha la sua sede a New York (Stati Uniti d'America), è titolare di diversi marchi nominativi e figurativi registrati in Austria. Questi marchi godono di notorietà nel mondo intero. Basandosi sul regolamento comunitario detto regolamento «anti-pirati», le autorità doganali austriache, adite dalla Polo/Lauren, hanno intimato agli uffici doganali di sospendere la concessione dello svincolo o di procedere al blocco di T-shirt polo, merci contraffatte che utilizzano i marchi dell'impresa americana. Pertanto, sulla base di una decisione dell'ufficio doganale di Arnoldstein, 633 T-shirt Polo sono state provvisoriamente bloccate in un deposito doganale a Linz. Lo speditore della merce di cui trattasi era un'impresa con sede in Indonesia, la Dwidua, e il destinatario era la Olympic - SC, una società con sede in Polonia.
La Polo/Lauren ha chiesto al Landesgericht di Linz che fosse vietato alla Dwidua di commercializzare queste merci, recanti suoi marchi figurativi o nominativi tutelati, e che fosse autorizzata a distruggere, a spese della Dwidua, le T-shirt bloccate dalle autorità doganali.
L'Oberster Gerichtshof, adito in ultimo grado, nutre dubbi sul fatto che il regolamento comunitario si applichi qualora le merci importate da un paese terzo siano provvisoriamente bloccate da un ufficio doganale nel corso del loro transito verso un altro paese terzo e il titolare del diritto di cui trattasi abbia inoltre la sua sede in un paese terzo. In tale situazione, l'Oberster Gerichtshof ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee una questione pregiudiziale.
La Corte ha risolto la questione nel senso che il regolamento comunitario «anti-pirati» trova applicazione. Essa constata che il regolamento si applica alle merci che transitano sul territorio comunitario in provenienza da un paese terzo e a destinazione di un altro paese terzo. Poco importa che il titolare del diritto o il suo avente causa abbia la propria sede sociale in uno Stato membro o al di fuori della Comunità.
Per quanto riguarda la validità del regolamento, la Corte esamina se il suo fondamento giuridico sia sufficiente per consentirne l'applicazione a situazioni che non presentano apparentemente alcun nesso diretto con il mercato interno. La Corte ricorda che le istituzioni comunitarie sono legittimate, in conformità all'attuazione di una politica commerciale comune, a introdurre una normativa comune per il controllo della contraffazione nell'ambito di un regime doganale sospensivo quale quello del transito esterno. Inoltre, la Corte rileva che il transito esterno di merci comunitarie non è un'attività estranea al mercato interno. Certo, le merci vincolate a questo regime non sono assoggettate ai dazi all'importazione corrispondenti né alle altre misure di politica commerciale, come se non fossero mai entrate nel territorio comunitario. In realtà, esse sono importate da un paese terzo e percorrono uno o più Stati membri prima di essere esportate verso un altro paese terzo. Quest'operazione può a maggior ragione aver un'incidenza diretta sul mercato interno in quanto merci contraffatte vincolate al regime del traffico esterno rischiano di essere fraudolentemente introdotte nel mercato comunitario, come hanno sottolineato divesi governi.
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