Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 30/2000

13 aprile 2000

Sentenza della Corte nella causa C-176/96

Jyri Lehtonen e a. / Fédération royale belge des sociétés de basket-ball ASBL (FRBSB)

UNA NORMATIVA CHE VIETA AGLI SPORTIVI PROFESSIONISTI DI PARTECIPARE ALLE COMPETIZIONI, SE SONO STATI TRASFERITI DOPO UNA CERTA DATA, PUO' COSTITUIRE UN OSTACOLO ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI LAVORATORI


L'esistenza di giustificazioni agli ostacoli alla libera circolazione degli sportivi professionisti deve essere valutata dai giudici nazionali

La pallacanestro è organizzata a livello mondiale dalla FIBA (Federazione internazionale di basket). La federazione belga (FRBSB) raggruppava, nel 1996, 11 delle 12 società partecipanti al campionato nazionale belga di prima divisione.

Il regolamento della FIBA disciplina il trasferimento internazionale di giocatori. Le federazioni nazionali devono ispirarsi ad esso per redigere i propri regolamenti sul trasferimento.

Il regolamento della FIBA vieta in particolare alle società della zona europea di far giocare nei campionati nazionali giocatori stranieri che abbiano giocato in un altro Paese della zona europea se il trasferimento è avvenuto dopo il 28 febbraio. Dopo tale data, tuttavia, sono ancora possibili il trasferimento e la partecipazione di giocatori provenienti da società non europee.

Il signor Lehtonen è un giocatore finlandese di pallacanestro. Alla fine della stagione 1995/1996, egli è stato ingaggiato dalla società Castors Braine per partecipare alla fase finale del campionato del Belgio. Il signor Lehtonen ha stipulato con tale società, il 3 aprile 1996, un contratto di lavoro di «sportivo retribuito».

La squadra della Castors Braine è stata sanzionata quindi due volte con una sconfitta «a tavolino» per aver fatto giocare tale nuovo giocatore, dopo che una squadra concorrente aveva presentato una denuncia dinanzi alla FRBSB per violazione del regolamento della FIBA relativo al trasferimento di giocatori all'interno della zona europea.

Il Tribunal de première instance di Bruxelles, adito dal signor Lehtonen e dalla sua società perché le sanzioni inflitte fossero revocate e perché nessuna ulteriore sanzione impedisse al signor Lehtonen di partecipare al campionato, chiede alla Corte di giustizia, in particolare, di pronunciarsi sulla compatibilità con il principio della libera circolazione dei lavoratori delle disposizioni regolamentari di una federazione sportiva che vietano ad una società di schierare in campo un giocatore in una competizione se esso è stato ingaggiato dopo una certa data.

La Corte ricorda anzitutto che l'attività sportiva rientra nel diritto comunitario in quanto sia configurabile come attività economica ai sensi del Trattato. Le norme organizzative dello sport devono pertanto rispettare il diritto comunitario, anche qualora esse emanino da federazioni sportive.

La Corte considera che, nella misura in cui la partecipazione dei giocatori a incontri costituisce l'essenza della loro attività, una norma che limiti tale partecipazione restringe altresí le possibilità di impiego dei giocatori interessati. Così, norme che vietino alle società belghe di schierare in campo, in occasione delle partite del campionato, i giocatori di pallacanestro provenienti da altri Stati membri, ingaggiati dopo una certa data, costituiscono certamente, per la Corte, un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori.

Secondo la Corte, tale ostacolo può tuttavia essere giustificato da ragioni non economiche, attinenti unicamente allo sport in sé e per sé. La fissazione di termini può infatti mirare ad evitare di falsare la regolarità delle competizioni, se non eccede quanto necessario per conseguire tale scopo. Spetta al giudice nazionale verificare se tale ultima condizione è soddisfatta.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia. Lingue disponibili: tutte le lingue ufficiali.

Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int erso le ore 15 di oggi.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna, tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 26 74.