La Commissione avrebbe dovuto proseguire l'esame del finanziamento da parte dello Stato dei canali televisivi pubblici
La SIC è una società commerciale che gestisce, a partire dal 1992, uno dei principali canali privati televisivi in Portogallo, il cui finanziamento è esclusivamente garantito dalla pubblicità.
La RTP gestisce canali televisivi pubblici portoghesi. Per il suo finanziamento la RTP dispone tanto degli introiti della pubblicità trasmessa sui canali quanto dei conferimenti finanziari dello Stato assegnati annualmente a titolo dei suoi obblighi di servizio pubblico. Dal 1992 al 1995 l'importo dei conferimenti pubblici rappresentava una percentuale compresa fra il 15% e il 18% delle risorse annue della RTP.
Nel 1993 e nel 1996 la SIC ha presentato alla Commissione denunce in cui segnalava i conferimenti finanziari versati alla RTP, nonché altri provvedimenti a favore di questa, ritenendo che si trattasse di aiuti di Stato che alteravano la concorrenza, che quindi avrebbero dovuto essere previamente notificati alla Commissione e da essa autorizzati.
Il 7 novembre 1996 la Commissione ha adottato una decisione in cui ha concluso nel senso che le misure denunciate dalla SIC nella sua prima denuncia del 1993 non costituivano aiuti di Stato ai sensi del diritto comunitario.
Il 3 marzo 1997 la SIC ha proposto un ricorso dinanzi al Tribunale per ottenere l'annullamento della decisione della Commissione. La SIC contestava la qualificazione delle misure denunciate e, in particolare, rimproverava alla Commissione di aver violato il procedimento di esame degli aiuti di Stato adottando la sua decisione senza aver raccolto le osservazioni delle imprese concorrenti della RTP.
Il diritto comunitario prevede, infatti, che la Commissione può chiudere, con una decisione favorevole, l'esame preliminare di siffatti provvedimenti (prima fase del procedimento) soltanto se essa ha potuto acquisire la convinzione che non si tratta di aiuti di Stato, o che si tratta di aiuti compatibili con il mercato comune. Per contro, se, dopo detto primo esame, essa prova gravi difficoltà per valutare le misure di cui trattasi, la Commissione deve avviare un procedimento formale (seconda fase), durante il quale i terzi interessati possono presentare le loro osservazioni.
Nel caso di specie, dopo avere constatato che la Commissione ha adottato una decisione favorevole alle misure denunciate dalla SIC al termine della prima fase del procedimento, il Tribunale ha esaminato se le valutazioni sulle quali la Commissione si è basata presentassero gravi difficoltà tali da giustificare l'avvio della seconda fase del procedimento.
Quanto ai conferimenti versati ogni anno alla RTP dallo Stato portoghese, il Tribunale rileva che, secondo la stessa decisione, essi procurano un vantaggio finanziario al suo beneficiario, criterio decisivo per la nozione di aiuto. Per quanto concerne la possibile incidenza di detto vantaggio sulle condizioni di concorrenza, si sottolinea che la RTP è un gestore pubblico presente sul mercato della pubblicità, che è quindi in concorrenza diretta con gli altri operatori televisivi. Di conseguenza, il Tribunale considera che la valutazione della Commissione secondo la quale non si tratta di aiuti di Stato è, quanto meno, tale da sollevare gravi difficoltà.
Anche se dette misure fossero state presentate come dirette a compensare il maggior costo degli obblighi di servizio pubblico assunti dalla RTP, il Tribunale ricorda che tale circostanza è priva di effetti sulla qualificazione di aiuto di Stato. Essa può essere presa in considerazione dalla Commissione soltanto per autorizzare aiuti, secondo le condizioni previste dalle specifiche disposizioni del Trattato.
Quanto alle altre misure denunciate (esenzioni fiscali, agevolazioni di pagamento, rateizzazione del debito dovuto dalla RTP alla Previdenza sociale portoghese e la mancata riscossione delle ammende e degli interessi ivi relativi), il Tribunale rileva che, secondo gli atti processuali, la Commissione doveva del pari far fronte a gravi difficoltà di valutazione al termine dell'esame preliminare.
Inoltre, il Tribunale considera che la durata dell'esame preliminare, di circa tre anni, è di gran lunga superiore al tempo normalmente necessario per un primo esame. Unitamente alle altre considerazioni effettuate nella specie, essa è tale da confermare l'esistenza di gravi difficoltà di valutazione che imponevano l'avvio della seconda fase del procedimento di esame, al fine di consentire ai terzi interessati di presentare le loro osservazioni.
Di conseguenza, il Tribunale annulla la decisione della Commissione.
Nota: Si ricorda che nelle sue sentenze 15 settembre 1998, Gestevisión Telecinco/Commissione e 3 giugno 1999, TF1/Commissione, relative a denunce che segnalavano l'esistenza di aiuti di Stato a favore dei gestori dei canali televisivi pubblici in Spagna e in Francia, il Tribunale aveva dichiarato l'inerzia della Commissione per essersi astenuta dall'adottare una decisione nei confronti di provvedimenti analoghi.
Documento non ufficiale ad uso dei mezzi di informazione, che non impegna il Tribunale. Il presente comunicato stampa è disponibile in tutte le lingue.
Per il testo integrale della sentenza, consultare il nostro sito Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi.
Per più ampie informazioni, contattare il signor Jean-Michel Rachet, tel: (352) 43 03 3205 fax: (352) 43 03 2034.