Secondo l'Avvocato generale, l'Austria, non prevedendo l'identificazione dei clienti residenti in Austria in occasione dell'apertura dei conti di risparmio in scellini e prevedendo solo a partire dal 1. agosto 1996 l'identificazione dei clienti in occasione dell'apertura dei conti titoli, è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva
La direttiva 91/308/CE mira a prevenire l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite, al fine di garantire la credibilità del sistema finanziario e il buon funzionamento del mercato unico. Essa prevede, in generale, il divieto di ogni forma di riciclaggio, ed alcuni obblighi a carico degli enti creditizi: in particolare, l'obbligo di identificare sempre i loro clienti stabili ed altresì quelli occasionali che effettuino operazioni di valore pari o superiore a 15 000 ecu; l'obbligo di identificare i clienti, stabili o occasionali, che agiscano come prestanome e in caso di sospetto di riciclaggio.
Il termine per la trasposizione della direttiva era il 1. gennaio 1993.
In base all'Atto di adesione, l'Austria è tenuta a detti obblighi a partire dalla data della sua adesione all'Unione europea, ossia dal 1. gennaio 1995.
La legislazione bancaria austriaca prevede l'obbligo di identificare il cliente qualora stabilisca con la banca una relazione d'affari durevole o effettui un'operazione di almeno 200 000 scellini (cliente occasionale), o infine esistano fondati motivi di sospettare un'attività di riciclaggio. Tuttavia, nonostante alcune deroghe all'obbligo di identificazione siano state soppresse dal 1. agosto 1996, sussiste ancora l'anonimato per i clienti residenti in Austria in occasione dell'apertura di conti di risparmio in valuta locale, nonché una deroga all'identificazione per l'apertura di conti titoli.
Conti di risparmio
La Commissione critica, in sostanza, l'anonimato per l'apertura di conti di risparmio, in valuta locale, da parte ed in favore di soggetti residenti in Austria.
A parere dell'Avvocato generale, i conti di risparmio ricadono nella nozione di "rapporti di affari" durevoli, a cui si riferisce la direttiva. La semplice verifica della residenza, all'atto dell'apertura del conto non è sufficiente, essendo finalizzata solo a conoscere la nazionalità del cliente, per procedere eventualmente all'identificazione, qualora si tratti di uno straniero.
Le argomentazioni dell'Austria, secondo cui detto tipo di conto non rientrerebbe nel campo della direttiva o non sarebbe in pratica utilizzabile per fini di riciclaggio, ma viceversa sarebbe largamente diffuso nell'intera popolazione, o ancora secondo cui l'obbligo di identificazione non sarebbe proporzionato agli scopi della direttiva, non sono considerate valide da parte dell'Avvocato generale.
L'Avvocato generale ritiene pertanto che l'Austria, mantenendo, dopo l'adesione, il regime dell'anonimato per l'apertura dei conti di risparmio, ha violato la direttiva sul riciclaggio.
Conti titoli
La Commissione addebita essenzialmente all'Austria di avere soppresso l'anonimato del cliente all'apertura dei conti titoli solo a partire dal 1. agosto 1996 (e non dal 1. gennaio 1995), e di non avere previsto l'identificazione per operazioni su conti titoli esistenti, diverse dall'acquisizione e accettazione di valori mobiliari.
Le argomentazioni dell'Austria, circa la necessità di tutelare il legittimo affidamento degli operatori economici che hanno aperto conti anonimi prima di quella data e l'esigenza di evitare una fuga massiccia di capitali verso paesi terzi, a parere dell'Avvocato generale non sono concludenti.
Infatti, nessuna di tali cause di giustificazione rientra fra quelle ammesse dal Trattato CE per limitare il diritto al libero stabilimento o alla libera circolazione delle merci. Anche le difficoltà interne dovute a motivi di opportunità addotte dall'Austria, sono ben lontane dalla nozione di "assoluta impossibilità" di conformarsi ad un obbligo comunitario, che la giurisprudenza ammette come possibile causa di giustificazione.
L'Avvocato generale ritiene pertanto che l'Austria prevedendo solo a partire dal 1. agosto 1996 l'identificazione dei clienti all'apertura dei conti titoli ha violato la direttiva sul riciclaggio.
NB : L'opinione dell'Avvocato generale non è vincolante per la Corte di giustizia. Il suo ruolo consiste nel proporre alla Corte di giustizia, in totale indipendenza, una soluzione giuridica per la causa.
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