Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 44/00

15 giugno 2000

Sentenza del Tribunale di primo grado nelle cause riunite T-298/97 e a.

Alzetta e a./Commissione delle Comunità europee

Gli aiuti erogati dal 1 luglio 1990 ai trasportatori del Friuli-Venezia Giulia che esercitano esclusivamente l'attività di trasporto locale, regionale e nazionale non devono essere restituiti


Nel 1981 e nel 1985 talune leggi della Regione Friuli-Venezia Giulia hanno istituito regimi di aiuti finanziari alle piccole imprese locali di trasporto di merci su strada. Tali regimi non sono stati notificati alla Commissione.

Nel 1997 una decisione della Commissioneha dichiarato incompatibili con il mercato comune gli aiuti concessi alle imprese di trasporto internazionale e quelli concessi, a decorrere dal 1 luglio 1990, alle imprese che esercitano esclusivamente attività di trasporto locale, regionale o nazionale: tali aiuti dovevano pertanto essere restituiti.

La Commissione ha operato una distinzione tra il trasporto interno su strada ed il trasporto internazionale di merci. Nel settore del trasporto nazionale, regionale e locale, il mercato era chiuso alla concorrenza sino al 1 luglio 1990, data in cui un regolamento del Consiglio ha ammesso i trasportatori non residenti ad effettuare trasporti nazionali di merci su strada in uno Stato membro: la Commissione ne ha dedotto che gli aiuti accordati in tale settore dopo tale data potevano incidere sugli scambi tra gli Stati membri.

Dato che il trasporto internazionale era stato aperto alla concorrenza intracomunitaria a partire dal 1969, la Commissione ha ritenuto che gli aiuti accordati in tale settore dal Friuli-Venezia Giulia favorissero i trasportatori della regione rispetto ai loro concorrenti esercenti attività di trasporto internazionale.

Il signor Alzetta e altri rappresentanti di piccole imprese esercenti, nella maggior parte dei casi, esclusivamente attività di trasporto locale o regionale servendosi di un solo autoveicolo chiedevano l'annullamento della decisione della Commissione 1.

Tali imprenditori, sostenuti dall'Italia, rilevano, in particolare, che i detti aiuti non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e non alterano la concorrenza a causa del loro modesto ammontare.

Il Tribunale ricorda che costituiscono aiuti di Stato, incompatibili con il mercato comune, aiuti che siano idonei ad incidere sugli scambi tra gli Stati membri e minaccino di falsare la concorrenza. Il Tribunale considera che l'ammontare minimo degli aiuti controversi non è significativo dal momento che la concorrenza è falsata, anche in maniera ridotta, attraverso il rafforzamento della posizione delle imprese beneficiarie.

Il Tribunale ritiene altresì che l'attività essenzialmente locale dei beneficiari degli aiuti controversi ed i regimi di contingentamento non escludevano l'incidenza di tali aiuti sugli scambi tra gli Stati membri e sulla concorrenza.

Il Tribunale considera inoltre che gli aiuti alla locazione finanziaria (per l'acquisto di nuovi autoveicoli) e gli altri aiuti controversi non possono beneficiare di una deroga: essi non sono stati accordati al fine di eliminare, nell'ambito di un piano di risanamento, una sovraccapacità strutturale del settore e costituivano in realtà aiuti al funzionamento.

I trasportatori, sostenuti dal governo italiano, fanno valere che gli aiuti al trasporto locale, regionale e nazionale devono essere qualificati come aiuti esistenti in quanto sono stati previsti da leggi anteriori alla liberalizzazione del settore interessato e non sono di conseguenza soggetti all'obbligo di notifica.

Il Tribunale considera che costituiscono aiuti esistenti non soltanto quelli istituiti prima dell'entrata in vigore del Trattato o dell'adesione dello Stato membro interessato alle Comunità, ma anche quelli istituiti in un mercato inizialmente chiuso alla concorrenza: l'applicabilità delle disposizioni del Trattato relative agli aiuti di Stato, in tale mercato, dipende infatti dalla liberalizzazione del mercato stesso.

Poiché il settore del trasporto internazionale di merci su strada è stato aperto alla concorrenza dal 1969, gli aiuti istituiti nel 1981 e nel 1985 in tale settore costituivano quindi "aiuti nuovi" soggetti, come tali, all'obbligo di notifica.

Viceversa, poiché il settore del trasporto locale, regionale o nazionale, è stato liberalizzato dal 1 luglio 1990, gli aiuti istituiti nel 1981 e nel 1985 in tale settore costituivano, al momento della detta liberalizzazione, aiuti esistenti e non erano quindi soggetti all'obbligo di notifica.

Il Tribunale considera pertanto che gli aiuti controversi sono stati erroneamente qualificati come aiuti nuovi, nei limiti in cui sono stati concessi alle imprese che esercitano esclusivamente l'attività di trasporto locale, regionale o nazionale.

La decisione della Commissione deve pertanto essere annullata nella parte in cui dichiara illegali gli aiuti concessi a decorrere dal 1 luglio 1990 alle imprese che esercitano esclusivamente l'attività di trasporto locale, regionale o nazionale e impone il loro recupero.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna il Tribunale di primo grado. Lingue disponibili: francese e italiano.

Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi.

Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi alla dott.ssa Estella Cigna, tel: (00352) 4303 2582 fax: (00352) 4303 2734.

1 L'annullamento di tale decisione è stato chiesto anche in altre due cause pendenti: la prima - attualmente sospesa - dinanzi alla Corte (causa C-372/97, Italia/Commissione) e la seconda dinanzi al Tribunale di primo grado (causa T-288/97, Regione Friuli-Venezia Giulia/Commissione).