Per la prima volta la Corte di giustizia sanziona, su richiesta della Commissione, uno Stato membro per omessa esecuzione di una precedente sentenza.
In applicazione del Trattato di Maastricht, la Corte sviluppa una nuova giurisprudenza che incita al rispetto immediato del diritto comunitario da parte degli Stati membri.
Nel 1987 la Commissione ha ricevuto un esposto che denunciava gli scarichi incontrollati dei rifiuti da parte di diversi comuni della provincia di La Canea (Creta) nel torrente Kouroupitos a 200 m dal mare. I rifiuti provenivano da basi militari, ospedali e industrie della regione.
Nel 1992 la Corte di giustizia ha dichiarato con una prima sentenza che la Repubblica ellenica non aveva preso i provvedimenti necessari per smaltire, nella regione di La Canea, i rifiuti tossici e nocivi garantendo contestualmente la tutela della salute umana e la salvaguardia dell'ambiente, conformemente ai precetti di due direttive comunitarie del 1975 e del 1978 che la Grecia avrebbe dovuto applicare dal 1- gennaio 1981.
In mancanza di comunicazione dei provvedimenti per l'esecuzione di quella sentenza, la Commissione ha ricordato nel 1993 alle autorità greche gli obblighi che sono tenute ad adempiere e alla fine del 1995 ha deciso di avviare un nuovo procedimento. Tale possibilità è stata istituita dal Trattato sull'Unione europea (Trattato di Maastricht) e può comportare la condanna dello Stato membro interessato al pagamento di una penalità o di una somma forfettaria.
Nel 1997 la Commissione ha quindi chiesto alla Corte di giustizia di condannare la Grecia al pagamento di EUR 24 600 per giorno di ritardo dalla pronuncia della nuova sentenza.
Nella sentenza della Corte si è proceduto successivamente alla verifica se ognuno degli obblighi relativamente ai quali era stato accertato l'inadempimento nella prima sentenza, fosse stato poi assolto.
Per quanto riguarda in particolare l'obbligo di smaltire i rifiuti senza pericoli per l'uomo né danni per l'ambiente, la Corte accerta che sono tuttora scaricati in modo incontrollato nella gola del Kouroupitos. La resistenza della popolazione all'ubicazione di due impianti destinati al trattamento dei rifiuti configura secondo la Corte una situazione interna che non può giustificare l'inadempimento degli obblighi comunitari.
La Corte osserva invece che non è stato provato che i rifiuti tossici e nocivi vengono ancora smaltiti in modo da causare pericoli per la salute umana e danni per l'ambiente.
Infine, per quanto riguarda i piani e programmi di smaltimento dei rifiuti e dei rifiuti tossici e nocivi, la Corte rileva che la Grecia ha realizzato unicamente azioni puntuali e si è limitata ad emanare normative frammentarie che non corrispondono assolutamente alla predisposizione di un programma globale.
La Corte dichiara che, nel caso di specie, la penalità costituisce il mezzo più idoneo per garantire l'applicazione uniforme ed efficace del diritto comunitario e per indurre la Grecia a conformarsi agli obblighi ad essa incombenti.
La Corte si occupa poi della fissazione dell'importo della penalità. La proposta contenuta nel ricorso della Commissione costituisce secondo la Corte una base di riferimento utile anche se la Corte non si considera vincolata da tale proposta.
I criteri fondamentali da prendere in considerazione sono, in linea di principio, la durata dell'infrazione, il grado di gravità e la capacità finanziaria dello Stato membro di cui trattasi. Per l'applicazione di tali criteri la Corte tiene conto, in particolare, delle conseguenze dell'omessa esecuzione sugli interessi privati e pubblici e dell'urgenza d'indurre lo Stato membro interessato a conformarsi agli obblighi ad esso incombenti.
In considerazione della gravità, anzi, della particolare gravità degli inadempimenti, nonché della durata giudicata considerevole dell'infrazione, la Corte condanna la Grecia a pagare sul conto "risorse proprie della CE" una penalità di EUR 20 000 per giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza del 1992 a decorrere da oggi, 4 luglio 2000.
N.B.: Due altre cause di questo tipo sono attualmente pendenti dinanzi alla Corte di giustizia (una contro la Francia in materia di lavoro notturno delle donne: causa C-224/99, una seconda causa contro la Grecia in materia di riconoscimento dei diplomi: causa C-197/98).
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