DIVISIONE STAMPA E INFORMAZIONE

COMUNICATO STAMPA n. 53/00

13 luglio 2000

Causa C-423/98

Alfredo Albore

GLI IMPERATIVI DI DIFESA DEL TERRITORIO NAZIONALE NON SONO IDONEI, IN MANCANZA DI RISCHI EFFETTIVAMENTE DIMOSTRATI, A GIUSTIFICARE UNA DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI DEGLI ALTRI STATI MEMBRI PER L'ACCESSO ALLA PROPRIETA'


La libertà dei movimenti di capitali osta a una normativa di uno Stato membro che impone ai cittadini di altri Stati membri di chiedere una autorizzazione amministrativa per l'acquisto di un bene immobile situato in una zona del territorio nazionale dichiarata d'importanza militare, mentre i cittadini di detto Stato ne sono dispensati.

I signori HELLER e KRAAS, cittadini tedeschi, acquistavano immobili a Barano, sull'isola d'Ischia. Tale zona era stata dichiarata "d'importanza militare".

L'acquisto tuttavia non poteva essere trascritto nei registri immobiliari italiani poiché il Conservatore si rifiutava di farlo, basandosi su una legge italiana che impone agli acquirenti stranieri di immobili di ottenere un'autorizzazione amministrativa previa quando l'immobile si trova, in particolare, in una zona dichiarata "d'importanza militare".

Il dott. Albore, notaio dinanzi al quale è stata stipulata la compravendita, ha chiesto la disapplicazione di tale legge ritenendola discriminatoria nei confronti degli stranieri poiché istituisce un regime favorevole agli italiani.

Il Tribunale di Napoli ha respinto la sua domanda. Il dott. Albore ha pertanto adito la Corte d'appello di Napoli.

Quest'ultima, ritenendo che la normativa italiana potrebbe, eventualmente, risultare contraria alle norme comunitarie, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia delle Comunità europee la questione della compatibilità della normativa italiana con il diritto comunitario.

La Corte ricorda anzitutto che, se esigenze di pubblica sicurezza possono giustificare deroghe alla libertà dei movimenti di capitali, la misura derogatoria deve essere proporzionata all'obiettivo perseguito e non deve costituire un mezzo di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata della libera circolazione dei capitali.

La Repubblica italiana invoca giustificazioni connesse alla difesa del territorio nazionale.

La Corte osserva che uno Stato membro non può limitarsi a invocare genericamente imperativi di difesa del territorio nazionale per giustificare una discriminazione nei confronti dei cittadini degli altri Stati membri per l'accesso alla proprietà degli immobili sul territorio nazionale, ma deve dimostrare l'esistenza di una minaccia precisa. Infatti le esigenze di pubblica sicurezza possono giustificare deroghe alla libertà dei movimenti di capitali soltanto nei limiti in cui tali misure derogatorie sono idonee e necessarie per raggiungere lo scopo perseguito.

Così, nell'eventualità di rischi reali, concreti e gravi per la pubblica sicurezza (nozione in cui sono compresi anche gli interessi militari), uno Stato può adottare misure siffatte se dimostra, per ognuna delle zone interessate, che la misura in oggetto è limitata allo stretto necessario.

La Corte, non disponendo di alcun elemento per valutare la situazione dell'isola d'Ischia sotto questo profilo, rimette all'apprezzamento del giudice nazionale la decisione sull'esistenza o sull'insussistenza di giustificazioni sufficienti e idonee, dal punto di vista del diritto comunitario, a legittimare una discriminazione nei confronti di coloro che non sono cittadini italiani.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna Corte di giustizia. Lingue disponibili: francese e italiano.

Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi.

Per maggiori informazioni rivolgersi al sig. Gaëtan Torris, tel. (352) 43 03 2582 - fax (352) 43 03 2674.