La Corte esamina la situazione di un cittadino comunitario che ha conseguito un diploma di laurea in medicina in Argentina e desidera esercitare la propria attività in Francia nonché quella di un medico lussemburghese che ha svolto la propria formazione in Austria.
Il signor HOCSMAN, di origine argentina, è titolare di un diploma di laurea in medicina rilasciato nel 1976 dall'Università di Buenos Aires (Argentina). Egli è altresì titolare di un diploma di specializzazione in urologia rilasciato nel 1982 dall'Università di Barcellona (Spagna). Il signor Hocsman ha acquisito la cittadinanza spagnola nel 1986 ed è divenuto cittadino francese nel 1998. Nel 1980 il diploma argentino del signor Hocsman è stato riconosciuto equivalente al titolo spagnolo di dottore in medicina e chirurgia. Quest'ultimo ha così potuto esercitare la professione medica in Spagna e accedere ivi ad una formazione di medico specialista. Varie attestazioni testimoniano il lavoro svolto dal signor HOCSMAN nel corso di diversi anni in Spagna. Dal 1990, egli ha svolto funzioni di ausiliario o di assistente associato, specialista in chirurgia urologica, presso diversi ospedali francesi.
Il 27 giugno 1997, il ministro francese del Lavoro e della Solidarietà ha rifiutato l'iscrizione del signor HOCSMAN all'Ordine nazionale dei medici dato che il suo diploma argentino non dava diritto, in forza della normativa francese, all'esercizio della professione medica in Francia.
Il signor ERPELDING, di origine lussemburghese, è titolare, dal 1985, del diploma di dottore in medicina rilasciato dall'Università di Innsbruck (Austria). Tale diploma è stato omologato, l'11 aprile 1986, dal Ministero dell'Istruzione nazionale lussemburghese. Il Ministero della Sanità lussemburghese ha altresì autorizzato il signor ERPELDING, il 29 agosto 1991, all'esercizio della professione di medico specialista in medicina interna nel Lussemburgo avendo l'interessato ottenuto dalle autorità austriache competenti l'autorizzazione ad esercitare tale specializzazione il 10 aprile 1991. Le stesse autorità austriache hanno rilasciato al signor ERPELDING il diploma di medico specialista in medicina interna - settore cardiologia.
Il 25 aprile 1997, il ministro della Sanità lussemburghese ha rifiutato di consentire al signor ERPELDING l'uso del titolo di medico specialista in cardiologia, dato che tale disciplina non costituiva una specializzazione riconosciuta dalle autorità austriache. Le autorità lussemburghesi hanno infatti sostenuto che esse potevano riconoscere i diplomi solo nella loro formulazione d'origine, mentre la specializzazione fatta valere dal signor ERPELDING (la cardiologia) non è riconosciuta in quanto tale dal paese di formazione dell'interessato.
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I giudici nazionali aditi (Tribunal administratif di Châlons-en-Champagne nel caso del signor HOCSMAN, Tribunal administratif de Luxembourg nel caso del signor ERPELDING) chiedono alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi su vari aspetti delle norme comunitarie in vigore in materia di riconoscimento dei diplomi.
La Corte rileva che l'adozione di direttive di armonizzazione relative al reciproco riconoscimento dei diplomi, in particolare di medico, mira ad instaurare un sistema che obblighi gli Stati membri ad ammettere l'equipollenza di taluni diplomi senza che tali Stati abbiano la facoltà di esigere dagli interessati il rispetto di condizioni ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla direttiva applicabile in materia.
Siffatto reciproco riconoscimento rende superfluo, per coloro che soddisfano i requisiti menzionati nelle direttive sul riconoscimento, l'eventuale riconoscimento di loro diplomi da parte degli Stati membri ospitanti in forza della giurisprudenza elaborata dalla Corte per le situazioni in cui non vi sia un tale riconoscimento automatico.
Ai sensi di tale giurisprudenza, le autorità nazionali a cui siano state presentate domande concernenti il riconoscimento di diplomi di medico conseguiti in altri Stati membri devono:
La Corte sottolinea che tale giurisprudenza esprime un principio insito nelle libertà fondamentali del Trattato.
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Di conseguenza, la Corte considera che il giudice nazionale adito dovrà valutare se l'equivalenza del diploma del signor HOCSMAN con il diploma corrispondente in Francia debba essere ammessa: sarà in particolare necessario esaminare se il riconoscimento in Spagna del diploma argentino del signor HOCSMAN come equivalente al titolo spagnolo di dottore in medicina e chirurgia sia stato effettuato in base a criteri comparabili a quelli prescritti dal diritto comunitario per garantire agli Stati membri l'affidabilità della qualità dei diplomi di laurea in medicina rilasciati negli altri Stati membri.
La Corte considera inoltre che il diritto di usare nello Stato membro ospitante il titolo di medico o di medico specialista (nella lingua di tale Stato e secondo la sua nomenclatura) è il necessario corollario del reciproco riconoscimento dei diplomi previsto dalla direttiva comunitaria. Tuttavia, essa constata che tale diritto presuppone che il diploma di cui trattasi figuri nell'elenco dei diplomi contenuto nella direttiva comunitaria. Ciò non avviene nel caso del diploma del signor ERPELDING, dato che la specializzazione in cardiologia non esiste, in quanto tale, in Austria. Pertanto, la Corte considera che la direttiva dev'essere interpretata nel senso che dà diritto ai medici di far uso del loro titolo di formazione, e, eventualmente, della sua abbreviazione, nella lingua dello Stato membro di origine o di provenienza, mentre lo Stato ospitante conserva, d'altro canto, la facoltà di sottoporre ad autorizzazione l'uso del titolo di cui trattasi formulato in una lingua diversa.
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