Il diritto comunitario tutela i diritti delle persone trasferite, a seguito di una decisione dei pubblici poteri, da un ente di diritto pubblico ad una società di diritto privato, se esse erano inizialmente soggette, presso detto ente pubblico, al diritto nazionale del lavoro.
La signora CHIAPPERO ed il signor COLLINO erano dipendenti dell'ASST, ente pubblico incaricato della gestione di taluni servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico in Italia, prima di essere trasferiti all'Iritel, società di diritto privato a capitale pubblico. La società Iritel è stata in seguito assorbita dalla SIP (Società italiana per le telecomunicazioni SpA) per divenire la Telecom Italia SpA.
Già pensionati, essi chiedevano alla Telecom Italia SpA di riconoscere l'anzianità che avevano maturato fra l'inizio della loro attività lavorativa presso l'ASST e il loro pensionamento, al fine di vedere ricalcolare la loro indennità per cessazione dell'attività lavorativa e i precedenti aumenti di stipendio.
Il giudice nazionale adito (il Pretore di Pinerolo) ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi sull'applicazione di una direttiva comunitaria relativa ai diritti dei lavoratori in caso di un trasferimento d'azienda; ha chiesto in particolare di pronunciarsi sul punto se detta direttiva si applichi nel caso del trasferimento da un ente pubblico ad una società di diritto privato.
La Corte risponde, anzitutto, che le disposizioni della direttiva si applicano a qualsiasi trasferimento di un ente che svolge un'attività economica, indipendentemente dal fatto che esso persegua o meno uno scopo di lucro (il mero fatto che l'attività sia svolta da un ente pubblico non è sufficiente quindi ad escludere l'applicazione della direttiva).
Per contro , le norme della direttiva non si applicano se l'attività considerata rientra nell'esercizio dei pubblici poteri, ad esempio in caso di riorganizzazione delle strutture della pubblica amministrazione o di trasferimento di funzioni amministrative fra pubbliche amministrazioni.
Basandosi sulla sua precedente giurisprudenza, in particolare su sentenze che qualificano la gestione di servizi di telecomunicazioni come attività economica, la Corte giunge alla conclusione che la cessione dell'ASST (ente pubblico) all'Iritel (società di diritto privato a capitale pubblico) rientra nella sfera di applicazione ratione materiae della direttiva.
La Corte ricorda tuttavia che solo le persone soggette al diritto nazionale del lavoro fruiscono delle disposizioni di detto testo normativo. Di conseguenza, la Corte osserva che il giudice nazionale dovrà accertare se i dipendenti trasferiti dall'ASST all'Iritel fossero soggetti al diritto italiano del lavoro o ad uno statuto di diritto pubblico. In quest'ultimo caso, la direttiva non sarebbe loro applicabile.
La Corte precisa infine che l'anzianità maturata presso il loro precedente datore di lavoro dai lavoratori trasferiti non costituisce, di per sè, un diritto che questi potrebbero far valere presso il nuovo datore di lavoro. Per contro, questa anzianità serve a determinare taluni diritti dei lavoratori di natura pecuniaria, e sono questi diritti che dovranno, se del caso, essere salvaguardati dal nuovo datore di lavoro come presso il suo predecessore.
Spetta tuttavia al giudice nazionale accertare se la normativa nazionale consentisse all'ex datore di lavoro di modificare i termini del rapporto di lavoro in un senso sfavorevole al lavoratore; in tal caso, il nuovo datore di lavoro dispone della stessa facoltà, purché il trasferimento non costituisca il motivo di tale modifica.
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