Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 64/00

26 settembre 2000

Sentenza della Corte nella causa C-205/98

Commissione delle Comunità europee/Austria

I PEDAGGI RISCOSSI SULL'AUTOSTRADA DEL BRENNERO NON RISPETTANO LA DIRETTIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI AUTOTRASPORTO DI MERCI SU STRADA


Il regime dei pedaggi sull'autostrada del Brennero sfocia in una discriminazione indiretta fondata tanto sulla nazionalità del trasportatore quanto sull'origine o sulla destinazione del trasporto e non rispetta il nesso necessario tra l'aliquota dei pedaggi e i costi della rete d'infrastrutture di cui trattasi

L'autostrada del Brennero (A 13) collega la città di Innsbruck (Tirolo) alla frontiera dell'Austria con l'Italia. A partire dal 1983, il finanziamento delle opere di costruzione e di sviluppo di tale autostrada è stato affidato ad una società (ASFINAG) controllata dallo Stato.

A partire dal 1- luglio 1995, il prezzo dei pedaggi per gli autoveicoli con più di tre assi che utilizzano il percorso detto "completo" (principalmente il tragitto tra i caselli di Innsbruck-Est o Innsbruck-Ovest e la frontiera italiana) è stato aumentato. Un secondo aumento relativo agli stessi autoveicoli e allo stesso tragitto ha avuto luogo il 1- febbraio 1996.

Il diritto comunitario (direttiva 93/89/CEE) prevede che i pedaggi sono applicati senza alcuna discriminazione, diretta o indiretta, a causa della nazionalità del trasportatore oppure dell'origine o della destinazione del trasporto. Inoltre, le aliquote dei pedaggi devono essere connesse ai costi della rete d'infrastrutture.

Nel 1995, la Corte ha annullato la direttiva per difetto di regolare consultazione del Parlamento europeo, pur mantenendone gli effetti giuridici fino all'adozione di una nuova direttiva, avvenuta infine il 17 giugno 1999 (direttiva 1999/62/CE).

La Commissione chiede alla Corte di giustizia di voler constatare che, avendo proceduto a tali aumenti, che, ad avviso della Commissione, riguardano per la maggior parte autoveicoli non immatricolati in Austria, la Repubblica d'Austria non ha rispettato il diritto comunitario. D'altra parte, la Commissione contesta all'Austria di aver proceduto a tali aumenti senza che essi siano connessi ai costi di costruzione e di esercizio dell'autostrada del Brennero.

La Corte constata, innanzi tutto, che i detti aumenti implicano in effetti una discriminazione indiretta a causa della nazionalità del trasportatore nei limiti in cui essi riguardano in maggioranza autoveicoli immatricolati negli altri Stati membri. Il criterio dell'immatricolazione rappresenta infatti, per la Corte, un criterio valido per concludere nel senso di una tale discriminazione: gli autoveicoli immatricolati in uno Stato membro sono generalmente impiegati da operatori economici di tale Stato. Ora, sono essenzialmente questi autoveicoli che utilizzano il percorso completo e sono colpiti dagli aumenti tariffari: l'84% degli autoveicoli aventi più di tre assi che compiono tale percorso non sono immatricolati in Austria. Invece, gli autoveicoli aventi più di tre assi che effettuano un trasporto analogo su determinati percorsi parziali e che sono in maggioranza autoveicoli austriaci, pagano, dopo questi due aumenti, una tariffa per chilometro molto più vantaggiosa.

La Corte ritiene, contrariamente al governo austriaco, che, in base al diritto comunitario, preoccupazioni di carattere ambientale o connesse alla politica nazionale dei trasporti non possano essere fatte valere dalle autorità nazionali per giustificare tariffe discriminatorie.

La Corte considera altresì che tali aumenti rappresentano una discriminazione indiretta a causa dell'origine o della destinazione del trasporto. Infatti, gli autoveicoli con più di tre assi che percorrono il tragitto completo effettuano in grande maggioranza traffico di transito attraverso il territorio austriaco contrariamente agli autoveicoli con più di tre assi che utilizzano percorsi parziali analoghi, i quali non sono destinati al traffico di transito.

La Corte ritiene infine che il nesso necessario tra le aliquote dei pedaggi ed i costi relativi alla costruzione, all'esercizio e allo sviluppo del percorso di cui trattasi non sia rispettato. Le tariffe praticate superano infatti largamente tali costi di costruzione.

Pertanto, la Corte ritiene che l'Austria non abbia rispettato il diritto comunitario nel procedere a tali aumenti.

Documento non ufficiale ad uso dei mezzi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia. Lingue disponibili: inglese, francese, tedesco, italiano

Per il testo integrale della sentenza consultare il nostro sito Internet www.curia.eu.int verso le 15 di oggi.

Per più ampie informazioni, contattare il signor Gaëtan Torris, tel. (352) 4303 2582, fax (352) 4303 2674.