Il codice della proprietà intellettuale francese che prevede, su domanda dei costruttori che beneficiano della protezione del loro marchio, un meccanismo di blocco in dogana, non è conforme al diritto comunitario
"L'European Automobile Panel Association" ha denunciato presso la Commissione il comportamento delle autorità doganali francesi. Queste ultime infatti bloccano, alla frontiera con la Spagna, pezzi di ricambio di autoveicoli di marca francese fabbricati in Spagna e destinati, in particolare, ad essere commercializzati in Italia.
La normativa francese (code de la propriété intellectuelle) prevede un meccanismo di blocco, da parte delle autorità doganali, di merci che si presumono contraffatte, su domanda scritta del titolare del diritto protetto. La Cour de cassation francese ha così più volte dichiarato che pezzi di ricambio di un autoveicolo fabbricati da un terzo che si limitino a circolare sul territorio francese, ledono il diritto del proprietario di un marchio o di un modello, anche se tale merce è stata legalmente fabbricata in uno Stato membro (ad es.in Spagna) per essere commercializzata legalmente in un altro Stato membro (ad es. l'Italia).
La Commissione chiede alla Corte di condannare la Francia per inosservanza della normativa comunitaria relativa alla libera circolazione delle merci.
La Corte considera, anzitutto, che tale prassi cositutisce una restrizione alla libera circolazione delle merci: il blocco dei pezzi di ricambio per un periodo che può estendersi fino a 10 giorni può infatti ritardare la circolazione di tali merci, o addirittura portare al loro blocco totale (confisca pronunciata dal giudice francese che sarà eventualmente adito).
La Corte esamina in un secondo momento la questione se la restrizione alla libera circolazione delle merci sia giustificata.
La Corte considera che le norme comunitarie in vigore non permettono un meccanismo del genere. Se gli Stati membri possono mantenere in vigore le loro disposizioni giuridiche in materia di protezione dei disegni e dei modelli, tali misure devono tuttavia rispettare il Trattato e, in particolare, la libera circolazione delle merci all'interno della Comunità.
Il Trattato permette misure derogatorie al principio della libera circolazione qualora esse siano giustificate dalla salvaguardia dei diritti che costituiscono l'oggetto specifico della proprietà industriale e commerciale.
La Corte distingue tuttavia tra la messa in circolazione di una merce che rientra in tale oggetto specifico e il suo semplice trasporto fisico che non vi rientra. Essa verifica, infatti, se il titolare di un modello protetto di pezzi di ricambio disponga della facoltà di impedire a terzi di far transitare tali prodotti senza il suo consenso. Il transito intracomunitario consistente nel trasportare merci da uno Stato membro verso un altro Stato membro, attraversando il territorio di uno o più altri Stati membri, non implica, contrariamente alla fabbricazione, alla vendita o all'importazione di un prodotto, un'utilizzazione dell'aspetto del modello o del disegno protetto. Il semplice trasporto fisico delle merci non può quindi essere equiparato alla messa in circolazione o alla commercializzazione delle merci di cui trattasi.
La Corte aggiunge che il blocco di 10 giorni è sproporzionato rispetto all'obiettivo di verifica dell'origine e della destinazione dei pezzi di ricambio.
Di conseguenza, la normativa francese è dichiarata non conforme al diritto comunitario.
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