Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 66/00

26 settembre 2000

Sentenza della Corte nella causa C-175/99

Didier Mayeur e AIPM

I DIRITTI DEI LAVORATORI SONO TUTELATI DAL DIRITTO COMUNITARIO IN CASO DI TRASFERIMENTO DA UN'ASSOCIAZIONE PRIVATA A UN COMUNE


Il trasferimento in capo ad un Comune dell'attività di informazione e pubblicità svolta da un'associazione di diritto privato non può essere motivo di licenziamento di un dipendente

Il signor MAYEUR lavorava alle dipendenze di un'associazione privata senza scopo di lucro (Association Promotion de l'Information Messine - APIM -), che si prefiggeva la promozione dei servizi offerti dalla città di Metz. Tale associazione realizzava in particolare una pubblicazione, nell'ambito della quale il signor Mayeur era incaricato delle inserzioni pubblicitarie.

In seguito allo scioglimento dell'associazione ed alla riassunzione delle sue attività ad opera della città di Metz, il signor Mayeur è stato licenziato a motivo della "cessazione di attività".

Egli ha pertanto adito il Conseil de prud'hommes per sentir dichiarare il carattere abusivo del suo licenziamento e chiedendo un indennizzo pecuniario.

Il Conseil de prud'hommes ha accertato che la giurisprudenza della Cour de cassation francese non considera applicabile la direttiva comunitaria relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori allorquando i trasferimenti di attività hanno luogo a favore di enti pubblici amministrativi, quali un Comune.

Esso chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di precisare se la direttiva si applica in caso di trasferimento di attività realizzato da una persona giuridica di diritto privato (ad esempio, un'associazione) in capo a una persona giuridica di diritto pubblico operante nel campo specifico del diritto amministrativo (ad esempio, un Comune che gestisce un giornale di pubblicità e di informazione sui servizi offerti ai cittadini).

La Corte di giustizia ritiene, anzitutto, che un trasferimento di attività a favore di un ente di diritto pubblico - anche se l'attività in questione sia di natura amministrativa - non escluda l'applicazione del diritto comunitario pertinente.

A suo giudizio, l'associazione APIM costituisce senza dubbio un'impresa ai sensi della direttiva comunitaria, ossia un'entità economica stabilmente organizzata, con un complesso strutturato di persone e di elementi idoneo all'esercizio di un'attività economica e al conseguimento di uno scopo proprio.

La direttiva non trova applicazione in caso di riorganizzazione delle strutture amministrative.

Orbene, la Corte ritiene che l'associazione, pur essendo collegata alla città di Metz, non fosse incaricata di svolgere una funzione di interesse generale rientrante nell'esercizio di pubblici poteri. Conseguentemente, il trasferimento non può essere equiparato alla semplice riorganizzazione di un ente pubblico.

La Corte ribadisce che il trasferimento deve riguardare una entità autonoma, che conserva la propria identità.

In ordine all'effettività del trasferimento, la Corte ritiene che non sia sufficiente dimostrare che l'attività esercitata dal precedente e dal nuovo datore di lavoro sia simile. Essa fa riferimento alla rilevanza di una serie di indizi: tipo d'impresa, trasferimento degli elementi materiali, valore degli elementi immateriali, ripresa dell'intero personale, trasferimento della clientela, grado di similarità delle attività esercitate, durata di un'eventuale sospensione delle attività.

Inoltre, solo in determinate circostanze potrebbero essere presi in considerazione l'organizzazione, il funzionamento, il finanziamento, la gestione e il regime giuridico applicabile (...). Il giudice nazionale dovrà valutare questi differenti elementi per accertare, se del caso, l'effettività del trasferimento.

E' parimenti indispensabile che l'entità conservi la propria identità: quest'ultima deriva segnatamente dal personale, dalla struttura dei quadri, dall'organizzazione del lavoro, dai metodi o mezzi di gestione.

La Corte ricorda come la direttiva sia intesa ad assicurare la continuità, in caso di trasferimento, dei rapporti di lavoro all'interno di un'entità economica. La persona giuridica o fisica che subentra nella responsabilità per la gestione dell'impresa così trasferita assume infatti, in tale occasione, obblighi di datore di lavoro nei confronti dei dipendente dell'impresa.

Ciò premesso, il trasferimento di un'impresa non può di per sé stesso costituire motivo legittimo di licenziamento.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia. Lingue disponibili: francese e italiano.

Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi.

Per maggiori informazioni si prega di rivolgersi al sig. Gaëtan Torris, tel: (00352) 4303 2582 fax: (00352) 4303 2734.