Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 70/00

3 ottobre 2000

Sentenza della Corte nella causa C-303/98

Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) e Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana

I MEDICI DI PRONTO SOCCORSO DEVONO BENEFICIARE DELLE DISPOSIZIONI DI DIRITTO COMUNITARIO RELATIVE A TALUNI ASPETTI DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO


La Corte si pronuncia sull'applicazione al personale medico in servizio presso le unità di pronto soccorso dei diversi aspetti delle direttive comunitarie volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori

Il SIMAP è il sindacato dei medici in servizio presso la pubblica assistenza della regione di Valencia. Esso ha chiesto, con ricorso diretto contro il Ministero della Sanità di tale Regione, l'applicazione, al personale medico in servizio presso le unità di pronto soccorso dei centri medici, di talune disposizioni relative alla durata del lavoro ed alla sua organizzazione.

Secondo tale sindacato, questi medici sono tenuti a lavorare senza limite di tempo e senza che la durata del lavoro sia soggetta ad un limite giornaliero, settimanale, mensile o annuale.

Il Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana chiede alla Corte di giustizia delle Comunità europee di interpretare norme di diritto comunitario relative al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori e a taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

La Corte accerta in un primo tempo che le norme comunitarie sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro ed in particolare la direttiva sull'organizzazione dell'orario di lavoro si applicano all'attività di medici delle unità di pronto soccorso. Questi ultimi non rientrano in quelle categorie professionali (per esempio quelle che svolgono attività specifiche nell'ambito del pubblico impiego destinate ad assicurare l'ordine e la sicurezza) nei cui confronti il diritto comunitario esclude, a causa delle loro particolarità, l'applicazione di dette norme.

La Corte esamina se l'orario di guardia svolto da tali medici debba essere considerato per il diritto comunitario come orario di lavoro, ossia come parte del periodo in cui il lavoratore è al lavoro nell'esercizio delle sue attività o delle sue funzioni, sia che i medici siano effettivamente presenti nei centri sanitari, oppure semplicemente reperibili.

La Corte ricorda che l'obiettivo perseguito dalla direttiva è quello di assicurare la sicurezza e la salute dei lavoratori assicurando loro un periodo minimo di riposo ed adeguati periodi di pausa.

Secondo la Corte, si presentano gli elementi caratteristici della nozione di orario di lavoro quando i medici sono presenti nel centro in cui svolgono effettivamente il loro servizio di guardia. Per contro, quando essi sono semplicemente reperibili, la Corte ritiene che essi possano gestire il loro tempo in modo più libero: solo il tempo effettivamente impiegato nell'attività di pronto soccorso dovrà essere considerato come orario di lavoro.

La Corte ritiene anche che il lavoro svolto dai medici delle unità di pronto soccorso durante il loro periodo di guardia costituisca un lavoro a turni ai sensi del diritto comunitario: i lavoratori interessati sono occupati in successione sugli stessi posti di lavoro, secondo un sistema a rotazione che comporta per essi la necessità di svolgere un lavoro ad ore differenti su un periodo determinato di giorni o settimane.

Infine, la Corte ritiene che l'accordo degli individui interessati da eventuali deroghe a taluni aspetti della normativa comunitaria sull'orario di lavoro sia necessaria, non potendo un contratto collettivo sostituirsi ad esso.

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