Una direttiva che riconosce il diritto a remunerazione per i medici che seguono talune specializzazioni si impone agli Stati membri anche prima della sua trasposizione tardiva nel diritto nazionale
Una normativa italiana ha trasposto in data 8 agosto 1991 una direttiva comunitaria che riconosce, a talune condizioni, il diritto ad una adeguata remunerazione per i medici che seguono una formazione specialistica. Le disposizioni di tale normativa sono state applicate a decorrere dall'anno accademico 1991/1992.
L'Italia era stata condannata per la mancata trasposizione di tale direttiva nel 1987.
La signora Gozza ed altri 635 laureati in medicina e chirurgia, che svolgevano nel 1991 la loro formazione specialistica in differenti scuole facenti capo all'Università di Padova, hanno chiesto il riconoscimento del loro diritto ad una adeguata remunerazione ai sensi del testo comunitario.
L'amministrazione italiana non ha accolto la loro richiesta, essendosi iscritti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge italiana.
Il Tribunale civile e penale di Venezia, investito della controversia, sottopone alla Corte di giustizia delle Comunità europee questioni relative alla possibilità per tali medici di beneficiare di una remunerazione per il periodo del mancato rispetto da parte dell'Italia della direttiva comunitaria.
La Corte ricorda anzitutto che, conformemente alla sua giurisprudenza anteriore, il diritto comunitario obbliga gli Stati membri, sotto il controllo del giudice nazionale, a remunerare i periodi di formazione specialistica (tanto che si svolgano a tempo pieno o a tempo parziale).
Il giudice nazionale dovrà quindi controllare che i medici interessati possano beneficiare, tenuto conto degli obiettivi della direttiva, dei diritti a remunerazione anche per il periodo in cui l'Italia non ha rispettato i propri obblighi.
Per contro, la Corte ritiene che il giudice nazionale, interpretando le disposizioni di diritto nazionale successive o precedenti alla direttiva interessata, sia il solo competente ad identificare l'organismo a cui incombe l'obbligo di pagamento ed il metodo di determinazione dell'adeguata remunerazione.
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