Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 72/00

5 ottobre 2000

Sentenze della Corte nelle cause C-376/98 e C-74/99

Repubblica federale di Germania/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea
The Queen/Secretary of State for Health e a. ex parte: Imperial Tobacco e a.

LA CORTE ANNULLA LA DIRETTIVA RELATIVA ALLA PUBBLICITA' E ALLA SPONSORIZZAZIONE A FAVORE DEI PRODOTTI DEL TABACCO


Il legislatore comunitario non era competente ad adottare la direttiva in base alle disposizioni relative all'instaurazione del mercato interno, al diritto di stabilimento e alla libera prestazione di servizi.

Il 6 luglio 1998 il Parlamento europeo e il Consiglio, sul fondamento delle dette disposizioni, hanno adottato una direttiva sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco. Tale direttiva, che stabilisce un divieto generale della pubblicità e della sponsorizzazione a favore dei detti prodotti, è stata adottata al fine di eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno derivanti da inconvenienti nella circolazione dei prodotti e nella libera prestazione dei servizi, nonché di eliminare le distorsioni della concorrenza create dalle divergenze tra le regolamentazioni nazionali esistenti in materia.

Alla Corte sono state sottoposte due cause relative alla validità della detta direttiva; si tratta, nel primo caso, di un ricorso per annullamento proposto dalla Repubblica federale di Germania e, nel secondo, di una questione pregiudiziale sollevata dalla High Court of Justice nell'ambito di una domanda introdotta da alcuni fabbricanti di prodotti del tabacco nel Regno Unito (Imperial Tobacco e a.).

La Repubblica federale di Germania e i fabbricanti di tabacco hanno fatto valere, tra l'altro, che, in primo luogo, la direttiva sarebbe in realtà una misura destinata alla tutela della sanità pubblica i cui effetti sul mercato interno, ammesso che ve ne siano, sarebbero meramente accessori e, inoltre, che la direttiva non costituirebbe, comunque, un atto volto alla realizzazione del mercato interno.

La Corte di giustizia annulla oggi la detta direttiva in quanto il legislatore comunitario non era competente ad adottarla in base alle disposizioni relative all'instaurazione del mercato interno, al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi.

La Corte ricorda che un'armonizzazione delle disposizioni degli Stati membri dirette a proteggere e a migliorare la salute umana è esclusa dal Trattato, ma ritiene che tale esclusione non implichi che provvedimenti di armonizzazione adottati sul fondamento di altre disposizioni del Trattato non possano avere un'incidenza sulla protezione della salute umana.

Il legislatore comunitario può fondarsi sulle disposizioni relative all'instaurazione del mercato interno, al diritto di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, anche se la protezione della salute umana è determinante nelle scelte da operare, qualora i presupposti per ricorrere a tali disposizioni siano soddisfatti, ovvero qualora le misure prese abbiano effettivamente per oggetto il miglioramento delle condizioni di instaurazione e di funzionamento del mercato interno.

Pertanto, la Corte verifica se la direttiva contribuisca effettivamente all'eliminazione di ostacoli alla libera circolazione delle merci e alla libera prestazione dei servizi, nonché all'eliminazione delle distorsioni della concorrenza.

La Corte afferma che per gran parte delle forme di pubblicità possibili (manifesti, ombrelloni, portacenere e altri oggetti utilizzati negli alberghi, messaggi promozionali al cinema), il divieto generale non contribuisce affatto a facilitare gli scambi dei prodotti interessati. La Corte sottolinea, del resto, che la direttiva non garantisce la libera circolazione dei prodotti conformi alle sue disposizioni.

Per quanto concerne l'eliminazione delle distorsioni della concorrenza, la Corte considera che gli effetti dei vantaggi di cui godono le agenzie e i fabbricanti di supporti pubblicitari con sede nel territorio degli Stati membri in cui vigono legislazioni non restrittive non sono sensibili. Tali effetti non sono paragonabili a distorsioni della concorrenza provocate, per esempio, dalle differenze di costi di produzione. Inoltre, secondo la Corte, vietando ampiamente la pubblicità dei prodotti del tabacco si giungerebbe a limitare in tutti gli Stati membri i mezzi di cui gli operatori economici dispongono per accedere al mercato o per rimanervi.

La Corte considera, tuttavia, che le disposizioni del Trattato relative al mercato interno avrebbero permesso l'adozione di misure parziali di divieto di certe forme di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco. Per quanto riguarda quest'ultima, la Corte rileva che le differenze esistenti tra talune normative nazionali in materia di pubblicità del tabacco, come il divieto della sponsorizzazione in alcuni Stati membri e la sua autorizzazione in altri, portano talvolta allo spostamento di competizioni sportive, comportando distorsioni della concorrenza tra le imprese legate a tali eventi.

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Il testo integrale della sentenza sarà consultabile sulla pagina Internet www.curia.eu.int a partire dalle 15 circa di oggi.

Per maggiori informazioni rivolgersi al sig. Gaëtan Torris, tel. (352) 43 03 2582 - fax (352) 43 03 - 2674.