Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 77/00

19 ottobre 2000

Sentenza della Corte nelle cause riunite C-15/98 e C-105/99

Repubblica italiana e Sardegna Lines contro Commissione

LA CORTE ANNULLA UNA DECISIONE DELLA COMMISSIONE EUROPEA CHE DICHIARAVA ILLEGITTIMO UN AIUTO PUBBLICO A FAVORE DEGLI ARMATORI IN SARDEGNA


La Corte ritiene che la Commissione non dimostri in maniera convincente che il regime di aiuti istituito in Italia abbia un'incidenza sugli scambi di servizi di trasporto marittimo tra la Sardegna e taluni altri Stati membri.

Una legge della Regione Sardegna del 1951 ha istituito un fondo destinato alla concessione di anticipazioni, a condizioni agevolate, a favore di imprese di navigazione che intendono provvedere alla costruzione, acquisto, trasformazione, modificazione e riparazione di navi mercantili. Questa legge è stata modificata nel 1988 e nel 1996.

La Commissione, cui è stata presentata una denuncia, ha contestato la validità di questi aiuti e ha ordinato all'Italia di recuperare presso i beneficiari l'equivalente dei benefici ricevuti rispetto alle condizioni di mercato sotto il regime della legge del 1988. (Il regime della legge del 1996 costituisce oggetto di un procedimento distinto)

La Commissione ritiene infatti che il regime di aiuti modificato del 1988 avrebbe dovuto, secondo il diritto comunitario, costituire oggetto di una previa notifica ai suoi servizi: le modifiche sostanziali apportate al regime dopo l'entrata in vigore del Trattato di Roma imponevano, a suo parere, il rispetto di questa procedura.

Constatando l'assenza di notifica, la Commissione ha ritenuto questo aiuto illegittimo in data 21 ottobre 1997. Inoltre, la Commissione ritiene che, anche notificata, questa legge avrebbe dovuto essere dichiarata incompatibile con i principi del diritto comunitario della concorrenza.

Questa decisione è stata impugnata dall'Italia e dalla Sardegna Lines 1, società italiana che ha beneficiato di un'anticipazione di ITL 9 600 000 000 per l'acquisto di una nave destinata al trasporto di passeggeri, che ne chiedono l'annullamento.

La Corte fa presente innanzi tutto che sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti pubblici che, favorendo talune imprese, falsano o minacciano di falsare la concorrenza.

Essa aggiunge tuttavia che la decisione della Commissione deve fare apparire in forma chiara e non equivoca la motivazione del provvedimento adottato e consentire così al giudice di esercitare il suo controllo.

La Corte constata che la decisione della Commissione è, nella fattispecie, priva di motivazione per quanto riguarda il danno provocato alla concorrenza dal regime di aiuti agli armatori sardi e contiene una motivazione erronea per quanto riguarda l'incidenza sugli scambi tra gli Stati membri.

La Corte addebita alla Commissione di non aver fornito il minimo elemento relativo alla concorrenza che vi sarebbe tra le compagnie marittime sarde e quelle stabilite in altri Stati membri.

La Corte precisa anche che la Commissione non ha nemmeno preso in considerazione il fatto che, fino al 1- gennaio 1999, il cabotaggio con le isole del mediterraneo era escluso dalla liberalizzazione dei servizi di trasporto marittimo all'interno degli Stati membri.

Alla luce di queste considerazioni, la decisione della Commissione è annullata.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia. Lingue disponibili: francese, italiana.

Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi.

Per maggiori informazioni rivolgersi al sig. Gaëtan Torris, tel. (352) 43 03 2582 - fax (352) 43 03 - 2674.

1 La Sardegna Lines ha chiesto l'annullamento della decisione al Tribunale di primo grado che ha rinviato la causa dinanzi alla Corte tenuto conto della sua similarità con il ricorso dell'Italia contro la stessa decisione.