Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 78/00

26 ottobre 2000

Sentenza del Tribunale nella causa T-41/96

Bayer AG / Commissione delle Comunità europee

IL TRIBUNALE ANNULLA LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CHE SANZIONA IL GRUPPO BAYER PER AVER TENTATO DI IMPEDIRE LE IMPORTAZIONI PARALLELE DI ADALAT NEL REGNO UNITO


La Commissione non ha provato l'esistenza di un accordo tra la Bayer e i suoi grossisti spagnoli e francesi. La sanzione di 3 milioni di ECU è annullata. La prosecuzione delle relazioni commerciali tra un produttore che modifica unilateralmente la politica di distribuzione e i suoi grossisti, palesemente contrari a questa nuova prassi, non equivale a un assenso dei grossisti a tale politica e non può perciò dimostrare da sola l'esistenza di un accordo vietato dal diritto comunitario della concorrenza.

Il gruppo Bayer è uno dei principali gruppi chimico-farmaceutici europei. E' presente in tutti gli Stati membri attraverso le sue filiali nazionali; produce e commercializza, sotto il marchio "Adalat" o "Adalate", una gamma di medicinali destinata alla cura delle malattie cardio-vascolari.

Il prezzo dei medicinali è fissato, nella maggior parte degli Stati membri, direttamente o indirettamente, dalle autorità nazionali competenti. Dal 1989 al 1993 i prezzi dell'Adalat in Francia e Spagna erano di gran lunga inferiori a quelli applicati nel Regno Unito. La differenza di prezzo del 40 % circa ha indotto alcuni grossisti spagnoli (dal 1989), poi francesi (a partire dal 1991) a esportare grossi quantitativi di questo medicinale verso il Regno Unito.

Questa pratica di importazioni parallele ha determinato una perdita di fatturato per DEM 230 milioni alla filiale britannica della Bayer.

Il gruppo Bayer ha allora mutato politica di fornitura, non onorando gli ordinativi dei grossisti spagnoli e francesi che nei limiti del loro fabbisogno tradizionale.

Il 10 gennaio 1996, la Commissione, a seguito delle denunce presentate da alcuni dei grossisti interessati, ha adottato una decisione, con cui chiedeva alla Bayer di modificare la sua pratica dichiarata contraria al diritto comunitario della concorrenza e le ha inflitto una sanzione di ECU 3 milioni.

Il tribunale annulla oggi tale decisione a seguito del ricorso proposto dalla Bayer contro la stessa.

Il Tribunale ritiene, infatti, che la Commissione non abbia provato che la Bayer e i suoi grossisti spagnoli e francesi si fossero accordati per limitare le esportazioni parallele di Adalat verso il Regno Unito.

Né il comportamento del gruppo Bayer, né l'atteggiamento dei grossisti, integrano, agli occhi del Tribunale, gli elementi di un accordo tra imprese. Nessuno dei documenti prodotti dalla Commissione contiene indizi che provino la volontà della Bayer di vietare le esportazioni dei grossisti né che il produttore abbia cercato di ottenere il loro accordo sulla nuova politica di consegna tendente a limitare le esportazioni parallele. La Commissione non ha neppure dimostrato che i grossisti avessero aderito a tale politica, dato che il loro comportamento denotava, al contrario, un atteggiamento opposto.

In tal modo, la Commissione non ha provato l'esistenza di un assenso, espresso o tacito, dei grossiti all'atteggiamento adottata dal produttore.

Il Tribunale respinge, infine, che la Commissione possa ritenere sufficiente per provare l'esistenza di un accordo, la constatazione che le parti continuino a mantenere i loro rapporti commerciali e ricorda che la nozione stessa di accordo si fonda sulla comune volontà degli operatori economici.

Avviso: la sentenza del Tribunale può essere oggetto di impugnazione davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee per i soli motivi di diritto, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione.

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Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi.

Per maggiori informazioni rivolgersi al dott. Gaëtan TORRIS, tel.: (00352) 4303-2582 fax.: (00352) 4303-2500.