Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 86/2000

5 dicembre 2000

Sentenza della Corte nella causa C-448/98

Jean-Pierre Guimont

LA CORTE RITIENE CHE LA NORMATIVA FRANCESE SULLA DENOMINAZIONE EMMENTHAL E' CONTRARIA AL DIRITTO COMUNITARIO


L'assenza di crosta non può considerarsi come una caratteristica che giustifica il rifiuto dell'utilizzazione della denominazione emmenthal per merci provenienti da altri Stati membri ove esse sono legalmente fabbricate e messe in commercio con una denominazione siffatta.

Il signor Guimont, direttore tecnico della società laiterie d'Argis, è stato condannato, il 6 gennaio 1998, dalla direzione dipartimentale della concorrenza, del consumo e della repressione frodi del dipartimento di Vaucluse al pagamento di 260 ammende di FRF 20 per aver detenuto, venduto o offerto emmenthal senza crosta.

La normativa francese (decreto del 1988) prevede, infatti, caratteristiche molto precise e segnatamente la presenza di una crosta, per far beneficare un formaggio della denominazione emmenthal.

Il Tribunal de police di Belley, dinanzi al quale il signor Guimont ha fatto opposizione contro il pagamento di tali ammende, sottopone alla Corte di giustizia delle Comunità europee un quesito sulla compatibilità della normativa francese con la libera circolazione delle merci.

La Corte considera, anzitutto, che occorre proprio risolvere la questione sollevata nella misura in cui tale normativa è idonea ad essere applicata ai prodotti importati ed a costituire, all'occorrenza, una restituzione quantitativa agli scambi intracomunitari o una misura di effetto equivalente.

La Corte esamina quindi se la normativa di cui trattasi sia necessaria per soddisfare esigenze imperative attinenti, in particolare, alla lealtà nei negozi commerciali ed alla tutela dei consumatori. Essa accerta anche se le regole per tale via imposte siano proporzionate a tali obiettivi e se questi ultimi non potrebbero essere perseguiti con provvedimenti meno restrittivi per gli scambi.

In effetti, solo in un tale contesto una direttiva comunitaria applicabile in materia di etichettatura e presentazione delle derrate alimentari autorizza gli Stati membri ad adottare disposizioni siffatte.

Orbene, emerge dalle norme internazionali in vigore (Codex alimentarius delle Nazioni Unite) e dalla prassi di numerosi Stati membri che un formaggio senza crosta può ricevere la denominazione emmenthal dal momento che sia fabbricato a partire da materie e secondo un metodo di fabbricazione identici a quelli impiegati per l'emmenthal munito di crosta, con riserva di un diverso trattamento nella fase dell'affinatura, che sarebbe sufficiente segnalare in maniera adeguata per garantire l'informazione del consumatore.

Alla luce di quanto precede, la Corte considera che il diritto comunitario osta ad una siffatta normativa.

La Corte aggiunge che il giudice nazionale adito dovrà esaminare se occorre garantire che le merci nazionali fruiscano di un trattamento identico a quello da riservare alle merci importate.

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