Divisione stampa e informazione

COMUNICATO STAMPA n. 90/00

14 dicembre 2000

Sentenza della Corte nella causa C-99/00

Repubblica Italiana contro Commissione

LA CORTE CONFERMA LA VALIDITA' DELLA NORMATIVA COMUNITARIA RELATIVA AGLI OLI DI OLIVA VERGINI


Nel caso di oli di oliva vergini originari di uno Stato membro o della Comunità europea (e quindi non di una regione determinata che benefici di una denominazione di origine protetta), la spremitura svolge ai fini della produzione e della qualità di tali oli un ruolo sufficientemente importante e tale da permettere al luogo di spremitura delle olive di designare la loro origine e di fornire una buona informazione ai consumatori.

Il 22 dicembre 1998 la Commissione ha adottato una normativa relativa, in particolare, alla designazione dell'origine dell'"olio extra vergine di oliva" o dell'"olio di oliva vergine" che non beneficia né di una denominazione di origine protetta né di una indicazione geografica protetta.

Nel caso di oli vergini di oliva originari di uno Stato membro o della Comunità europea, l'etichetta del prodotto può, ai sensi di tale normativa, precisare l'origine dell'olio di oliva.

Nell'ipotesi in cui si faccia uso di tale facoltà, la normativa comunitaria prevede che l'origine di un "olio extra vergine di oliva" o di un "olio di oliva vergine" sia definita in relazione al luogo in cui è situato il frantoio.

L'Italia contesta la legittimità di tale disciplina che, secondo lei, disconosce, in particolare, il principio del collegamento territoriale in materia di origine dei prodotti agricoli. Inoltre, l'Italia considera che le misure adottate dalla Commissione sono tali da indurre in errore il consumatore quanto all'origine dell'olio. Infine, le autorità italiane si oppongono a che la determinazione dell'origine di un prodotto dipenda dalla sua ultima trasformazione.

La Corte constata, innanzi tutto, che il Consiglio ha conferito alla Commissione in materia di Politica Agricola Comune e in certi ambiti il potere di adottare norme per la messa in commercio.

La Commissione dispone in tal modo di un'ampio potere discrezionale per disciplinare, in particolare, la designazione dell'origine dell'olio di oliva. La Corte ricorda che non esiste un principio generale in base al quale l'origine dei prodotti agricoli debba essere inderogabilmente e uniformemente fissata in funzione della zona geografica di coltura. In tal modo l'Italia non può, ai suoi occhi, avvalersi della normativa riguardante i vini e i mosti di uve per trarne una regola applicabile a tutti i prodotti agricoli.

La Corte ricorda poi che quando la Commissione fruisce di una libertà di valutazione tanto ampia, il suo controllo deve limitarsi a stabilire se le valutazioni della Commissione non siano viziate da errore manifesto o sviamento di potere.

La Corte dichiara che l'Italia non ha dimostrato l'esistenza di tale errore o di tale sviamento.

La Corte verifica se la Commissione ha preso in considerazione le necessità tecniche di produzione e di messa in commercio che giustificano l'adozione della normativa impugnata e conclude che i motivi esposti dalla Commissione non sono né illogici né incoerenti.

Rientrava infatti nei poteri della Commissione ritenere che, ai fini di stabilire l'origine degli oli, il modo in cui l'olio è estratto dalle olive (spremitura) rivesta per la qualità dello stesso (gusto, sapore, profumo) una importanza maggiore di altre condizioni, quali il clima, l'ambiente, il luogo di raccolta, le varietà. Tali elementi variano considerevolmente all'interno di uno Stato membro e da uno Stato membro all'altro e non hanno, a differenza della spremitura, un'incidenza nettamente individuabile.

La Corte considera, peraltro, che la Commissione ha tenuto conto del fatto che la quantità di olive trasportate da un paese all'altro è limitata, considerati i costi di trasporto e le precauzioni da prendere per evitare notevoli perdite di qualità.

Con il riferimento al luogo di spremitura, il consumatore è quindi correttamente informato.

Ciò posto, la Corte respinge il ricorso dell'Italia.

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