Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 91/00

14 dicembre 2000

Sentenza del Tribunale nella causa T-613/97

UFEX e a. contro Commissione

LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE CHE NEGA LA QUALIFICA DI AIUTO DI STATO ALL'ASSISTENZA LOGISTICA E COMMERCIALE FORNITA DA LA POSTE FRANCESE ALLA SUA CONTROLLATA SFMI-CHRONOPOST È' ANNULLATA


Il Tribunale considera che la Commissione avrebbe dovuto verificare se La Poste non ha sfruttato la sua posizione di monopolio di servizio pubblico sul mercato della posta ordinaria in favore della sua controllata SFMI-Chronopost per fare beneficiare quest'ultima di prestazioni a costi inferiori a quelli del mercato

Con la sua decisione 1- ottobre 1997, la Commissione ha concluso che l'assistenza logistica e commerciale fornita da La Poste alla sua controllata SFMI-Chronopost non rappresentava un aiuto di Stato a favore della SFMI-Chronopost. Essa ha infatti applicato un metodo di calcolo dei costi di tali prestazioni che non ha fatto apparire alcun vantaggio finanziario per la controllata.

L'Union française de l'Express (UFEX), la DHL International, la Federal express international e la CRIE hanno presentato dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all'annullamento della detta decisione.

Tali imprese, concorrenti della Chronopost, fanno valere in particolare la nozione di aiuto di Stato, ritenendo che i rapporti intercorrenti tra La Poste e la sua controllata somigliano a aiuti non conformi al diritto comunitario della concorrenza. Esse ritengono infatti che la Commissione si sia ingiustamente astenuta, nella sua analisi della remunerazione dell'assistenza fornita da La Poste alla SFMI-Chronopost, dal tener conto delle condizioni normali del mercato. Esse le contestano inoltre di non aver considerato aiuti di Stato diverse misure delle quali avrebbe beneficiato la SFMI-Chronopost (esenzione dal diritto di bollo, acceso privilegiato a Radio France, regime doganale applicabile alla SFMI-Chronopost).

Il Tribunale ricorda, in primo luogo, che, per valutare se le misure di cui trattasi possano rappresentare aiuti di Stato, occorre esaminare la situazione dal punto di vista dell'impresa destinataria. La valutazione presuppone un'analisi economica che tenga conto di tutti i fattori che un'impresa fornitrice, operante in condizioni normali di mercato, avrebbe dovuto prendere in considerazione al momento della fissazione della remunerazione per i servizi forniti.

Ora, il Tribunale considera che la Commissione non ha dimostrato, nella sua analisi economica, che la transazione di cui trattasi è paragonabile ad una transazione tra imprese operanti in condizioni normali di mercato.

Pertanto, il Tribunale contesta alla Commissione di essersi limitata a verificare che i prezzi interni ai quali venivano scambiati i servizi tra la società controllante e la sua controllata erano calcolati sulla base dei costi completi. Essa avrebbe dovuto esaminare se tali costi completi corrispondevano effettivamente agli elementi di una remunerazione versata da una controllata alla sua controllante che opera in condizioni normali di mercato.

Secondo il Tribunale, La Poste, grazie al suo carattere di impresa pubblica operante in posizione di monopolio (settore riservato), ha potuto forse fornire una parte dell'assistenza logistica e commerciale alla sua controllata a costi inferiori a quelli che avrebbe praticato una società operante in condizioni normali di mercato.

Avendo escluso l'esistenza di un aiuto statale senza svolgere tali verifiche, la Commissione ha fondato la sua decisione su un'interpretazione erronea della nozione di aiuto di Stato.

Pertanto, il Tribunale annulla la decisione della Commissione su tale punto.

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Per il testo integrale della sentenza consultare il nostro sito Internet www.curia.eu.int verso le 15 di oggi.

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