La Corte si è trovata a dover affrontare nel 1999 un contenzioso sempre maggiore: essa ha definito 395 cause, ha pronunciato 235 sentenze e 143 ordinanze. Il numero di nuove cause è anch'esso aumentato ulteriormente (543 nel 1999 contro le 485 del 1998).
356 cause sono state iniziate nel 1999 dinanzi al Tribunale di primo grado, il quale ne ha decise 634 nel corso dello stesso anno. Il numero di domande di provvedimenti provvisori continua ad aumentare (38 domande nel 1999 contro le 26 del 1998)
L'anno giudiziario si è svolto in un ambito di riflessioni e riforme. Il Presidente della Corte di giustizia ha infatti avuto l'occasione di presentare, il 21 maggio 1999, al Consiglio dei Ministri della Giustizia, un documento di riflessione sull'avvenire del sistema giurisdizionale comunitario. Il Tribunale il quale, da parte sua, ha festeggiato il secondo anniversario dalla sua creazione ha emesso la sua prima decisione nell'ambito del diritto dei marchi e si è pronunciato, per la prima volta dopo la modifica del suo regolamento di procedura, nella formazione a giudice unico.
E' in tale contesto che occorre inserire la breve descrizione della giurisprudenza prodotta dalla Corte e dal Tribunale nel corso dell'anno.
Fin dall'origine, le Comunità europee hanno visto aumentare il loro ambito di competenza a seguito delle varie modifiche dei Trattati fondatori, incorporando aspetti differenti come la politica monetaria, la cultura, l'impiego o ancora la tutela dei consumatori. Nessuna sorpresa quindi che tale evoluzione si rifletta nella natura delle cause sottoposte alla Corte di giustizia, così come testimoniato nella relazione annuale di tale istituzione per l'anno 1999.
Senza che sia possibile dar conto in modo esaustivo delle numerose questioni affrontate nelle sentenze ed ordinanze della Corte, si possono tuttavia osservare talune linee conduttrici che hanno caratterizzato l'anno trascorso.
Numerose sentenze sono state emesse nell'ambito di cause relative alla base giuridica degli atti delle istituzioni comunitarie. Sotto una veste relativamente tecnica, tale contenzioso è infatti essenziale, poiché garantisce l'equilibrio delle forze tra le differenti istituzioni previsto dai Trattati. La Corte ha controllato in particolare che il Parlamento europeo e il Consiglio non oltrepassassero le loro rispettive competenze nel legiferare in settori come la promozione della diversità linguistica, la tutela delle foreste o ancora la conclusione di accordi internazionali.
La costruzione di un mercato unificato all'interno dell'Unione è stato anch'esso al centro di numerose cause, sia che si tratti di vigilare che le merci possano circolare liberamente da uno Stato all'altro, che i lavoratori e le loro famiglie possano installarsi in un altro Stato membro senza soffrire inconvenienti oppure che le imprese siano in grado di offrire i loro prodotti o servizi sui differenti mercati nazionali.
La Corte ha così arricchito la sua giurisprudenza relativa all'importazione parallela di medicinali, che permette, in certa misura, di unificare il mercato dei medicinali in Europa (sentenza Rhône-Poulenc). In materia di libera circolazione delle persone essa si è preoccupata, in particolare, di evitare che un lavoratore che si sposta nel corso dell'anno da uno Stato ad un altro possa subire svantaggi ingiustificati nel calcolo dei versamenti previdenziali (sentenza Terhoeve). Essa ha anche imposto rigide limitazioni alla possibilità per uno Stato membro di espellere a vita cittadini di altri Stati: espulsioni di questo tipo possono trovare giustificazione solamente in base al comportamento personale dell'interessato e al pericolo reale che esso rappresenta per l'ordine pubblico dello Stato interessato (sentenza Calfa). Essa ha anche condannato svariate legislazioni fiscali nazionali che trattano in modo sfavorevole e senza giustificazione le persone aventi legami con svariati Stati contemporaneamente (per es. i lavoratori non residenti, in particolare i frontalieri, oppure le filiali di società aventi sede in un altro Stato). Infine, la legislazione del Land du Tyrol (Austria) diretta a controllare il numero di residenze secondarie sul territorio di tale Land è stata oggetto di condanna in quanto risultava essere stata applicata in modo più rigido per i cittadini stranieri che per quelli austriaci (causa Konle).
La Corte ha tuttavia ammesso il mantenimento di taluni ostacoli agli scambi tra Stati membri, in particolare allorché tali ostacoli fossero la conseguenza ineluttabile di una mancanza di armonizzazione o di coordinamento tra le normative nazionali. Così, in materia di calcolo delle pensioni dei dipendenti, essa ha accertato che, in mancanza di intervento normativo comunitario, non era possibile regolamentare le sorti di talune persone spostatesi all'interno della Comunità (sentenza Nijhuis). La Corte ha anche riconosciuto agli Stati membri un ampio potere discrezionale nella regolamentazione dei giochi d'azzardo (lotterie, scommesse, ecc.) sul loro territorio, anche nel caso ciò comportasse ostacoli agli scambi (sentenze Läärä e Zenatti).
Accanto alla costruzione di un mercato unificato, il Trattato prevede anche norme dirette a garantire la libera concorrenza tra le imprese in Europa. Accordi tra imprese che restringono tale concorrenza sono quindi, in linea di principio, vietati. In tre importanti sentenze la Corte ha ritenuto che tale divieto non si applica, in linea di principio, a contratti collettivi settoriali in materia di condizioni lavorative conclusi tra i rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro. Contratti di questo tipo sono infatti visti con favore dalle disposizioni del Trattato in materia sociale (sentenza Albany e a.).
La Corte ha emesso anche una decina di sentenze nel 1999 nel settore molto tecnico degli appalti pubblici, essenzialmente in risposta a questioni di interpretazione di direttive comunitarie sollevate dai giudici nazionali. La sua azione è stata diretta in particolare a garantire che offerenti estromessi da un appalto pubblico disponessero di mezzi di ricorso effettivi dinanzi ai tribunali nazionali per fare rispettare i loro diritti (sentenza Alcatel Austria)
La crescente importanza della proprietà intellettuale (marchi, brevetti, ecc.) nel funzionamento delle nostre economie ha comportato anche un forte aumento del contenzioso. La Corte si è sforzata di garantire i diritti dei proprietari di marchi, brevetti, ecc. i quali rappresentano la remunerazione dei loro sforzi inventivi, vigilando affinché tali diritti non siano utilizzati per frammentare il mercato europeo in modo ingiustificato. Essa ha determinato, per esempio, in che limiti un garagista specializzato nella riparazione e manutenzione di autovetture BMW potesse legittimamente fare uso di tale marchio nella sua pubblicità (sentenza BMW).
La Corte ha infine proseguito la sua collaborazione con i giudici nazionali allo scopo di aiutare questi ultimi a far rispettare il principio di parità tra uomo e donna previsto dal Trattato. Essa ha in particolare ritenuto normale che, in occasione della nascita di un figlio, i lavoratori di sesso maschile non potessero rivendicare il beneficio di un'indennità corrisposta ai lavoratori di sesso femminile, poiché tale indennità era diretta a compensare gli svantaggi professionali derivanti alle donne dal congedo di maternità (sentenza Abdoulaye).
In origine limitata al contenzioso relativo alla concorrenza, al pubblico impiego comunitario e ai ricorsi per risarcimento, la competenza del Tribunale si è progressivamente ampliata ormai a tutti i ricorsi diretti introdotti da privati. La giurisprudenza dello scorso anno permette di illustrare le categorie di cause che tali privati, fatti salvi i dipendenti comunitari, sollevano maggiormente dinanzi ad esso.
La giurisprudenza in materia di norme di concorrenza applicabili alle imprese si è arricchita di sentenze rese in applicazione delle disposizioni del Trattato CECA. Con le undici sentenze rese nelle cause "travi d'acciaio", il Tribunale ha ritenuto che la Commissione avesse provato a sufficienza la maggior parte delle manovre anticoncorrenziali denunciate nella decisione. Gli annullamenti parziali di cui essa è stata oggetto e dovuti a mancanza di prove, riguardano quindi solamente aspetti minori delle infrazioni denunciate.
In applicazione alle disposizioni del Trattato CE relative alle intese tra imprese (art. 85, divenuto art. 81), il Tribunale ha in particolare risolto le dodici cause presentate dalle imprese del settore del policloruro di vinile (sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione). Esso ha avallato in pieno, tanto nella forma che nel merito, la decisione della Commissione. Attira l'attenzione il numero considerevole dei documenti prodotti dalle ricorrenti, avendo queste presentato, in più di 2000 pagine di memorie, circa 80 censure distinte formulate in cinque lingue di procedura.
In forza dell'art. 86 del Trattato CE (divenuto art. 82), il Tribunale ha dovuto esaminare anche la problematica relativa alla posizione dominante collettiva e valutare il carattere abusivo di taluni comportamenti in materia di prezzo (sentenza Irish Sugar/Commissione). D'altra parte, esso ha annullato la decisione della Commissione recante rigetto di un reclamo nella quale erano denunciate manovre delle società Microsoft France e Microsoft Corporation contrarie alle norme di concorrenza del Trattato CE, in quanto la decisione impugnata conteneva un errore manifesto di valutazione della asserita violazione dell'art. 86 del Trattato (sentenza Micro Leader Business/Commissione).
Il controllo delle decisioni della Commissione in materia di concentrazioni tra imprese è ormai ben affermato. Una delle cause decise in questo settore ha permesso di precisare l'ambito di applicazione del regolamento n. 4064/89 e la sua applicazione a casi di posizioni dominanti collettive (sentenza Gencor/Commissione).
Le regole di concorrenza applicabili agli Stati continuano pure ad alimentare un'abbondante giurisprudenza. Più in particolare, nel settore degli aiuti di Stato, i ricorsi d'annullamento sui quali il Tribunale si è pronunciato nel 1999 precisano le condizioni di ricevibilità dei ricorsi presentati dalle imprese, dalle associazioni professionali (sentenza Arbeitsgemeinschaft Deutscher Luftfahrt-Unternehmen e Hapag-Lloyd/Commissione) e dalle autorità locali (sentenze Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia/Commissione e Freistaat Sachsen e Volkswagen/Commissione), gli elementi costitutivi della nozione di aiuto di Stato (in particolare, sentenza BAI/Commissione) nonché le condizioni di applicazione delle deroghe al divieto degli aiuti, tanto nell'ambito del Trattato CECA (in particolare, sentenza Wirtschaftsvereinigung Stahl/Commissione e British Steel/Commissione) che del Trattato CE (sentenza Freistaat Sachsen e Volkswagen/Commissione). D'altra parte, il Tribunale ha rilevato, nella sentenza TF1/Commissione, che la Commissione si era illegittimamente astenuta dall'adottare una decisione su quella parte del reclamo, depositato dalla ricorrente, relativa agli aiuti di Stato accordati ai canali televisivi pubblici.
E' ora confermato l'emergere del contenzioso relativo alle condizioni di accesso del pubblico ai documenti del Consiglio e della Commissione. Il Tribunale ha ricordato la norma per cui è garantito un diritto di accesso, il più ampio possibile, ai documenti in possesso di tali istituzioni e che le eccezioni a tale norma sono da interpretare in modo restrittivo. Esso ha, in particolare, censurato il diniego da parte della Commissione di dare accesso ai verbali del Comitato del codice doganale (sentenza Rothmans International/Commissione) e a documenti che essa non avrebbe preparato unicamente per un procedimento giurisdizionale particolare (sentenza Interporc/Commissione), così come ha annullato una decisione del Consiglio con la quale veniva rifiutato l'accesso ad un documento riguardante le relazioni internazionali senza aver esaminato la possibilità di rendere pubblici taluni passaggi (sentenza Hautala/Consiglio). Esso ha affermato, per contro (sentenza Bavarian Lager/Commissione), che la Commissione può far valere l'eccezione relativa alla tutela del pubblico interesse allo scopo di rifiutare l'accesso ad un progetto di parere da essa elaborato nell'ambito dell'art. 169 del Trattato CE (divenuto art. 226).
Il Tribunale ha pure vigilato sulla corretta applicazione della regolamentazione applicabile in materia di antidumping. Le sentenze pronunciate nel 1999 in questo settore hanno confermato gli atti normativi impugnati nel merito. Si può ugualmente menzionare la sentenza Petrotub e Republica/Consiglio che chiarisce la portata dei diritti procedurali degli esportatori, previsti dal regolamento di base n. 384/96.
Le cause relative alla politica agricola hanno riguardato ancora le conseguenze, per taluni operatori economici, dell'introduzione dell'organizzazione comune di mercato nel settore della banana. Esse hanno riguardato anche la legittimità della soppressione di un concorso del FEAOG in caso di gravi violazioni di obblighi essenziali (sentenza Conserve Italia/Commissione) e l'obbligo di rispettare le condizioni di cui ad un bando di gara, essendo stata la Commissione censurata su tale punto per aver modificato le condizioni di aggiudicazione relative all'offerta da presentare (sentenza CAS Succhi di Frutta/Commissione).
Il diritto dei marchi fa la sua comparsa sulla scena giudiziaria del Tribunale. Il primo ricorso presentato contro una decisione di una delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno ha condotto ad un annullamento [sentenza Procter & Gamble/OAMI (Baby-dry)]. Tale sentenza apre la strada ad un ampia serie di cause nel settore della proprietà intellettuale.
Infine, il giudice dei provvedimenti sommari, chiamato a pronunciarsi in misura sempre maggiore, ha dovuto respingere domande di provvedimenti provvisori in considerazione di esigenze legate alla salute pubblica (ordinanza Pfizer Animal Health/Consiglio e Alpharma/Consiglio) e ad accogliere una domanda di sospensione dell'esecuzione di una decisione del Parlamento che impediva la costituzione di un gruppo politico (ordinanza Martinez e de Gaulle/Parlamento).
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