Il sig. Peerbooms, di cittadinanza olandese, è entrato in coma a seguito di un incidente
automobilistico. Esso ha beneficiato di una speciale terapia intensiva in una clinica austriaca, che
gli è stata di giovamento. Il sig. Peerbooms, infatti, non aveva più i requisiti stabiliti per
l'accettazione in uno dei due istituti olandesi che offrono, a titolo sperimentale, la stessa tecnica
medica (tale tecnica è accessibile, nei Paesi Bassi, solo alle persone di meno di 25 anni). Anche
al sig. Peerbooms la cassa olandese ha rifiutato il rimborso delle spese sostenute, dato che,
secondo l'autorità adita, il trattamento dispensato in Austria al sig. Peerbooms non presenta alcun
vantaggio rispetto alle cure offerte nei Paesi Bassi.
La normativa olandese in materia previdenziale stabilisce infatti che i pazienti possano usufruire
delle cure mediche offerte dagli istituti non convenzionati, sia nei Paesi Bassi che all'estero, solo
dopo il rilascio di una previa autorizzazione.
Il giudice olandese adito per le cause che oppongono gli interessati alle loro casse malattia chiede alla Corte di giustizia se questo tipo di normativa sia compatibile con il principio della libera prestazione dei servizi.
La Corte ricorda che gli Stati membri sono competenti a organizzare i loro sistemi
previdenziali. Ciascuna normativa nazionale, in assenza di armonizzazione comunitaria, stabilisce
le condizioni relative al diritto ed all'obbligo di iscrizione e le condizioni che danno titolo a tali
prestazioni.
Cionononostante, gli Stati membri devono rispettare il diritto comunitario ed in particolare la
libera prestazione dei servizi. Le attività mediche, anche tenuto conto della particolare natura
dei servizi interessati (prestazioni in natura, essendo il pagamento effettuato dalla cassa malattia
dell'iscritto all'istituto ospedaliero), rientrano nell'ambito di applicazione della libera
prestazione di servizi.
La Corte esamina quindi se tale disciplina ha degli effetti restrittivi sulla libera prestazione dei
servizi. Subordinando il rimborso delle spese al rilascio di una autorizzazione condizionata al
rispetto di due condizioni (il trattamento dev'essere usuale negli ambiti professionali interessati;
il trattamento all'estero dev'essere necessario), la disciplina in esame costituisce un ostacolo alla
libera prestazione dei servizi.
Esistono giustificazioni a tale ostacolo?
La Corte ricorda che un rischio di grave alterazione dell'equilibrio finanziario del sistema
previdenziale ed il mantenimento di un servizio medico-ospedaliero accessibile a tutti
costituiscono imperativi finanziari e di sanità pubblica atti a giustificare un'ostacolo alla libera
prestazione dei servizi.
La necessità di ricorrere ad un regime di previa autorizzazione, nell'ambito di un sistema di cure
sanitarie basato sul convenzionamento, consente, agli occhi della Corte, di assicurare sul territorio
nazionale un accesso sufficiente e permanente ad una gamma equilibrata di cure ospedaliere di
qualità, di garantire un controllo dei costi ed evitare lo spreco di risorse finanziarie, tecniche ed
umane.
Tuttavia, le condizioni, quali quelle imposte nei Paesi Bassi per il rilascio di una previa
autorizzazione, devono essere giustificate e rispettare il principio di proporzionalità.
Di conseguenza, la condizione del carattere usuale del trattamento ospedaliero previsto in un altro
Stato membro è accettabile solo in quanto si faccia riferimento a ciò che è sufficientemente
comprovato e convalidato dalla scienza medica internazionale.
La seconda condizione, ossia la necessità del trattamento previsto, cioé l'esigenza che il paziente
sia curato in un istituto straniero a causa del suo quadro clinico, deve dar luogo ad un rifiuto di
autorizzazione solo qualora esista un trattamento identico, o che presenti lo stesso grado di
efficacia, che possa essere tempestivamente dispensato al paziente in un istituto convenzionato.
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