Divisione Stampa e Informazione

    
COMUNICATO STAMPA n. 41/01

20 settembre 2001

Sentenza della Corte nella causa C-184/99

Rudy Grzelczyk e centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve


GLI STUDENTI CHE SOGGIORNANO IN UN ALTRO STATO MEMBRO DEVONO BENEFICIARE DEL DIRITTO AL VERSAMENTO DEL MINIMO DEI MEZZI DI SUSSISTENZA ALLE STESSE CONDIZIONI DEGLI STUDENTI CITTADINI DI TALE STATO

La Corte di giustizia considera che lo status di cittadino dell'Unione europea
è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri.
Questo consente loro di ottenere un trattamento giuridico identico,
indipendentemente dalla loro cittadinanza, nei settori coperti
dal diritto comunitario


Il sig. Grzelczyk è uno studente di cittadinanza francese. Ha seguito studi di educazione fisica in Belgio presso l'università di Louvain-la-Neuve. Durante i primi tre anni di studio provvedeva egli stesso alle spese per il proprio mantenimento, alloggio e studi, svolgendo piccoli lavori retribuiti ed ottenendo agevolazioni di pagamento. Poiché il quarto anno richiedeva un maggior impegno personale, il sig. Grzelczyk chiedeva e otteneva, in un primo tempo, il pagamento del minimo dei mezzi di sussistenza (minimex) per gli anni 1998/1999 dal Centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve (CPAS).

Il beneficio di tale vantaggio sociale gli veniva ritirato a partire dal 1° gennaio 1999 e il Ministro competente motivava la sua decisione con la qualifica di studente dell'interessato.

Il diritto al versamento del minimex era in origine, al momento della sua istituzione nel 1974, riservato ai cittadini belgi maggiorenni residenti nel Belgio e privi di risorse sufficienti. Dopo il 1987 il suo campo di applicazione veniva in particolare esteso alle persone rientranti nell'ambito di applicazione del regolamento comunitario del 1968, relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità.

Il sig. Grzelczyk ha impugnato dinanzi al giudice belga competente (Tribunale di Nivelles) la decisione con la quale il (CPAS) ritirava il beneficio del minimex.

Il Tribunal de travail di Nivelles vuole sapere dalla Corte di giustizia delle Comunità europee se la normativa belga sia compatibile con il diritto comunitario: se il Trattato, e più esattamente i principi di cittadinanza europea e di non discriminazione ivi sanciti, ostino a che il beneficio di una prestazione sociale di un regime non contributivo sia subordinato alla condizione che i cittadini di altri Stati membri (nella specie, uno studente francese) siano considerati lavoratori, mentre talecondizione non si applica ai cittadini dello Stato membro ospitante (nella specie, gli studenti belgi).

La Corte di giustizia rileva innanzi tutto che il Minimex costituisce senz'altro un vantaggio sociale e che uno studente belga, che si trovi nella medesima situazione del sig. Grzelczyk, avrebbe soddisfatto le condizioni necessarie per ottenere tale vantaggio. La Corte di giustizia considera pertanto che il sig. Grzelczyk subisce una discriminazione a causa della sola cittadinanza. Orbene, nell'ambito di applicazione del Trattato, una siffatta discriminazione è vietata.

La Corte di giustizia considera che le situazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del Trattato comprendono quelle relative all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato e, in particolare, quelle relative all'esercizio della libertà di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri, garantita dalle disposizioni del Trattato sulla cittadinanza europea. Lo status di cittadino dell'Unione europea è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri e questo consente loro di ottenere un trattamento giuridico identico, indipendentemente dalla loro cittadinanza, nei settori coperti dal diritto comunitario.

Dopo l'introduzione della cittadinanza nell'Unione, mediante il Trattato sull'Unione europea (entrato in vigore il 1° novembre 1993), nulla consente di privare un cittadino dell'Unione che frequenta studi universitari in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza, della possibilità di avvalersi del divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza.

La Corte ricorda che gli Stati membri possono senz'altro esigere che gli studenti che vogliono fruire del diritto di soggiorno nel loro territorio diano assicurazione di disporre, per se stessi e se del caso per i loro familiari, di risorse sufficienti, conformemente ad una direttiva comunitaria, affinché non diventino un onere eccessivo per l'assistenza sociale dello Stato membro che li ospita.

Tuttavia, secondo la Corte, tale valutazione va effettuata al momento in cui viene resa tale dichiarazione. La Corte aggiunge che la situazione finanziaria di uno studente può cambiare nel corso del tempo per ragioni che prescindono dalla sua volontà e che le disposizioni di tale direttiva comunitaria non implicano pertanto l'impossibilità per gli studenti di fare successivamente ricorso all'assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

Ciò considerato, la Corte di giustizia giudica che le disposizioni relative alla non discriminazione e alla cittadinanza europea ostano a che il beneficio di una prestazione sociale di un regime non contributivo sia subordinato ad una condizione che non viene richiesta per i cittadini dello Stato membro ospitante.

Contrariamente a quanto chiesto dal governo belga, la Corte di giustizia non limita nel tempo gli effetti della sua sentenza: le disposizioni relative alla cittadinanza dell'Unione sono applicabili a partire dall'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea.


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