COMUNICATO STAMPA n. 41/01
20 settembre 2001
Sentenza della Corte nella causa C-184/99
Rudy Grzelczyk e centre public d'aide sociale d'Ottignies-Louvain-la-Neuve
GLI STUDENTI CHE SOGGIORNANO IN UN ALTRO STATO MEMBRO
DEVONO BENEFICIARE DEL DIRITTO AL VERSAMENTO DEL MINIMO DEI
MEZZI DI SUSSISTENZA ALLE STESSE CONDIZIONI DEGLI STUDENTI
CITTADINI DI TALE STATO
Il beneficio di tale vantaggio sociale gli veniva ritirato a partire dal 1° gennaio 1999 e il Ministro
competente motivava la sua decisione con la qualifica di studente dell'interessato.
Il diritto al versamento del minimex era in origine, al momento della sua istituzione nel 1974,
riservato ai cittadini belgi maggiorenni residenti nel Belgio e privi di risorse sufficienti. Dopo il
1987 il suo campo di applicazione veniva in particolare esteso alle persone rientranti nell'ambito
di applicazione del regolamento comunitario del 1968, relativo alla libera circolazione dei
lavoratori all'interno della Comunità.
Il sig. Grzelczyk ha impugnato dinanzi al giudice belga competente (Tribunale di Nivelles) la
decisione con la quale il (CPAS) ritirava il beneficio del minimex.
Il Tribunal de travail di Nivelles vuole sapere dalla Corte di giustizia delle Comunità europee se
la normativa belga sia compatibile con il diritto comunitario: se il Trattato, e più esattamente i
principi di cittadinanza europea e di non discriminazione ivi sanciti, ostino a che il beneficio di una
prestazione sociale di un regime non contributivo sia subordinato alla condizione che i cittadini
di altri Stati membri (nella specie, uno studente francese) siano considerati lavoratori, mentre talecondizione non si applica ai cittadini dello Stato membro ospitante (nella specie, gli studenti
belgi).
La Corte di giustizia rileva innanzi tutto che il Minimex costituisce senz'altro un vantaggio sociale
e che uno studente belga, che si trovi nella medesima situazione del sig. Grzelczyk, avrebbe
soddisfatto le condizioni necessarie per ottenere tale vantaggio. La Corte di giustizia considera
pertanto che il sig. Grzelczyk subisce una discriminazione a causa della sola cittadinanza. Orbene,
nell'ambito di applicazione del Trattato, una siffatta discriminazione è vietata.
La Corte di giustizia considera che le situazioni che rientrano nell'ambito di applicazione del
Trattato comprendono quelle relative all'esercizio delle libertà fondamentali garantite dal Trattato
e, in particolare, quelle relative all'esercizio della libertà di circolare e soggiornare nel territorio
degli Stati membri, garantita dalle disposizioni del Trattato sulla cittadinanza europea. Lo status
di cittadino dell'Unione europea è destinato ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli
Stati membri e questo consente loro di ottenere un trattamento giuridico identico,
indipendentemente dalla loro cittadinanza, nei settori coperti dal diritto comunitario.
Dopo l'introduzione della cittadinanza nell'Unione, mediante il Trattato sull'Unione europea
(entrato in vigore il 1° novembre 1993), nulla consente di privare un cittadino dell'Unione che
frequenta studi universitari in uno Stato membro diverso da quello di cui possiede la cittadinanza,
della possibilità di avvalersi del divieto di qualsiasi discriminazione fondata sulla cittadinanza.
La Corte ricorda che gli Stati membri possono senz'altro esigere che gli studenti che vogliono
fruire del diritto di soggiorno nel loro territorio diano assicurazione di disporre, per se stessi e se
del caso per i loro familiari, di risorse sufficienti, conformemente ad una direttiva comunitaria,
affinché non diventino un onere eccessivo per l'assistenza sociale dello Stato membro che li ospita.
Tuttavia, secondo la Corte, tale valutazione va effettuata al momento in cui viene resa tale
dichiarazione. La Corte aggiunge che la situazione finanziaria di uno studente può cambiare nel
corso del tempo per ragioni che prescindono dalla sua volontà e che le disposizioni di tale direttiva
comunitaria non implicano pertanto l'impossibilità per gli studenti di fare successivamente ricorso
all'assistenza sociale dello Stato membro ospitante.
Ciò considerato, la Corte di giustizia giudica che le disposizioni relative alla non discriminazione
e alla cittadinanza europea ostano a che il beneficio di una prestazione sociale di un regime non
contributivo sia subordinato ad una condizione che non viene richiesta per i cittadini dello Stato
membro ospitante.
Contrariamente a quanto chiesto dal governo belga, la Corte di giustizia non limita nel tempo gli
effetti della sua sentenza: le disposizioni relative alla cittadinanza dell'Unione sono applicabili a
partire dall'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea.
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