Finalarte Sociedade de Construção Civil Lda e a. / Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der
Bauwirtschaft (C-49/98, C-70/98, C-71/98) e Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der
Bauwirtschaft / Amilcar Oliveira Rocha e a. (C-50/98, da C-52/98 a C-54/98, C-68/98, C-69/98)
La Corte di giustizia si pronuncia sull'applicazione del regime tedesco delle ferie retribuite
dei lavoratori dell'industria edile nel caso di datori di lavoro con sede in Portogallo e nel
Regno Unito, che hanno distaccato, nel 1997, alcuni lavoratori in Germania
Il regime delle ferie retribuite dei lavoratori dell'industria edile è disciplinato in Germania da
una legge e da un contratto collettivo. Tale regime è attuato grazie ad un sistema di casse di
ferie retribuite.
Il settore edilizio è caratterizzato dal cambio frequente di datore di lavoro da parte dei
lavoratori. Per tale ragione, il contratto collettivo dispone che i diversi rapporti di lavoro
mantenuti nel corso di un anno debbano essere trattati come fossero un unico rapporto di
lavoro. Tale meccanismo consente al lavoratore di cumulare i diritti alle ferie maturati presso
i diversi datori di lavoro nel corso dell'anno di riferimento e di far valere la totalità di tali diritti
presso il proprio datore di lavoro del momento, indipendentemente dalla durata del rapporto
di lavoro con lui.
È stata creata una cassa allo scopo di compensare il grave onere finanziario che può
rappresentare per un datore di lavoro il pagamento delle indennità di ferie maturate anche
presso altri e di garantire una ripartizione equa degli oneri finanziari tra vari datori di lavoro.
Dal 1° gennaio 1997, tale regime delle ferie si applica anche ai rapporti di lavoro che
intercorrono tra imprese la cui sede sociale è fuori dalla Germania e lavoratori che esse inviano
in cantieri ubicati in Germania per l'esecuzione di lavori di costruzione.
Nel 1997, otto datori di lavoro con sede in Portogallo e uno con sede nel Regno Unito hanno
distaccato in Germania alcuni lavoratori per l'esecuzione di lavori di costruzione. La cassa
esige che questi datori di lavoro versino dei contributi per finanziare i diritti alle ferie deilavoratori edili e richiede loro la comunicazione di informazioni. I datori di lavoro vi si
oppongono.
L'Arbeitsgericht Wiesbaden, investito delle nove cause tra questi datori di lavoro e la cassa,
chiede alla Corte di Giustizia delle Comunità europee se la normativa tedesca sia compatibile
con il diritto comunitario e più precisamente con la libera prestazione dei servizi.
Il giudice tedesco ritiene che le formalità imposte ai prestatori di servizi con sede fuori dalla
Germania si traducano in un aumento delle spese e degli oneri amministrativi ed economici.
Secondo la Corte, sussiste senz'altro un pregiudizio alla libera prestazione di servizi. Essa
esamina peraltro se esso sia giustificato.
La normativa tedesca ha il dichiarato obiettivo di tutelare le imprese tedesche del settore
dell'edilizia contro la crescente pressione della concorrenza sul mercato interno europeo e
quindi contro i prestatori di servizi stranieri. Una siffatta legge mirerebbe quindi, soprattutto,
a lottare contro la pretesa concorrenza sleale delle imprese europee che si avvalgono di
manodopera a basso costo.
La Corte ha già dichiarato che misure che costituiscono una restrizione alla libera prestazione
di servizi non possono essere giustificate da obiettivi di natura economica, come la protezione
delle imprese nazionali. La Corte ritiene che spetti al giudice tedesco verificare se,
considerata in modo obiettivo, la normativa di cui trattasi tuteli effettivamente i lavoratori
distaccati.
L'applicazione della normativa nazionale dello Stato membro in cui sono distaccati deve
attribuire ai lavoratori un vantaggio effettivo che contribuisca, in maniera significativa, alla
loro tutela sociale. L' applicazione di tale normativa dev'essere proporzionata all'obiettivo di
interesse generale perseguito.
N.B.:
La trasposizione della direttiva comunitaria "relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di
una prestazione di servizi" doveva avvenire entro il 16 dicembre 1999. Le sue disposizioni non
hanno quindi alcuna rilevanza per i fatti che riguardano l'anno 1997.
Lingue disponibili: tedesco,inglese, francese, italiano, olandese, portoghese, svedese. Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa. E. Cigna tel. (352) 4303 2582 fax (352) 4303 2674. |