Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 52/01


25 ottobre 2001

Sentenza della Corte nelle cause riunite

Finalarte Sociedade de Construção Civil Lda e a. / Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft (C-49/98, C-70/98, C-71/98) e Urlaubs- und Lohnausgleichskasse der Bauwirtschaft / Amilcar Oliveira Rocha e a. (C-50/98, da C-52/98 a C-54/98, C-68/98, C-69/98)


UNO STATO MEMBRO PUO', A DETERMINATE CONDIZIONI, IMPORRE AD UN'IMPRESA DEL SETTORE EDILIZIO CON SEDE IN UN ALTRO STATO MEMBRO E CHE DISTACCA NEL PRIMO STATO ALCUNI LAVORATORI, L'APPLICAZIONE DI UN REGIME DI FERIE RETRIBUITE SE QUESTO STATO ATTRIBUISCE VANTAGGI AI LAVORATORI DISTACCATI

La Corte di giustizia si pronuncia sull'applicazione del regime tedesco delle ferie retribuite dei lavoratori dell'industria edile nel caso di datori di lavoro con sede in Portogallo e nel Regno Unito, che hanno distaccato, nel 1997, alcuni lavoratori in Germania


Il regime delle ferie retribuite dei lavoratori dell'industria edile è disciplinato in Germania da una legge e da un contratto collettivo. Tale regime è attuato grazie ad un sistema di casse di ferie retribuite.

Il settore edilizio è caratterizzato dal cambio frequente di datore di lavoro da parte dei lavoratori. Per tale ragione, il contratto collettivo dispone che i diversi rapporti di lavoro mantenuti nel corso di un anno debbano essere trattati come fossero un unico rapporto di lavoro. Tale meccanismo consente al lavoratore di cumulare i diritti alle ferie maturati presso i diversi datori di lavoro nel corso dell'anno di riferimento e di far valere la totalità di tali diritti presso il proprio datore di lavoro del momento, indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro con lui.

È stata creata una cassa allo scopo di compensare il grave onere finanziario che può rappresentare per un datore di lavoro il pagamento delle indennità di ferie maturate anche presso altri e di garantire una ripartizione equa degli oneri finanziari tra vari datori di lavoro.

Dal 1° gennaio 1997, tale regime delle ferie si applica anche ai rapporti di lavoro che intercorrono tra imprese la cui sede sociale è fuori dalla Germania e lavoratori che esse inviano in cantieri ubicati in Germania per l'esecuzione di lavori di costruzione.

Nel 1997, otto datori di lavoro con sede in Portogallo e uno con sede nel Regno Unito hanno distaccato in Germania alcuni lavoratori per l'esecuzione di lavori di costruzione. La cassa esige che questi datori di lavoro versino dei contributi per finanziare i diritti alle ferie deilavoratori edili e richiede loro la comunicazione di informazioni. I datori di lavoro vi si oppongono.

L'Arbeitsgericht Wiesbaden, investito delle nove cause tra questi datori di lavoro e la cassa, chiede alla Corte di Giustizia delle Comunità europee se la normativa tedesca sia compatibile con il diritto comunitario e più precisamente con la libera prestazione dei servizi.

Il giudice tedesco ritiene che le formalità imposte ai prestatori di servizi con sede fuori dalla Germania si traducano in un aumento delle spese e degli oneri amministrativi ed economici.

Secondo la Corte, sussiste senz'altro un pregiudizio alla libera prestazione di servizi. Essa esamina peraltro se esso sia giustificato.

La normativa tedesca ha il dichiarato obiettivo di tutelare le imprese tedesche del settore dell'edilizia contro la crescente pressione della concorrenza sul mercato interno europeo e quindi contro i prestatori di servizi stranieri. Una siffatta legge mirerebbe quindi, soprattutto, a lottare contro la pretesa concorrenza sleale delle imprese europee che si avvalgono di manodopera a basso costo.

La Corte ha già dichiarato che misure che costituiscono una restrizione alla libera prestazione di servizi non possono essere giustificate da obiettivi di natura economica, come la protezione delle imprese nazionali. La Corte ritiene che spetti al giudice tedesco verificare se, considerata in modo obiettivo, la normativa di cui trattasi tuteli effettivamente i lavoratori distaccati.

L'applicazione della normativa nazionale dello Stato membro in cui sono distaccati deve attribuire ai lavoratori un vantaggio effettivo che contribuisca, in maniera significativa, alla loro tutela sociale. L' applicazione di tale normativa dev'essere proporzionata all'obiettivo di interesse generale perseguito.

N.B.:
La trasposizione della direttiva comunitaria "relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi" doveva avvenire entro il 16 dicembre 1999. Le sue disposizioni non hanno quindi alcuna rilevanza per i fatti che riguardano l'anno 1997.

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