Il sig. Griesmar si è rivolto al Conseil d'Etat contestando ciò che ritiene costituire una discriminazione
uomo/donna. Il giudice francese chiede alla Corte se, in sostanza, una pensione di vecchiaia di un
pubblico dipendente vada considerata come una retribuzione e in caso affermativo se le maggiorazioni
erogate ai dipendenti pubblici di sesso femminile per un figlio siano compatibili con il principio della
parità delle retribuzioni tra uomini e donne.
In linea con la sua giurisprudenza in materia di politica sociale, la Corte riafferma che le pensioni di
vecchiaia dei dipendenti pubblici, categoria particolare di lavoratori, costituiscono proprio retribuzioni
giacché esse sono direttamente collegate all'impiego occupato in precedenza. In tal caso si applica il
principio di parità tra uomini e donne.
Si tratta di stabilire se la maggiorazione concessa per un figlio sia collegata agli svantaggi professionali
subiti al momento dei congedi di maternità - il che non può riguardare gli uomini - ovvero se miri a
compensare taluni svantaggi che risultano dall'educazione di un figlio, nel qual caso i dipendenti pubblici
di sesso maschile potrebbero reclamarla come pretende il sig. Griesmar.
La Corte rileva che l'erogazione di tale maggiorazione non è affatto dipendente dal congedo di maternità
ma proprio, al contrario, essa si basa sul periodo più lungo, dedicato all'educazione di un figlio.
Le situazioni dei dipendenti di sesso maschile e di sesso femminile possono essere paragonabili per
quanto riguarda l'allevamento dei figli ed avere le stesse conseguenze sulle loro carriere. Il codice
francese delle pensioni non stabilisce però un metodo di calcolo identico per le pensioni di un dipendente
di sesso femminile ed un dipendente di sesso maschile, anche se questo è in grado di provare di aver
preso a carico l'educazione dei propri figli. Sussiste quindi una differenza di trattamento in base al sesso
nei confronti dei dipendenti pubblici francesi padri che hanno effettivamente assunto questo compito.
Contrariamente a quanto sostenuto dal governo francese, la Corte ritiene che la maggiorazione erogata
alle madri dipendenti pubbliche non possa intendersi quale provvedimento destinato ad aiutare le donne
nella loro vita lavorativa, in quanto, erogata al momento dell'andata in quiescenza, non pone rimedio ai
problemi che possono incontrare nel corso della loro carriera lavorativa. Essa conclude che i problemi
incontrati dalle madri di famiglia non possono essere risolti dalla maggiorazione in questione nella
presente causa.
Inoltre, la Corte ha deciso di non limitare nel tempo gli effetti della presente decisione respingendo la
domanda del governo francese che ha dedotto eventuali conseguenze finanziarie.
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