Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 12/2001

29 marzo 2001

RELAZIONE ANNUALE 2000 DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA' EUROPEE


Come ogni anno, la Corte di giustizia delle Comunità europee rende pubblica la sua Relazione annuale. Questo documento riassume l'anno giurisdizionale e l'attività della Corte in forma statistica.

Il presente comunicato stampa non contiene un riassunto della giurisprudenza della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado. Si sottolinea, tuttavia, che, come l'anno scorso, le sentenze pronunciate riguardano settori molto diversi tra loro. La Corte di giustizia ha infatti pronunciato numerose sentenze relative al corretto funzionamento del mercato interno, alla parità di trattamento nel mondo del lavoro ed alla responsabilità degli Stati membri in sede di corretta applicazione del diritto comunitario. La giurisprudenza è stata altresì arricchita da sentenze del Tribunale di primo grado, in particolare nel settore del diritto della concorrenza, applicabile tanto alle imprese quanto agli Stati.

Il 2000 è stato caratterizzato da eventi importanti per l'Istituzione, tra i quali, in particolare, il rinnovo della composizione della Corte, dalle modifiche dei regolamenti di procedura della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado e dalle riforme introdotte dal Trattato di Nizza nel sistema giurisdizionale comunitario.

Il rinnovo

Il 2000 è stato segnato da un rinnovo rilevante, intervenuto il 7 ottobre, dei membri della Corte di giustizia. Il mandato di cinque giudici è stato rinnovato per un periodo di sei anni (i sigg. LA PERGOLA, EDWARD, PUISSOCHET e JANN nonché la sig.ra COLNERIC) mentre la Corte accoglieva tre nuovi giudici (i sigg. VON BAHR, CUNHA RODRIGUEZ e TIMMERMANS). Il mandato dell'avvocato generale LEGER è stato rinnovato e sono stati nominati tre nuovi avvocati generali (i sigg. TIZZANO e GEELHOED nonché la sig.ra STIX-HACKL).

Inoltre, il Presidente della Corte, sig. Gil Carlos RODRÍGUEZ IGLESIAS, ha visto il suo mandato di Presidente rinnovato per la terza volta dai suoi pari.

L'attività in cifre

L'attività giudiziaria della Corte di giustizia delle Comunità europee è stata sostenuta: 870 cause sono state decise dalla Corte di giustizia e dal Tribunale di primo grado. 526 sono state chiuse dalla Corte di giustizia (con un aumento del 33,16% rispetto al 1999) mentre sono state registrate 503 nuove cause, conformemente alla media di questi ultimi anni, in quanto il contenzioso comunitario non smette di aumentare. Si nota un leggero calo delle cause pendenti (l'arretrato), che passano da 896 a 873, pari a un calo del 2,57%. La durata dei procedimenti resta sostanzialmente invariata: in media 21 mesi per le domande di pronuncia pregiudiziale (questioni sottoposte dai giudici nazionali), 24 mesi per i ricorsi diretti e 19 mesi per le impugnazioni.

Per quanto riguarda il Tribunale di primo grado, sono state registrate 398 nuove cause e ne sono state decise 344. La durata media dei procedimenti resta di 27 mesi. Questa è ricondotta a 15 mesi per le cause relative al pubblico impiego.

Gli strumenti: nuovi posti di giurista linguista

La necessità di ridurre la durata di trattamento delle domande e di fronteggiare l'evoluzione di un carico di lavoro incontrollabile da parte dell'istituzione richiedeva uno sforzo finanziario. Misure dirette solo a migliorare lo svolgimento dei procedimenti sarebbero rimaste poco efficaci se la Corte di giustizia non avesse disposto di risorse sufficienti. Gli strumenti accordati ai sensi del bilancio per il 2001 dovrebbero consentirle, da un lato, di continuare a garantire la disponibilità delle sentenze in tutte le lingue il giorno stesso della pronuncia e, dall'altro, di riassorbire l'arretrato dei testi da tradurre, che pesa notevolmente sul ritardo di trattamento delle cause. Con il bilancio del 2000 sono stati messi a disposizione dell'istituzione 30 posti di giurista linguista, mentre il bilancio del 2001 consentirà l'assunzione di 37 nuovi giuristi linguisti nei servizi della traduzione.

LE MODIFICHE DEI REGOLAMENTI DI PROCEDURA

Entrata in vigore di nuove disposizioni relative al procedimento

Intendendo perseguire lo stesso obiettivo di sempre, quello di rendere una giustizia di qualità nei termini più brevi, la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado hanno proposto al Consiglio talune modifiche dei loro regolamenti di procedura per introdurre strumenti nuovi come il procedimento accelerato o semplificato di decisione delle cause. Tali modifiche sono entrate in vigore il 1 luglio 2000 (GU L 122, pag. 43) e il 1 febbraio 2001 (GU L 322, pagg. 1 e 4).

Il regolamento di procedura della Corte

Per quanto riguarda le domande di pronuncia pregiudiziale devono essere segnalate le novità seguenti:

- Il procedimento semplificato (art. 104, n. 3, del regolamento di procedura), consente alla Corte di statuire con ordinanza motivata, qualora una questione pregiudiziale sia identica ad una questione sulla quale la Corte ha già statuito, qualora la soluzione di tale questione possa essere chiaramente desunta dalla giurisprudenza o qualora la soluzione della questione non dia adito a dubbi ragionevoli. La Corte non ha tardato a fare uso di tale nuova possibilità, che consente, nelle ipotesi citate, di ridurre notevolmente la durata del procedimento (ordinanza 19 settembre 2000, causa C-89/00, non pubblicata).

- La nuova versione del regolamento di procedura prevede altresì che il giudice relatore e/o l'avvocato generale possano chiedere alle parti qualsiasi informazione relativa ai fatti, qualsiasi documento o qualsiasi elementi che essi giudichino pertinenti (art. 54 bis del regolamento di procedura). Inoltre, la Corte dispone della possibilità di chiedere chiarimenti ai giudici nazionali (art. 104, n. 5, del regolamento di procedura).

- Su domanda del giudice nazionale, il presidente della Corte può decidere in via eccezionale di trattare una domanda pregiudiziale secondo un procedimento accelerato qualora le circostanze invocate dal giudice nazionale comprovino l'urgenza straordinaria di statuire sulla questione proposta in via pregiudiziale (art. 104 bis del regolamento di procedura).

- Infine, per quanto riguarda sia le domande pregiudiziali sia i ricorsi diretti, la Corte può ormai emanare istruzioni pratiche per le parti, relative, in particolare, alla preparazione e allo svolgimento delle udienze dinanzi ad essa e al deposito di memorie o di osservazioni scritte (art. 125 bis del regolamento di procedura) e decidere di non tenere udienza se nessuna delle parti interessate presenta una domanda che indichi i motivi per i quali desidera essere sentita (artt. 44 bis e 104, n. 4, del regolamento di procedura).

Per quanto riguarda i ricorsi diretti, è stato introdotto un procedimento accelerato, nel corso del quale la fase scritta si limita ad un unico scambio di memorie tra le parti, mentre la fase orale diviene obbligatoria ed assume un'importanza determinante. La Corte dispone altresì della possibilità di abbreviare il termine per l'intervento, possibilità legata all'introduzione di un procedimento accelerato (nuovo art. 62 bis del regolamento di procedura).

Il regolamento di procedura del Tribunale di primo grado

Le nuove disposizioni permetteranno ormai al Tribunale di decidere talune cause secondo un procedimento semplificato (art. 47 del regolamento di procedura). Così, quando il contenuto del fascicolo di causa è abbastanza completo da consentire alle parti di sviluppare i loro motivi e argomenti nel corso della fase orale, il Tribunale di primo grado può decidere che non vi sarà un secondo scambio di memorie.

Esse permetteranno altresì al Tribunale di decidere, tenuto conto della particolare urgenza e delle circostanze della causa, secondo un procedimento accelerato (art. 76 bis del regolamento di procedura). L'istanza diretta a far statuire mediante un procedimento accelerato dev'essere proposta con atto separato al momento del deposito del ricorso o del controricorso e la decisione del Tribunale di primo grado sarà adottata caso per caso.

Il termine e le modalità di intervento dei terzi sono stati conseguentemente rivisti (artt. 115, n. 1, e 116, n. 6, del regolamento di procedura).

Infine, è ormai possibile per entrambe le istituzioni la trasmissione di documenti per fax o attraverso ogni altro mezzo tecnico di comunicazione.

IL TRATTATO DI NIZZA

Per la Corte di giustizia, come per le altre istituzioni, il 2000 è stato caratterizzato dallo svolgimento della Conferenza intergovernativa dedicata alla riforma istituzionale dell'Unione europea nella prospettiva del suo allargamento. Conclusa nel dicembre 2000, in occasione del Consiglio europeo di Nizza, tale conferenza ha condotto, per quanto riguarda la Corte di giustizia e il Tribunale di primo grado, a una serie di riforme che rientrano ampiamente nel solco delle riflessioni che la stessa Corte di giustizia delle Comunità europee aveva svolto e, in particolare, delle proposte contenute nel suo documento di riflessione sull'ĞAvvenire del sistema giurisdizionale dell'Unione europeağ, presentato al Consiglio dei Ministri della Giustizia nel mese di maggio 1999.

Il Trattato di Nizza, concluso il 26 febbraio scorso, sancisce la competenza di principio del Tribunale di primo grado (art. 225 del nuovo Trattato) a conoscere della maggior parte dei tipi di ricorsi diretti, ad eccezione di quelli che saranno riservati alla Corte di giustizia dal suo statuto o attribuiti a camere giurisdizionali la cui creazione è prevista da questo stesso Trattato. Si tratta dei ricorsi previsti agli artt. 230 (annullamento), 232 (carenza), 235 (responsabilità extracontrattuale), 236 (pubblico impiego) e 238 (clausola compromissoria). I ricorsi degli Stati membri, delle istituzioni e della Banca centrale europea sono riservati alla Corte di giustizia.

Il nuovo Trattato rende altresì possibile l'attribuzione al Tribunale di primo grado della competenza a conoscere domande di pronuncia pregiudiziale in materie specifiche che saranno determinate dallo statuto.

D'altro canto, la creazione di camere giurisdizionali aggiunte al Tribunale di primo grado (su iniziativa della Commissione o della Corte) mira a alleggerire il lavoro di quest'ultimo. Esse giudicheranno in primo grado talune categorie di ricorsi presentati su materie specifiche, come il contenzioso del pubblico impiego comunitario.

A causa di tali evoluzioni, il controllo svolto dalla Corte di giustizia sulle decisioni del Tribunale di primo grado sarà anch'esso oggetto di adattamenti. Così, la possibilità di presentare un'impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia potrà essere assoggettata a requisiti e limiti da fissare con lo statuto. Allo stesso modo, le decisioni che il Tribunale di primo grado potrebbe essere chiamato ad adottare in materia pregiudiziale o su ricorsi presentati contro le decisioni delle camere giurisdizionali potranno formare l'oggetto di un riesame da parte della Corte di giustizia solo in via eccezionale, vale a dire in caso di grave rischio per l'unità o la coerenza del diritto comunitario. Spetterà al primo avvocato generale, se lo ritiene necessario, proporre un tale riesame.

Inoltre, fatta eccezione per il suo titolo I, che riguarda lo statuto dei giudici e degli avvocati generali, il Protocollo sullo statuto della Corte di giustizia potrà, in futuro, essere modificato dal Consiglio deliberante all'unanimità dietro domanda della Corte dopo consultazione della Commissione e del Parlamento europeo o su domanda della Commissione dopo consultazione della Corte e del Parlamento europeo.

Nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione, il nuovo Trattato stabilisce per la prima volta in modo esplicito un nesso tra il numero degli Stati membri e quello dei giudici. Per quanto riguarda la Corte di giustizia, tale numero dovrà essere uguale a quello degli Stati membri e, per quanto riguarda il Tribunale di primo grado, essere almeno uguale a tale numero, ciò che consentirà, eventualmente, di aumentare l'effettivo dei membri del Tribunale di primo grado.

Per quanto riguarda l'organizzazione ed il funzionamento interni della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado, il Trattato di Nizza ha introdotto numerose innovazioni, in particolare l'elezione per tre anni dei presidenti di Sezioni di cinque giudici e la creazione, in seno alla Corte, di una grande Sezione presieduta dal presidente della Corte e che comprende undici giudici, fra i quali i presidenti delle Sezioni di cinque giudici e la possibilità, per il Tribunale di primo grado, di riunirsi in grande sezione.

La decisione delle cause in formazione plenaria non sarà più la regola, ma diverrà l'eccezione, in quanto una siffatta formazione siederà soltanto nei casi previsti dallo statuto. La Corte potrà, cionondimeno, riunirsi in seduta plenaria qualora ritenga che una causa rivesta un'importanza eccezionale.

Inoltre, una causa potrà essere giudicata senza conclusioni da parte dell'avvocato generale se la Corte di giustizia ritiene che essa non sollevi problemi giuridici nuovi (art. 20 dello statuto).

Infine, accogliendo una proposta che la Corte di giustizia aveva già presentato in occasione della Conferenza intergovernativa che ha condotto al Trattato di Maastricht, il nuovo Trattato prevede che le modifiche dei regolamenti di procedura della Corte di giustizia e del Tribunale di primo grado saranno in futuro sottoposti all'approvazione del Consiglio, che non deciderà più all'unanimità, bensì a maggioranza qualificata.

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