Paul der Weduwe
LA CORTE DICHIARA IRRICEVIBILI LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI
RIGUARDANTI LA COMPATIBILITÀ DELLA NORMATIVA BELGA IN
MATERIA DI TESTIMONIANZA IN GIUDIZIO E DELLA NORMATIVA
LUSSEMBURGHESE IN MATERIA DI SEGRETO BANCARIO CON IL PRINCIPIO
DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI
Il giudice istruttore presso il Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgio) ha posto alla
Corte di giustizia delle Comunità europee questioni relative alla compatibilità della
normativa belga in materia di testimonianza in giudizio e della normativa lussemburghese
in materia di segreto bancario con la libera prestazione dei servizi.
A differenza del diritto belga, infatti, il diritto lussemburghese sanziona penalmente la violazione
del segreto bancario. Esso prevede tuttavia l'esonero dalla responsabilità penale nel caso in cui
le informazioni coperte dal segreto bancario siano rivelate nel corso di una deposizione.
Basandosi sulla sua interpretazione della portata territoriale della legge lussemburghese, il
giudice del rinvio considera implicitamente che quest'ultima vieti di fornire alle autorità
giudiziarie belghe informazioni coperte dal segreto bancario. Partendo da tale premessa, esso
sostiene che il conflitto tra la normativa belga in materia di testimonianza in giudizio e la
normativa lussemburghese in materia di segreto bancario così interpretata potrebbe creare un
ostacolo alla raccolta delle prove e alla libera prestazione dei servizi bancari.
L'interpretazione della legge lussemburghese sostenuta dal giudice del rinvio, sulla quale si
basano le quattro questioni pregiudiziali che egli ha posto alla Corte, è contestata dal governo
belga e dallo stesso governo lussemburghese.
La Corte ricorda che, nell'ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale, essa non è competente
a esprimere pareri consultivi su questioni ipotetiche. Ricorda inoltre che, in tale contesto, essa
può rifiutarsi di pronunciarsi su questioni pregiudiziali allorché non disponga degli elementi di
fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte.
Nella fattispecie, la Corte considera che l'interpretazione delle disposizioni delle disposizioni
lussemburghesi in materia di segreto bancario fatta propria dal giudice del rinvio belga
presenta, in mancanza di pronuncia dei giudici lussemburghesi, un carattere ipotetico. Essa
non è, infatti, l'unica interpretazione possibile di tali disposizioni.
A tal riguardo, il giudice del rinvio non spiega in alcun modo le ragioni che l'hanno indotto
a considerare l'interpretazione sulla quale si basa come l'unica interpretazione che possa
essere accolta. Il fatto che la pertinenza delle questioni sollevate dal giudice del rinvio belga
riposi su una determinata interpretazione del diritto nazionale di un altro Stato membro rendeva
invece particolarmente necessaria la motivazione dell'ordinanza di rinvio su questo punto.
Alla luce di quanto precede, poiché il giudice del rinvio non ha fornito alla Corte tutti gli
elementi necessari per verificare se nel procedimento principale sia utile l'interpretazione
chiesta, la Corte constata che le questioni pregiudiziali sono irricevibili.
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