Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 100/02

    

10 dicembre 2002

Sentenza della Corte nella causa C-153/00

Paul der Weduwe

LA CORTE DICHIARA IRRICEVIBILI LE QUESTIONI PREGIUDIZIALI RIGUARDANTI LA COMPATIBILITÀ DELLA NORMATIVA BELGA IN MATERIA DI TESTIMONIANZA IN GIUDIZIO E DELLA NORMATIVA LUSSEMBURGHESE IN MATERIA DI SEGRETO BANCARIO CON IL PRINCIPIO DELLA LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI

Il giudice istruttore presso il Rechtbank van eerste aanleg te Turnhout (Belgio) ha posto alla Corte di giustizia delle Comunità europee questioni relative alla compatibilità della normativa belga in materia di testimonianza in giudizio e della normativa lussemburghese in materia di segreto bancario con la libera prestazione dei servizi.


Il rinvio si inserisce nell'ambito di un'indagine penale condotta in Belgio per reati finanziari e fiscali, nel corso della quale un indagato e un testimone, dipendenti di banca in Lussemburgo, si sono rifiutati di rispondere alle domande loro poste, appellandosi all'obbligo di segreto professionale imposto dalla normativa lussemburghese agli operatori del settore bancario.

A differenza del diritto belga, infatti, il diritto lussemburghese sanziona penalmente la violazione del segreto bancario. Esso prevede tuttavia l'esonero dalla responsabilità penale nel caso in cui le informazioni coperte dal segreto bancario siano rivelate nel corso di una deposizione.

Basandosi sulla sua interpretazione della portata territoriale della legge lussemburghese, il giudice del rinvio considera implicitamente che quest'ultima vieti di fornire alle autorità giudiziarie belghe informazioni coperte dal segreto bancario. Partendo da tale premessa, esso sostiene che il conflitto tra la normativa belga in materia di testimonianza in giudizio e la normativa lussemburghese in materia di segreto bancario così interpretata potrebbe creare un ostacolo alla raccolta delle prove e alla libera prestazione dei servizi bancari.

L'interpretazione della legge lussemburghese sostenuta dal giudice del rinvio, sulla quale si basano le quattro questioni pregiudiziali che egli ha posto alla Corte, è contestata dal governo belga e dallo stesso governo lussemburghese.

La Corte ricorda che, nell'ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale, essa non è competente a esprimere pareri consultivi su questioni ipotetiche. Ricorda inoltre che, in tale contesto, essa può rifiutarsi di pronunciarsi su questioni pregiudiziali allorché non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte.


Nella fattispecie, la Corte considera che l'interpretazione delle disposizioni delle disposizioni lussemburghesi in materia di segreto bancario fatta propria dal giudice del rinvio belga presenta, in mancanza di pronuncia dei giudici lussemburghesi, un carattere ipotetico. Essa non è, infatti, l'unica interpretazione possibile di tali disposizioni.

A tal riguardo, il giudice del rinvio non spiega in alcun modo le ragioni che l'hanno indotto a considerare l'interpretazione sulla quale si basa come l'unica interpretazione che possa essere accolta. Il fatto che la pertinenza delle questioni sollevate dal giudice del rinvio belga riposi su una determinata interpretazione del diritto nazionale di un altro Stato membro rendeva invece particolarmente necessaria la motivazione dell'ordinanza di rinvio su questo punto.

Alla luce di quanto precede, poiché il giudice del rinvio non ha fornito alla Corte tutti gli elementi necessari per verificare se nel procedimento principale sia utile l'interpretazione chiesta, la Corte constata che le questioni pregiudiziali sono irricevibili.


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