Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 23/02

12 marzo 2002

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-168/00

Simone Leitner/TUI Deutschland GmbH & Co. KG

IL TURISTA VITTIMA DELLA CATTIVA ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI VIAGGIO “TUTTO COMPRESO” PUÒ CHIEDERE UN INDENNIZZO PER IL DANNO MORALE DERIVANTE DAL MANCATO GODIMENTO DELLA VACANZA

Gli Stati membri, quali l'Austria, in cui la responsabilità per un danno morale di tale natura non è presa in considerazione dalla normativa nazionale, devono, ciononostante, dare piena applicazione alla direttiva.


La famiglia Leitner aveva acquistato presso la TUI un viaggio “tutto compreso” presso un club in Turchia per un periodo di 15 giorni nel luglio 1997.

Alcuni giorni dopo l'inizio del soggiorno nel villaggio turistico la piccola Simone Leitner, nata nel 1987, ha iniziato ad accusare i sintomi di un'intossicazione da salmonella dovuta alle vivande servite nel club, intossicazione durata per l'intero soggiorno e che è continuata in seguito, rovinando completamente le vacanze a tutta la famiglia.

Simone Leitner ha citato la TUI, società organizzatrice del viaggio tutto compreso, dinanzi ai giudici austriaci per il risarcimento dei danni subiti nel corso del soggiorno trascorso in Turchia.

Il giudice di primo grado ha riconosciuto solo il risarcimento dei danni materiali per le sofferenze fisiche causate dall'intossicazione alimentare ed ha respinto per il resto la domanda basata sul danno causato dal mancato godimento della vacanza - differente tipologia di danno morale - dato che il diritto austriaco non prevede espressamente il risarcimento di un danno di tale natura.

Simone Leitner ha interposto appello al Landgericht Linz (giudice di secondo grado) che ha adito la Corte di giustizia delle Comunità europee.

Il giudice austriaco chiede se la direttiva comunitaria del 1990 concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" dev'essere interpretata nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite nell'ambito di un viaggio "tutto compreso".

Tale direttiva comunitaria impone agli Stati membri di prevedere nelle proprie normative una serie di regole a favore del consumatore (turista), ivi compreso il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione del contratto di viaggio "tutto compreso"; tuttavia essa non precisa quali siano i tipi di danno che vengono in considerazione, citando tuttavia "i danni diversi da quelli corporali". In tal modo si pone il problema di stabilire se i danni morali derivanti da "vacanze rovinate" debbano venire anch'essi risarciti.

La Corte rileva che la direttiva ha per scopo l'eliminazione delle divergenze accertate tra le normative e le prassi nei diversi Stati membri in materia di viaggi tutto compreso.

Orbene, la Corte rileva che, nel settore dei viaggi "tutto compreso" l'esistenza di un obbligo di risarcire i danni morali in taluni Stati membri e la sua mancanza in altri avrebbe come conseguenza delle notevoli distorsioni della concorrenza, tenuto conto del fatto che in tale settore si constatano spesso danni morali.

Inoltre la Corte rileva che la direttiva mira a tutelare i consumatori e che, nell'ambito dei viaggi turistici, il risarcimento del danno causato dal mancato godimento della vacanza ha un'importanza notevole per gli stessi.

Secondo la Corte la direttiva riconosce implicitamente l'esistenza di un diritto al risarcimento dei danni diversi dai danni corporali, tra cui il danno morale.

La Corte giudica che la direttiva comunitaria attribuisce in linea di principio al consumatore il diritto al risarcimento del danno morale derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite nell'ambito di un viaggio "tutto compreso".


        

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