IL TURISTA VITTIMA DELLA CATTIVA ESECUZIONE DI UN CONTRATTO DI VIAGGIO
TUTTO COMPRESO PUÒ CHIEDERE UN INDENNIZZO PER IL DANNO MORALE
DERIVANTE DAL MANCATO GODIMENTO DELLA VACANZA
Gli Stati membri, quali l'Austria, in cui la responsabilità per
un danno morale di tale natura non è presa in considerazione dalla normativa
nazionale, devono, ciononostante, dare piena applicazione alla direttiva.
Alcuni giorni dopo l'inizio del soggiorno nel villaggio turistico la piccola
Simone Leitner, nata nel 1987, ha iniziato ad accusare i sintomi di un'intossicazione
da salmonella dovuta alle vivande servite nel club, intossicazione durata per
l'intero soggiorno e che è continuata in seguito, rovinando completamente
le vacanze a tutta la famiglia.
Simone Leitner ha citato la TUI, società organizzatrice del viaggio tutto
compreso, dinanzi ai giudici austriaci per il risarcimento dei danni subiti
nel corso del soggiorno trascorso in Turchia.
Il giudice di primo grado ha riconosciuto solo il risarcimento dei danni materiali
per le sofferenze fisiche causate dall'intossicazione alimentare ed ha respinto
per il resto la domanda basata sul danno causato dal mancato godimento della
vacanza - differente tipologia di danno morale - dato che il diritto austriaco
non prevede espressamente il risarcimento di un danno di tale natura.
Simone Leitner ha interposto appello al Landgericht Linz (giudice di secondo
grado) che ha adito la Corte di giustizia delle Comunità europee.
Il giudice austriaco chiede se la direttiva comunitaria del 1990 concernente
i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso" dev'essere
interpretata nel senso che in linea di principio il consumatore ha diritto al
risarcimento del danno derivante dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione
delle prestazioni fornite nell'ambito di un viaggio "tutto compreso".
Tale direttiva comunitaria impone agli Stati membri di prevedere nelle proprie
normative una serie di regole a favore del consumatore (turista), ivi compreso
il diritto al risarcimento del danno derivante dall'inadempimento o dalla cattiva
esecuzione del contratto di viaggio "tutto compreso"; tuttavia essa
non precisa quali siano i tipi di danno che vengono in considerazione, citando
tuttavia "i danni diversi da quelli corporali". In tal modo si pone
il problema di stabilire se i danni morali derivanti da "vacanze rovinate"
debbano venire anch'essi risarciti.
La Corte rileva che la direttiva ha per scopo l'eliminazione delle divergenze
accertate tra le normative e le prassi nei diversi Stati membri in materia di
viaggi tutto compreso.
Orbene, la Corte rileva che, nel settore dei viaggi "tutto compreso"
l'esistenza di un obbligo di risarcire i danni morali in taluni Stati membri
e la sua mancanza in altri avrebbe come conseguenza delle notevoli distorsioni
della concorrenza, tenuto conto del fatto che in tale settore si constatano
spesso danni morali.
Inoltre la Corte rileva che la direttiva mira a tutelare i consumatori e che,
nell'ambito dei viaggi turistici, il risarcimento del danno causato dal mancato
godimento della vacanza ha un'importanza notevole per gli stessi.
Secondo la Corte la direttiva riconosce implicitamente l'esistenza di un diritto
al risarcimento dei danni diversi dai danni corporali, tra cui il danno morale.
La Corte giudica che la direttiva comunitaria attribuisce in linea di
principio al consumatore il diritto al risarcimento del danno morale derivante
dall'inadempimento o dalla cattiva esecuzione delle prestazioni fornite nell'ambito
di un viaggio "tutto compreso".
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