Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 39/02

30 aprile 2002

Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-400/00

Club-Tour, Viagens e Turismo SA/Alberto Carlos Lobo Gonçalves Garrido

IL VIAGGIO COSIDDETTO "TUTTO COMPRESO" INCLUDE IL VIAGGIO ORGANIZZATO SU DOMANDA DEL CONSUMATORE O DI UN GRUPPO RISTRETTO DI CONSUMATORI E SECONDO LE LORO RICHIESTE

La Corte di giustizia ritiene che non vi sia alcun elemento nella direttiva del 1990 concernente i viaggi "tutto compreso" che permetta l'esclusione dei viaggi "su misura" dall'espressione di viaggi "tutto compreso"

Il sig. Lobo Gonçalves Garrido ha acquistato in Portogallo dall'agenzia di viaggi Club-Tour, un viaggio comprensivo di trasporto aereo e alloggio per due settimane, a pensione completa, in un villaggio turistico greco. La Club-Tour si è rivolta all'agenzia di viaggi Club Med che si è fatta carico delle necessarie prenotazioni e ha elaborato il programma di soggiorno e ha fissato il prezzo complessivo.

Al suo arrivo nel villaggio turistico, la famiglia Garrido ha avuto la sgradevole sorpresa di trovare il luogo infestato da migliaia di vespe, circostanza che ha impedito di godersi pienamente le vacanze. Peraltro, la richiesta del sig. Garrido di essere trasferito in un altro villaggio non ha potuto essere soddisfatta dal Club - Tour, dato che il Club Med aveva dichiarato di non essere in grado di predisporre tempestivamente una valida alternativa.

Al suo rientro in Portogallo, il sig. Garrido si è rifiutato di pagare il prezzo pattuito con la Club - Tour. Quest'ultima ha quindi promosso un giudizio contro il sig. Garrido. In tale contesto, il giudice nazionale ha proposto alla Corte una questione pregiudiziale relativa alla direttiva comunitaria del 1990 concernente i viaggi tutto compreso, per determinare se l'espressione di viaggio "tutto compreso" includa anche i viaggi "su misura" (vale a dire i viaggi organizzati su domanda del consumatore o di un gruppo ristretto di consumatori e conformemente alle loro richieste).

La Corte rileva innanzitutto che la direttiva intende tutelare in particolare i consumatori che acquistino viaggi "tutto compreso" e ricorda che, secondo le sue disposizioni, perché un servizio possa essere qualificato "tutto compreso", è sufficiente

*     che la combinazione di servizi turistici venduti da un'agenzia di viaggi ad un prezzo forfettario comprenda due dei seguenti tre tipi di servizi: il trasporto, l'alloggio, e altri servizi turistici non accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscono una parte significativa del tutto compreso; e
*     che detto servizio superi le 24 ore o comprenda un pernottamento.

Secondo la Corte di giustizia, non vi è alcun elemento in tale definizione che consenta di escludere i viaggi "su misura".Tale interpretazione è confermata dall 'allegato della direttiva, che permette di includere, tra gli elementi del contratto, i particolari desideri che il consumatore e l'agenzia di viaggi hanno definito al momento della prenotazione.


In tali condizioni, la Corte afferma che l'espressione di viaggio “tutto compreso” include i viaggi "su misura".



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