Il sig. Lobo Gonçalves Garrido ha acquistato in Portogallo dall'agenzia
di viaggi Club-Tour, un viaggio comprensivo di trasporto aereo e alloggio per
due settimane, a pensione completa, in un villaggio turistico greco. La Club-Tour
si è rivolta all'agenzia di viaggi Club Med che si è fatta
carico delle necessarie prenotazioni e ha elaborato il programma di soggiorno
e ha fissato il prezzo complessivo.
Al suo arrivo nel villaggio turistico, la famiglia Garrido ha avuto la sgradevole
sorpresa di trovare il luogo infestato da migliaia di vespe, circostanza che
ha impedito di godersi pienamente le vacanze. Peraltro, la richiesta del sig.
Garrido di essere trasferito in un altro villaggio non ha potuto essere soddisfatta
dal Club - Tour, dato che il Club Med aveva dichiarato di non essere in grado
di predisporre tempestivamente una valida alternativa.
Al suo rientro in Portogallo, il sig. Garrido si è rifiutato di pagare
il prezzo pattuito con la Club - Tour. Quest'ultima ha quindi promosso un giudizio
contro il sig. Garrido. In tale contesto, il giudice nazionale ha proposto alla
Corte una questione pregiudiziale relativa alla direttiva comunitaria del 1990
concernente i viaggi tutto compreso, per determinare se l'espressione di viaggio
"tutto compreso" includa anche i viaggi "su misura" (vale
a dire i viaggi organizzati su domanda del consumatore o di un gruppo ristretto
di consumatori e conformemente alle loro richieste).
La Corte rileva innanzitutto che la direttiva intende tutelare in particolare
i consumatori che acquistino viaggi "tutto compreso" e ricorda che,
secondo le sue disposizioni, perché un servizio possa essere qualificato
"tutto compreso", è sufficiente
* che la combinazione di servizi turistici
venduti da un'agenzia di viaggi ad un prezzo forfettario comprenda due dei seguenti
tre tipi di servizi: il trasporto, l'alloggio, e altri servizi turistici non
accessori al trasporto o all'alloggio che costituiscono una parte significativa
del tutto compreso; e
* che detto servizio superi le 24 ore o comprenda un
pernottamento.
Secondo la Corte di giustizia, non vi è alcun elemento in tale definizione
che consenta di escludere i viaggi "su misura".Tale interpretazione
è confermata dall 'allegato della direttiva, che permette di
includere, tra gli elementi del contratto, i particolari desideri che il consumatore
e l'agenzia di viaggi hanno definito al momento della prenotazione.
In tali condizioni, la Corte afferma che l'espressione di viaggio tutto
compreso include i viaggi "su misura".
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