COMUNICATO STAMPA N. 41/02
La società armatrice di pesca Jégo-Quéré et Cie
S.A. ha sede in Francia ed è presente in modo permanente nel sud dell'Irlanda.
Essa possiede quattro imbarcazioni di più di trenta metri ed impiega reti
con maglie di 80 mm., attualmente vietate da un nuovo regolamento comunitario.
Essa chiede al Tribunale di primo grado delle CE l'annullamento di due disposizioni
di tale regolamento, che impongono alle imbarcazioni da pesca operanti in talune
zone determinate dimensioni minime di maglia per le diverse tecniche di pesca
con rete.
La Commissione chiede che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso irricevibile.
Ai sensi del Trattato CE, "qualsiasi persona fisica o giuridica può
proporre [...] un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro
le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei
confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente".
Essa non contesta che la Jégo-Quéré è direttamente interessata
dalle disposizioni impugnate. Invece, la Commissione ritiene che essa non sia
individualmente interessata, in quanto le disposizioni relative alle dimensioni
di maglia delle reti si applicano a tutti gli operatori che pescano nel Mare
Celtico, e non particolarmente a tale operatore.
Sulla base dei criteri fino ad oggi elaborati dalla giurisprudenza del
giudice comunitario, il Tribunale dovrebbe dichiarare che la ricorrente non
può essere ritenuta individualmente interessata ai sensi del Trattato
CE, il che condurrebbe a dichiarare il ricorso irricevibile.
Infatti, secondo la giurisprudenza attuale, il singolo può impugnare
un atto avente portata generale solo se tale atto lo interessi a causa di determinate
qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla
generalità.
Il Tribunale constata che tale giurisprudenza conduce a privare numerosi singoli
di qualsiasi mezzo per chiedere l'annullamento di disposizioni aventi portata
generale che riguardano direttamente la loro situazione giuridica.
Il Tribunale ritiene, al riguardo, che le altre vie giuridiche possibili non
siano idonee a far dichiarare l'illegittimità di un atto comunitario. Infatti,
non è accettabile che, in un caso in cui non esistano misure nazionali
d'esecuzione che fondino un'azione dinanzi a giudici nazionali, il singolo sia
costretto a violare coscientemente le disposizioni comunitarie per avere accesso
al giudice nazionale ed eventualmente beneficiare di un rinvio pregiudiziale
dinanzi alla Corte di giustizia delle CE. Quanto al ricorso diretto al risarcimento
dei danni provocati dalla Comunità, esso non consente al giudice comunitario,
considerati i presupposti da soddisfare, di svolgere in tutti i suoi aspetti
il sindacato di legittimità che ha il compito di portare a buon fine.
Il Tribunale ricorda che, secondo la Corte di giustizia delle CE, l'accesso
al giudice è uno degli elementi costitutivi di una comunità di diritto
garantiti nell'ordinamento giuridico basato sul Trattato CE, dato che
quest'ultimo ha stabilito un sistema completo di vie di ricorso e di procedimenti
destinati ad affidare alla Corte di giustizia il sindacato di legittimità
degli atti adottati dalle istituzioni. La Corte fonda il diritto ad un ricorso
effettivo dinanzi ad una giurisdizione competente sulle tradizioni costituzionali
comuni agli Stati membri e sulla Convenzione europea per la salvaguardia
dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre, la Carta
dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre
2000 riafferma, al suo art. 47, tale diritto.
Di conseguenza, il Tribunale dichiara che, per garantire un'effettiva tutela
giurisdizionale dei singoli, una persona fisica o giuridica deve essere considerata
individualmente interessata da una disposizione comunitaria avente portata
generale che la riguarda direttamente se la disposizione di cui trattasi
incide, in modo certo ed attuale, sulla sua situazione giuridica restringendo
i suoi diritti o imponendole obblighi. Il numero e la situazione di altri
soggetti altresì interessati, anche eventualmente, dalla disposizione non
sono al riguardo oggetto di considerazioni rilevanti.
Nel caso di specie, la società Jégo-Quéré si vede effettivamente
imporre dalle disposizioni impugnate obblighi che la costringono ad impiegare
per le sue attività di pesca reti con determinate dimensioni di maglia.
Essa è quindi individualmente e direttamente interessata dalle disposizioni
impugnate e si deve respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata
dalla Commissione ed ordinare la prosecuzione del procedimento.
Importante: un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado,
limitatamente ai problemi giuridici, può essere proposto dinanzi alla Corte
di giustizia delle CE entro due mesi a decorrere dalla notifica di tale pronuncia
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