Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 41/02

3 maggio 2002

Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-177/01

Jégo-Quéré et Cie S.A / Commissione

NELL'INTENTO DI AUMENTARE IL LIVELLO DI TUTELA DEI DIRITTI DEI CITTADINI E DELLE IMPRESE, IL TRIBUNALE AMPLIA I PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO DEI SINGOLI AL GIUDICE COMUNITARIO

La nozione di soggetto individualmente interessato ai sensi del Trattato CE non è più interpretata nel senso che essa consente solo in via eccezionale ai singoli di impugnare i regolamenti, ma riceve una nuova definizione: una persona fisica o giuridica deve essere considerata individualmente interessata da una disposizione comunitaria avente portata generale che la riguarda direttamente se la disposizione di cui trattasi incide, in modo certo ed attuale, sulla sua situazione giuridica restringendo i suoi diritti o imponendole obblighi.

La società armatrice di pesca Jégo-Quéré et Cie S.A. ha sede in Francia ed è presente in modo permanente nel sud dell'Irlanda. Essa possiede quattro imbarcazioni di più di trenta metri ed impiega reti con maglie di 80 mm., attualmente vietate da un nuovo regolamento comunitario.

Essa chiede al Tribunale di primo grado delle CE l'annullamento di due disposizioni di tale regolamento, che impongono alle imbarcazioni da pesca operanti in talune zone determinate dimensioni minime di maglia per le diverse tecniche di pesca con rete.

La Commissione chiede che il Tribunale voglia dichiarare il ricorso irricevibile. Ai sensi del Trattato CE, "qualsiasi persona fisica o giuridica può proporre [...] un ricorso contro le decisioni prese nei suoi confronti e contro le decisioni che, pur apparendo come un regolamento o una decisione presa nei confronti di altre persone, la riguardano direttamente ed individualmente". Essa non contesta che la Jégo-Quéré è direttamente interessata dalle disposizioni impugnate. Invece, la Commissione ritiene che essa non sia individualmente interessata, in quanto le disposizioni relative alle dimensioni di maglia delle reti si applicano a tutti gli operatori che pescano nel Mare Celtico, e non particolarmente a tale operatore.

Sulla base dei criteri fino ad oggi elaborati dalla giurisprudenza del giudice comunitario, il Tribunale dovrebbe dichiarare che la ricorrente non può essere ritenuta individualmente interessata ai sensi del Trattato CE, il che condurrebbe a dichiarare il ricorso irricevibile.

Infatti, secondo la giurisprudenza attuale, il singolo può impugnare un atto avente portata generale solo se tale atto lo interessi a causa di determinate qualità personali o di particolari circostanze atte a distinguerlo dalla generalità.

Il Tribunale constata che tale giurisprudenza conduce a privare numerosi singoli di qualsiasi mezzo per chiedere l'annullamento di disposizioni aventi portata generale che riguardano direttamente la loro situazione giuridica.

Il Tribunale ritiene, al riguardo, che le altre vie giuridiche possibili non siano idonee a far dichiarare l'illegittimità di un atto comunitario. Infatti, non è accettabile che, in un caso in cui non esistano misure nazionali d'esecuzione che fondino un'azione dinanzi a giudici nazionali, il singolo sia costretto a violare coscientemente le disposizioni comunitarie per avere accesso al giudice nazionale ed eventualmente beneficiare di un rinvio pregiudiziale dinanzi alla Corte di giustizia delle CE. Quanto al ricorso diretto al risarcimento dei danni provocati dalla Comunità, esso non consente al giudice comunitario, considerati i presupposti da soddisfare, di svolgere in tutti i suoi aspetti il sindacato di legittimità che ha il compito di portare a buon fine.

Il Tribunale ricorda che, secondo la Corte di giustizia delle CE, l'accesso al giudice è uno degli elementi costitutivi di una comunità di diritto garantiti nell'ordinamento giuridico basato sul Trattato CE, dato che quest'ultimo ha stabilito un sistema completo di vie di ricorso e di procedimenti destinati ad affidare alla Corte di giustizia il sindacato di legittimità degli atti adottati dalle istituzioni. La Corte fonda il diritto ad un ricorso effettivo dinanzi ad una giurisdizione competente sulle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e sulla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. Inoltre, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 riafferma, al suo art. 47, tale diritto.

Di conseguenza, il Tribunale dichiara che, per garantire un'effettiva tutela giurisdizionale dei singoli, una persona fisica o giuridica deve essere considerata individualmente interessata da una disposizione comunitaria avente portata generale che la riguarda direttamente se la disposizione di cui trattasi incide, in modo certo ed attuale, sulla sua situazione giuridica restringendo i suoi diritti o imponendole obblighi. Il numero e la situazione di altri soggetti altresì interessati, anche eventualmente, dalla disposizione non sono al riguardo oggetto di considerazioni rilevanti.

Nel caso di specie, la società Jégo-Quéré si vede effettivamente imporre dalle disposizioni impugnate obblighi che la costringono ad impiegare per le sue attività di pesca reti con determinate dimensioni di maglia. Essa è quindi individualmente e direttamente interessata dalle disposizioni impugnate e si deve respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione ed ordinare la prosecuzione del procedimento.

Importante: un ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado, limitatamente ai problemi giuridici, può essere proposto dinanzi alla Corte di giustizia delle CE entro due mesi a decorrere dalla notifica di tale pronuncia


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