L'ufficio doganale ha calcolato l'ammontare dell'imposta dovuta dall'interessato
sulla base di un raffronto tra il suo veicolo e un'autovettura nuova della stessa
marca, di modello diverso, che presentava però caratteristiche tecniche
simili.
Il sistema finlandese applicabile in materia di imposizione delle autovetture
consiste:
i) nell'imposta sui veicoli a motore:
* essa è caratterizzata
dalla presa in considerazione di stadi di commercializzazione diversi. Nel caso
di autovetture usate già immatricolate in Finlandia, l'imposta è calcolata
sulla base del valore d'acquisto del veicolo nuovo pagato dall'importatore ufficiale,
il che esclude il suo margine di utile e quello degli eventuali grossisti e
dettaglianti. Per quanto riguarda le autovetture usate importate da privati,
l'imposta è calcolata sulla base del prezzo d'acquisto pagato dal consumatore
per un veicolo nuovo equivalente, che è in generale più elevato di
quello pagato dall'importatore ufficiale;
* per quanto riguarda il deprezzamento,
la normativa finlandese applicabile ai veicoli a motore usati importati prevede
una riduzione lineare dell'imposta dello 0,5 % e solamente alla scadenza dei
primi 6 mesi successivi all'immatricolazione o alla messa in circolazione;
ii) in un'imposta designata dal diritto nazionale come
«imposta sul valore aggiunto» basata sull'imposta sui veicoli a motore.
Dopo aver versato la somma richiesta, il sig. Siilin ha adito i giudici nazionali.
Il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità
europee alcune questioni relative all'interpretazione della normativa nazionale
alla luce della disposizione del Trattato che vieta qualsiasi imposizione interna
discriminatoria e della sesta direttiva relativa all'imposta sul valore aggiunto.
i) Sulla normativa relativa all'imposta sui veicoli
a motore
La Corte ricorda che il Trattato mira a garantire la neutralità dei tributi
interni riguardo alla concorrenza fra prodotti importati e prodotti già
disponibili sul mercato nazionale che presentino proprietà analoghe e rispondano
alle stesse esigenze dei consumatori.
La Corte esamina innanzi tutto la compatibilità delle differenze della
base presa in considerazione per il calcolo dell'imposta sui veicoli
a motore con le disposizioni del Trattato. Essa considera che si deve
confrontare l'imposta gravante sui veicoli a motore usati importati con l'importo
dell'imposta residuale incorporato nel valore di un'autovettura usata equivalente
già immatricolata nel territorio nazionale, vale a dire con l'imposta
pagata al momento dell'immatricolazione, allo stato nuovo, dell'autovettura
usata «nazionale», tenuto conto del deprezzamento di quest'ultima.
Ciò comporta che il valore imponibile, in questi due casi,
deve essere definito nello stesso modo.
Ciò non avviene ove il veicolo usato importato già immatricolato
nel territorio nazionale fosse stato assoggettato ad imposta, allo stato nuovo,
in uno stadio di commercializzazione in cui il suo valore fosse inferiore.
Pertanto, un sistema che può dar luogo a tali disparità di tassazione,
è in contrasto con il Trattato.
Per quanto riguarda il deprezzamento delle autovetture, la Corte dichiara
che il sistema finlandese non tiene conto del deprezzamento reale del veicolo
usato, poiché tale deprezzamento non è lineare, in particolare durante
i primi anni in cui risulta molto più elevato che in seguito. Un simile
sistema è incompatibile con il Trattato.
Un sistema di tassazione dei veicoli usati importati che tenga conto
del deprezzamento reale dei veicoli sulla base di criteri generali è
compatibile con il Trattato solo se esclude ogni effetto discriminatorio. Tale
condizione implica :
-- la pubblicità dei criteri
di deprezzamento su cui è fondato il metodo di calcolo forfettario e
-- la possibilità per il
proprietario di contestare l'applicazione di tale metodo, il che può comportare
che si debbano esaminare le caratteristiche specifiche del suo veicolo per garantire
la neutralità dell'imposta.
ii) Sull'applicazione dell'imposta designata dalla
normativa finlandese come «imposta sul valore aggiunto» basata sull'imposta
sui veicoli a motore
Posto che la nozione di imposta sul valore aggiunto non rientra nell'ambito
di applicazione delle normative nazionali, la Corte verifica se tale imposta
costituisca veramente un'imposta sul valore aggiunto secondo la definizione
datane dalla direttiva comunitaria. A tale riguardo essa ricorda le caratteristiche
essenziali di un'imposta sul valore aggiunto. La Corte ritiene che l'imposta
finlandese non presenti tali caratteristiche in quanto:
-- l'imposta basata sull'imposta
sui veicoli a motore non costituisce un'imposta generale. Essa si applica solo
a taluni veicoli;
-- l'ammontare di tale imposta
non è proporzionale al prezzo dei beni;
-- tale imposta non è pagata
ad ogni stadio del processo di produzione e di distribuzione, e
-- tale imposta ha l'obiettivo
di colpire il valore totale, e non il valore aggiunto.
Di conseguenza, la Corte considera che l'imposta finlandese controversa
non è un'imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva comunitaria.
Infine, per risolvere la questione proposta dal giudice nazionale,
la Corte verifica se tale imposta finlandese basata sull'imposta sui veicoli
a motore costituisca un'imposizione interna discriminatoria vietata dal Trattato.
La Corte procede per analogia con l'analisi precedente, il che la induce a considerare
che l'imposta finlandese basata sull'imposta sui veicoli a motore è
incompatibile con il Trattato qualora l'ammontare riscosso in base a tale imposta
al momento dell'immatricolazione di un veicolo usato importato superi l'ammontare
dell'imposta residuale incorporato nel valore di un'autovettura usata già
presente sul mercato nazionale.
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