Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 75/02


19 settembre 2002

Sentenza della Corte nella causa C-101/00

Tulliasiamies e sig. Antti Siilin


IL VALORE IMPONIBILE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI IMMATRICOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE DEVE ESSERE DEFINITO NELLO STESSO MODO NEL CASO DELLE AUTOVETTURE USATE IMPORTATE E IN QUELLO DI VEICOLI A MOTORE NUOVI IMMATRICOLATI NEL TERRITORIO NAZIONALE

Un sistema di tassazione nazionale dei veicoli a motore usati importati che tenga conto del deprezzamento reale dei veicoli a motore sulla base di criteri generali è compatibile con il Trattato solo se esclude qualsiasi effetto discriminatorio rispetto ai veicoli già immatricolati


Il sig. Siilin ha acquistato in Germania un'autovettura usata, della marca Mercedes Benz, da lui importata in Finlandia alcuni mesi dopo e dichiarata all'ufficio doganale ai fini dell'assolvimento dell'imposta sui veicoli a motore .

L'ufficio doganale ha calcolato l'ammontare dell'imposta dovuta dall'interessato sulla base di un raffronto tra il suo veicolo e un'autovettura nuova della stessa marca, di modello diverso, che presentava però caratteristiche tecniche simili.

Il sistema finlandese applicabile in materia di imposizione delle autovetture consiste:

i)    nell'imposta sui veicoli a motore:

    *    essa è caratterizzata dalla presa in considerazione di stadi di commercializzazione diversi. Nel caso di autovetture usate già immatricolate in Finlandia, l'imposta è calcolata sulla base del valore d'acquisto del veicolo nuovo pagato dall'importatore ufficiale, il che esclude il suo margine di utile e quello degli eventuali grossisti e dettaglianti. Per quanto riguarda le autovetture usate importate da privati, l'imposta è calcolata sulla base del prezzo d'acquisto pagato dal consumatore per un veicolo nuovo equivalente, che è in generale più elevato di quello pagato dall'importatore ufficiale;

    *    per quanto riguarda il deprezzamento, la normativa finlandese applicabile ai veicoli a motore usati importati prevede una riduzione lineare dell'imposta dello 0,5 % e solamente alla scadenza dei primi 6 mesi successivi all'immatricolazione o alla messa in circolazione;

ii)    in un'imposta designata dal diritto nazionale come «imposta sul valore aggiunto» basata sull'imposta sui veicoli a motore.

Dopo aver versato la somma richiesta, il sig. Siilin ha adito i giudici nazionali. Il giudice nazionale ha sottoposto alla Corte di giustizia delle Comunità europee alcune questioni relative all'interpretazione della normativa nazionale alla luce della disposizione del Trattato che vieta qualsiasi imposizione interna discriminatoria e della sesta direttiva relativa all'imposta sul valore aggiunto.

i) Sulla normativa relativa all'imposta sui veicoli a motore

La Corte ricorda che il Trattato mira a garantire la neutralità dei tributi interni riguardo alla concorrenza fra prodotti importati e prodotti già disponibili sul mercato nazionale che presentino proprietà analoghe e rispondano alle stesse esigenze dei consumatori.

La Corte esamina innanzi tutto la compatibilità delle differenze della base presa in considerazione per il calcolo dell'imposta sui veicoli a motore con le disposizioni del Trattato. Essa considera che si deve confrontare l'imposta gravante sui veicoli a motore usati importati con l'importo dell'imposta residuale incorporato nel valore di un'autovettura usata equivalente già immatricolata nel territorio nazionale, vale a dire con l'imposta pagata al momento dell'immatricolazione, allo stato nuovo, dell'autovettura usata «nazionale», tenuto conto del deprezzamento di quest'ultima. Ciò comporta che il valore imponibile, in questi due casi, deve essere definito nello stesso modo.

Ciò non avviene ove il veicolo usato importato già immatricolato nel territorio nazionale fosse stato assoggettato ad imposta, allo stato nuovo, in uno stadio di commercializzazione in cui il suo valore fosse inferiore.

Pertanto, un sistema che può dar luogo a tali disparità di tassazione, è in contrasto con il Trattato.

Per quanto riguarda il deprezzamento delle autovetture, la Corte dichiara che il sistema finlandese non tiene conto del deprezzamento reale del veicolo usato, poiché tale deprezzamento non è lineare, in particolare durante i primi anni in cui risulta molto più elevato che in seguito. Un simile sistema è incompatibile con il Trattato.

Un sistema di tassazione dei veicoli usati importati che tenga conto del deprezzamento reale dei veicoli sulla base di criteri generali è compatibile con il Trattato solo se esclude ogni effetto discriminatorio. Tale condizione implica :

    --    la pubblicità dei criteri di deprezzamento su cui è fondato il metodo di calcolo forfettario e
    --    la possibilità per il proprietario di contestare l'applicazione di tale metodo, il che può comportare che si debbano esaminare le caratteristiche specifiche del suo veicolo per garantire la neutralità dell'imposta.

ii)    Sull'applicazione dell'imposta designata dalla normativa finlandese come «imposta sul valore aggiunto» basata sull'imposta sui veicoli a motore

Posto che la nozione di imposta sul valore aggiunto non rientra nell'ambito di applicazione delle normative nazionali, la Corte verifica se tale imposta costituisca veramente un'imposta sul valore aggiunto secondo la definizione datane dalla direttiva comunitaria. A tale riguardo essa ricorda le caratteristiche essenziali di un'imposta sul valore aggiunto. La Corte ritiene che l'imposta finlandese non presenti tali caratteristiche in quanto:
    --    l'imposta basata sull'imposta sui veicoli a motore non costituisce un'imposta generale. Essa si applica solo a taluni veicoli;

    --    l'ammontare di tale imposta non è proporzionale al prezzo dei beni;
    --    tale imposta non è pagata ad ogni stadio del processo di produzione e di distribuzione, e
    --    tale imposta ha l'obiettivo di colpire il valore totale, e non il valore aggiunto.

Di conseguenza, la Corte considera che l'imposta finlandese controversa non è un'imposta sul valore aggiunto ai sensi della direttiva comunitaria.

Infine, per risolvere la questione proposta dal giudice nazionale, la Corte verifica se tale imposta finlandese basata sull'imposta sui veicoli a motore costituisca un'imposizione interna discriminatoria vietata dal Trattato. La Corte procede per analogia con l'analisi precedente, il che la induce a considerare che l'imposta finlandese basata sull'imposta sui veicoli a motore è incompatibile con il Trattato qualora l'ammontare riscosso in base a tale imposta al momento dell'immatricolazione di un veicolo usato importato superi l'ammontare dell'imposta residuale incorporato nel valore di un'autovettura usata già presente sul mercato nazionale.


Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.
Lingue disponibili: francese, inglese, tedesco, italiano, spagnolo, olandese, svedese, finlandese, greco e portoghese.
Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int 
verso le ore 15 di oggi.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
tel. (352) 43 03 25 82
fax (352) 43 03 26 74.

Talune immagini dell'udienza sono disponibili su "Europe by Satellite" -
Commissione europea, DG X, Servizio audiovisivo,
L-2920 Lussemburgo, tel. (352) 43 01 35177, fax (352) 4301 35249
o B-1049 Bruxelles, tel. (32) 2 2964106, fax (32) 2 2965956 oppure 2 2301280.