Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 89/02

5 novembre 2002


Sentenze della Corte nelle cause C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-469/98, C-471/98,    C-472/98, C-475/98 e C-476/98


Commissione/Regno Unito, Danimarca, Svezia, Finlandia, Belgio, Lussemburgo, Austria, Germania


LA CORTE DI GIUSTIZIA, MEDIANTE TALI SENTENZE, CHIARISCE LA RIPARTIZIONE DI COMPETENZE IN MATERIA DI CONCLUSIONE DI ACCORDI INTERNAZIONALI DI TRASPORTO AEREO

Rientrano nella competenza esclusiva esterna della Comunità alcuni aspetti relativi alla fissazione delle tariffe sulle rotte intracomunitarie, applicabili ai vettori extracomunitari così come gli impegni in materia di sistemi telematici di prenotazione.

Gli accordi «open sky», stipulati tra taluni Stati membri e gli Stati Uniti d'America,sono contrari al diritto comunitario in relazione ai suddetti aspetti.

Inoltre, la clausola relativa alla proprietà e al controllo delle compagnie aeree costituisce una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario.


Il Trattato CE contiene disposizioni speciali per il settore dei trasporti volte a conferire al Consiglio poteri specifici che gli hanno consentito di adottare tre «pacchetti» normativi (nel 1987, nel 1990 e nel 1992) diretti a garantire la libera prestazione dei servizi di trasporto aereo comunitario e la libera concorrenza all'interno della Comunità. Il pacchetto emanato nel 1992 include tre regolamenti relativi:

*    alla concessione, da parte degli Stati membri, delle licenze di esercizio relative ai vettori aerei stabiliti nella Comunità;
*    all'accesso dei vettori aerei comunitari alle rotte intracomunitarie;
    e
*    alla fissazione delle tariffe aeree sulle rotte intracomunitarie.

Tale pacchetto è completato in particolare da altri due regolamenti del 1989 e del 1993 riguardanti:

*    i sistemi telematici di prenotazione [«Computerised reservation system»] (CRS)
*    l'assegnazione delle bande orarie.

Dall'inizio degli anni '90 la Commissione ha chiesto al Consiglio di essere incaricata a negoziare un accordo con gli Stati Uniti d'America in materia di trasporto aereo, al fine di sostituire gli accordi bilaterali precedentemente conclusi con alcuni Stati europei che a quell'epoca non erano membri della Comunità. Essa ha ottenuto un mandato ristretto a negoziare con gli Stati Uniti d'America, che non è sfociato in un accordo tra la Comunità e gli Stati Uniti.

Tuttavia, gli Stati Uniti d'America si sono vincolati, a partire dal 1995, con un certo numero di Stati membri mediante accordi bilaterali di tipo «open sky» allo scopo di facilitare, in particolare, il liberoaccesso a tutte le rotte, la concessione dei diritti di rotta e di traffico illimitati, la fissazione dei prezzi in base a un sistema detto di «doppia disapprovazione» e la possibilità di «code-sharing»

La Commissione ha proposto ricorso contro sette Stati membri (la Danimarca, la Svezia, la Finlandia, il Belgio, il Lussemburgo, l'Austria e la Germania) firmatari degli accordi detti di «open sky» e ha altresì promosso un'azione contro il Regno Unito 1. La Commissione addebita loro, in particolare, come conseguenza del fatto di aver siglato i suddetti accordi:

i)    di aver violato la competenza esterna della Comunità; infatti solo quest'ultima sarebbe competente a concludere un siffatto accordo (si deve evidenziare che tale censura non è stata formulata nei riguardi del Regno Unito) e

ii)    di aver contravvenuto alle disposizioni del Trattato in materia di diritto di stabilimento avendo consentito agli Stati Uniti d'America di rifiutare i diritti di traffico sul loro spazio aereo ai vettori aerei designati dallo Stato membro contraente di un accordo, qualora una quota rilevante della proprietà e il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o a cittadini di tale Stato (clausola relativa alla proprietà e al controllo delle compagnie aeree).

Sulla violazione della competenza esterna della Comunità

Per quanto riguarda il trasporto aereo, il Trattato prevede un potere di azione della Comunità subordinato a una decisione preliminare del Consiglio. Tale disposizione non fonda di per sé una competenza comunitaria esterna in materia di trasporto aereo atta a consentire alle istituzioni comunitarie di concludere accordi internazionali che vincolino la Comunità. Pertanto non esiste una competenza esterna esplicita della Comunità in merito a tale aspetto.

La Corte rammenta, tuttavia, che la competenza della Comunità a concludere accordi internazionali può derivare implicitamente dal Trattato. Questo si verificherebbe ogni qualvolta sia necessario il riconoscimento di una competenza esterna in capo alla Comunità affinché quest'ultima possa esercitare utilmente la propria competenza interna (non ancora esercitata).
La Corte dichiara che nella fattispecie non si è in presenza di una situazione in cui la competenza interna poteva essere esercitata utilmente soltanto in via contestuale rispetto alla competenza esterna, poiché il Consiglio ha potuto adottare il «terzo pacchetto» senza che sia stato necessariamente concluso un accordo con gli Stati Uniti d'America in materia di trasporto aereo.

Inoltre la Corte, nell'alveo della sua precedente giurisprudenza, rileva che quando la Comunità introduce norme comuni, gli Stati membri non sono più competenti a impegnarsi con i paesi terzi, qualora tali impegni incidano sulle suddette norme, e che solo la Comunità è legittimata ad assumere siffatti impegni. Questo si verifica quando gli accordi internazionali rientrano nell'ambito di applicazione delle norme comuni o comunque di un settore già in gran parte disciplinato da tali norme o quando la Comunità abbia incluso nei suoi atti legislativi interni clausole relative ai cittadini, nella fattispecie i vettori aerei, dei paesi terzi.

La Corte si accinge quindi ad un'analisi caso per caso della portata dei regolamenti menzionati.
Anzitutto la Corte verifica la portata dei regolamenti relativi alla concessione, da parte degli Stati membri, delle licenze di esercizio riguardanti i vettori aerei stabiliti nella Comunità e l'accesso dei vettori aerei comunitari alle rotte intracomunitarie per constatare che gli accordi bilaterali non appartengono a un settore già disciplinato dai suddetti regolamenti, perché includono norme destinate ai vettori aerei statunitensi. Di conseguenza, tali regolamenti non possono fondare una competenza esterna della Comunità.

Per contro, la Corte constata che alcune delle disposizioni relative alla fissazione delle tariffe aeree sulle rotte intracomunitarie, nonché quelle relative ai sistemi telematici di prenotazione e all'assegnazione di bande orarie contenute negli altri regolamenti citati si applicano ai vettori aerei di paesi terzi. La Comunità dispone quindi in tal caso di una competenza esterna esclusiva. La Corteosserva tuttavia che la Commissione non ha dimostrato che gli accordi bilaterali di cui trattasi implicano impegni in materia di bande orarie.

Pertanto, la Corte dichiara che la Danimarca, la Svezia, la Finlandia, il Belgio, il Lussemburgo, l'Austria e la Germania hanno violato la competenza esterna della Comunità per quanto riguarda le norme comunitarie relative alla fissazione delle tariffe aeree sulle rotte intracomunitarie nonché ai sistemi telematici di prenotazione (CRS).

Sulla violazione del diritto di stabilimento

La Corte rileva che, secondo la clausola relativa alla proprietà e al controllo delle compagnie aeree, gli Stati Uniti d'America in linea di principio hanno l'obbligo di accordare i diritti previsti dagli accordi ai vettori controllati dallo Stato membro con cui hanno concluso l'accordo e la possibilità di rifiutare tali diritti ai vettori controllati da altri Stati membri stabiliti nel suddetto Stato. Si tratta di una discriminazione che impedisce ai vettori aerei degli altri Stati membri di beneficiare del trattamento nazionale nello Stato membro ospitante, la qual cosa è vietata dalle norme comunitarie relative al diritto di stabilimento.
Per di più, tale clausola non può essere giustificata da motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, atteso che non esiste alcun nesso diretto tra una siffatta minaccia e la discriminazione generalizzata nei riguardi delle compagnie aeree comunitarie.

Pertanto, la clausola relativa alla proprietà e al controllo delle compagnie aeree inserita negli accordi bilaterali stipulati tra gli Stati Uniti d'America e il Regno Unito, la Danimarca, la Svezia, la Finlandia, il Belgio, il Lussemburgo, l'Austria e la Germania è contraria alle norme in materia di diritto di stabilimento.

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1 -     Per quanto riguarda il Regno Unito, la situazione è parzialmente diversa. La Commissione contesta l'accordo bilaterale siglato nel 1977 (Bermuda II) tra tale paese e gli Stati Uniti d'America, che conterrebbe disposizioni in contrasto con il diritto comunitario per quanto attiene al diritto di stabilimento.