* i sistemi telematici di prenotazione [«Computerised
reservation system»] (CRS)
* l'assegnazione delle bande orarie.
Dall'inizio degli anni '90 la Commissione ha chiesto al Consiglio di essere
incaricata a negoziare un accordo con gli Stati Uniti d'America in materia di
trasporto aereo, al fine di sostituire gli accordi bilaterali precedentemente
conclusi con alcuni Stati europei che a quell'epoca non erano membri della Comunità.
Essa ha ottenuto un mandato ristretto a negoziare con gli Stati Uniti d'America,
che non è sfociato in un accordo tra la Comunità e gli Stati Uniti.
Tuttavia, gli Stati Uniti d'America si sono vincolati, a partire dal 1995,
con un certo numero di Stati membri mediante accordi bilaterali di tipo «open
sky» allo scopo di facilitare, in particolare, il liberoaccesso a tutte
le rotte, la concessione dei diritti di rotta e di traffico illimitati, la fissazione
dei prezzi in base a un sistema detto di «doppia disapprovazione»
e la possibilità di «code-sharing»
La Commissione ha proposto ricorso contro sette Stati membri (la Danimarca,
la Svezia, la Finlandia, il Belgio, il Lussemburgo, l'Austria e la Germania)
firmatari degli accordi detti di «open sky» e ha altresì promosso
un'azione contro il Regno Unito 1. La Commissione addebita loro,
in particolare, come conseguenza del fatto di aver siglato i suddetti accordi:
i) di aver violato la competenza esterna della Comunità;
infatti solo quest'ultima sarebbe competente a concludere un siffatto accordo
(si deve evidenziare che tale censura non è stata formulata nei riguardi
del Regno Unito) e
ii) di aver contravvenuto alle disposizioni del Trattato
in materia di diritto di stabilimento avendo consentito agli Stati Uniti d'America
di rifiutare i diritti di traffico sul loro spazio aereo ai vettori aerei designati
dallo Stato membro contraente di un accordo, qualora una quota rilevante della
proprietà e il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro
o a cittadini di tale Stato (clausola relativa alla proprietà e al controllo
delle compagnie aeree).
Sulla violazione della competenza esterna della Comunità
Per quanto riguarda il trasporto aereo, il Trattato prevede un potere di azione
della Comunità subordinato a una decisione preliminare del Consiglio. Tale
disposizione non fonda di per sé una competenza comunitaria esterna in
materia di trasporto aereo atta a consentire alle istituzioni comunitarie di
concludere accordi internazionali che vincolino la Comunità. Pertanto non
esiste una competenza esterna esplicita della Comunità in merito a tale
aspetto.
La Corte rammenta, tuttavia, che la competenza della Comunità a concludere
accordi internazionali può derivare implicitamente dal Trattato. Questo
si verificherebbe ogni qualvolta sia necessario il riconoscimento di una competenza
esterna in capo alla Comunità affinché quest'ultima possa esercitare
utilmente la propria competenza interna (non ancora esercitata).
La Corte dichiara che nella fattispecie non si è in presenza di una situazione
in cui la competenza interna poteva essere esercitata utilmente soltanto in
via contestuale rispetto alla competenza esterna, poiché il Consiglio ha
potuto adottare il «terzo pacchetto» senza che sia stato necessariamente
concluso un accordo con gli Stati Uniti d'America in materia di trasporto aereo.
Inoltre la Corte, nell'alveo della sua precedente giurisprudenza, rileva che
quando la Comunità introduce norme comuni, gli Stati membri non sono più
competenti a impegnarsi con i paesi terzi, qualora tali impegni incidano sulle
suddette norme, e che solo la Comunità è legittimata ad assumere siffatti
impegni. Questo si verifica quando gli accordi internazionali rientrano nell'ambito
di applicazione delle norme comuni o comunque di un settore già in gran
parte disciplinato da tali norme o quando la Comunità abbia incluso nei
suoi atti legislativi interni clausole relative ai cittadini, nella fattispecie
i vettori aerei, dei paesi terzi.
La Corte si accinge quindi ad un'analisi caso per caso della portata dei regolamenti
menzionati.
Anzitutto la Corte verifica la portata dei regolamenti relativi alla concessione,
da parte degli Stati membri, delle licenze di esercizio riguardanti i vettori
aerei stabiliti nella Comunità e l'accesso dei vettori aerei comunitari
alle rotte intracomunitarie per constatare che gli accordi bilaterali
non appartengono a un settore già disciplinato dai suddetti regolamenti,
perché includono norme destinate ai vettori aerei statunitensi. Di conseguenza,
tali regolamenti non possono fondare una competenza esterna della Comunità.
Per contro, la Corte constata che alcune delle disposizioni relative alla
fissazione delle tariffe aeree sulle rotte intracomunitarie, nonché quelle
relative ai sistemi telematici di prenotazione e all'assegnazione di bande
orarie contenute negli altri regolamenti citati si applicano ai vettori
aerei di paesi terzi. La Comunità dispone quindi in tal caso di una competenza
esterna esclusiva. La Corteosserva tuttavia che la Commissione non ha dimostrato
che gli accordi bilaterali di cui trattasi implicano impegni in materia di bande
orarie.
Pertanto, la Corte dichiara che la Danimarca, la Svezia, la Finlandia,
il Belgio, il Lussemburgo, l'Austria e la Germania hanno violato la competenza
esterna della Comunità per quanto riguarda le norme comunitarie relative
alla fissazione delle tariffe aeree sulle rotte intracomunitarie nonché
ai sistemi telematici di prenotazione (CRS).
Sulla violazione del diritto di stabilimento
La Corte rileva che, secondo la clausola relativa alla proprietà
e al controllo delle compagnie aeree, gli Stati Uniti d'America in linea
di principio hanno l'obbligo di accordare i diritti previsti dagli accordi ai
vettori controllati dallo Stato membro con cui hanno concluso l'accordo e la
possibilità di rifiutare tali diritti ai vettori controllati da altri Stati
membri stabiliti nel suddetto Stato. Si tratta di una discriminazione che
impedisce ai vettori aerei degli altri Stati membri di beneficiare del trattamento
nazionale nello Stato membro ospitante, la qual cosa è vietata dalle norme
comunitarie relative al diritto di stabilimento.
Per di più, tale clausola non può essere giustificata da motivi di
ordine pubblico o di pubblica sicurezza, atteso che non esiste alcun nesso diretto
tra una siffatta minaccia e la discriminazione generalizzata nei riguardi delle
compagnie aeree comunitarie.
Pertanto, la clausola relativa alla proprietà e al controllo delle
compagnie aeree inserita negli accordi bilaterali stipulati
tra gli Stati Uniti d'America e il Regno Unito, la Danimarca, la Svezia, la
Finlandia, il Belgio, il Lussemburgo, l'Austria e la Germania è contraria
alle norme in materia di diritto di stabilimento.
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Per il testo integrale delle sentenze consultare la nostra pagina Internet
www.curia.eu.int
verso le ore 15 di oggi. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa Estella CIGNA Le immagini dell'udienza sono disponibili su "Europe by Satellite" |
1 - Per quanto riguarda il Regno Unito, la situazione è parzialmente diversa. La Commissione contesta l'accordo bilaterale siglato nel 1977 (Bermuda II) tra tale paese e gli Stati Uniti d'America, che conterrebbe disposizioni in contrasto con il diritto comunitario per quanto attiene al diritto di stabilimento.