COMUNICATO STAMPA n. 09/03
Idryma Koinonikon Asfaliseon (IKA) e Vasileios Ioannidis
25 febbraio 2003
Sentenza della Corte nella causa C-326/00
LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA NUOVAMENTE IN MATERIA DI CURE MEDICHE RICEVUTE
ALL'ESTERO
Uno Stato membro non pub subordinare la presa a carico delle spese mediche
di un pensionato che si P recato in visita in un altro Stato
membro né ad un'autorizzazione né alla condizione che la malattia di cui soffre
linteressato si sia manifestata in modo improvviso
Il sig. Ioannidis risiede in Grecia ed P ivi titolare di una pensione
di vecchiaia. Durante un viaggio in Germania ha dovuto essere ricoverato d'urgenza in
ospedale a causa di un'angina pectoris.
L'interessato era in possesso di un formulario E 1111 in corso di validitB,
rilasciato dall'Istituto greco di previdenza sociale (IKA); egli ha richiesto alla cassa malattia
tedesca di provvedere direttamente al pagamento delle spese relative al ricovero ospedaliero per
conto della prima e di farsi in seguito rimborsare dall'IKA, come previsto dal
regolamento n. 1408/71. La cassa malattia tedesca ha tuttavia richiesto all'IKA di rilasciare
un formulario E 112, vale a dire il formulario richiesto quando un assicurato
vuole ottenere l'autorizzazione a spostarsi in un altro Stato membro per ivi ricevere
cure mediche.
L'IKA ha quindi rifiutato qualsiasi presa a carico delle spese in questione adducendo
che il sig. Ioannidis soffriva di una malattia cronica e che l'aggravamento delle
sue condizioni di salute non era stato improvviso. La normativa greca richiede, per
poter autorizzare a posteriori il rimborso delle spese mediche sostenute da un pensionato
all'estero, che la malattia si manifesti in maniera improvvisa in occasione del soggiorno
e che le cure siano immediatamente necessarie.
Dopo che il reclamo presentato dal sig. Ioannidis P stato accolto, l'IKA ha
proposto un ricorso dinanzi ai tribunali greci. Il giudice greco ha quindi interpellato
la Corte di giustizia in merito alla compatibilitB della normativa greca con il
diritto comunitario.
La Corte rileva innanzi tutto che spetta al giudice nazionale stabilire se le
cure somministrate all'interessato siano state programmate e se il suo soggiorno in un
altro Stato membro sia stato pianificato a fini medici, ipotesi per cui il
regolamento n. 1408/71 assoggetta ad un regime di autorizzazione preventiva (formulario E 112)
la presa a carico diretta delle prestazioni in natura da parte dell'istituzione dello
Stato membro nel quale sono somministrate le cure. Nel caso di specie sembra
che il giudice nazionale abbia ritenuto che cosX non fosse.
La Corte osserva in seguito che, per quanto concerne la presa a carico
delle cure mediche resesi necessarie in occasione di un soggiorno in uno Stato
membro diverso da quello di residenza dell'assicurato sociale, il regolamento n. 1408/71 ha
previsto delle differenze tra la situazione dei pensionati e quella dei lavoratori. Secondo
la Corte, il fine perseguito dal legislatore comunitario sembra in particolare quello di
favorire la mobilitB effettiva dei pensionati tenendo conto della loro vulnerabilitB e dipendenza
maggiori per quanto riguarda la salute.
CosX la normativa comunitaria non assoggetta la presa a carico delle cure dispensate
al pensionato in occasione di un soggiorno in un altro Stato membro alla
condizione, applicabile per contro ai lavoratori, che lo stato di salute dell'interessato richieda
immediatamente prestazioni durante tale soggiorno.
Secondo la Corte, il diritto alle prestazioni in natura garantito ai pensionati dal
regolamento n. 1408/71 non pu b essere in particolare li mitato ai soli casi in
cui le cure risultino necessarie a causa di una malattia manifestatasi all'improvviso. In
particolare, il semplice fatto che il pensionato soffra di una malattia cronica, giB
nota prima del suo soggiorno, non pub essere sufficiente ad impedirgli di beneficiare
delle prestazioni richieste dall'andamento del suo stato di salute durante il soggiorno.
La Corte ricorda peraltro che il principio applicabile alla presa a carico delle
spese mediche dei pensionati in un altro Stato membro P quello del rimborso
delle spese all'istituzione del luogo di soggiorno da parte dell'istituzione del luogo di
residenza.
La Corte ha tuttavia dichiarato, a tale riguardo, che se l'istituzione del luogo
di soggiorno si P ingiustamente rifiutata di prendere a carico le prestazioni e
se l'istituzione del luogo di residenza non ha contribuito, come invece avrebbe dovuto,
ad agevolare una tale presa a carico, l'assicurato pu b , a buon diritto, ottenere
direttamente dall'istituzione del luogo di residenza il rimborso delle cure che ha dovuto
sostenere. Tale rimborso, inoltre, non pu b essere subordinato né ad una procedura d'autorizzazione
né alla condizione che la malattia si sia manifestata improvvisamente.
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