COMUNICATO STAMPA n. 103/03
20 novembre 2003
Sentenza della Corte di giustizia nella causa C-356/01
Repubblica d'Austria / Commissione delle Comunità europee
IL RICORSO DELL'AUSTRIA RELATIVO ALLA DISTRIBUZIONE DEGLI ECOPUNTI PER IL 2001 E' RESPINTO
Il principio della dichiarazione secondo cui un viaggio potrebbe essere computato come un
viaggio di transito sulla sola base della regolazione dell'ecopiastrina all'atto dell'ingresso dell'autocarro in
Austria non trova alcun fondamento nelle disposizioni comunitarie
L'Atto di adesione dell'Austria alla Comunità comprende un protocollo che stabilisce un regime
speciale per il transito su strada di merci attraverso l'Austria. Esso prevede essenzialmente
un meccanismo mirante alla riduzione delle emissioni complessive di NOx (ossido di azoto),
in base al quale ciascun autocarro necessita, per attraversare l'Austria, di un certo
numero di ecopunti che rappresentano il suo livello di emissione di NOx. Gli
ecopunti sono gestiti dalla Commissione europea che li distribuisce agli Stati membri.
Tra il 1E gennaio 1992 e il 31 dicembre 2003 le emissioni complessive
di NOx degli autocarri che attraversano l'Austria devono essere ridotte progressivamente del 60%.
Di conseguenza, il protocollo stabilisce per ogni anno compreso in questo periodo un
numero di ecopunti sempre meno elevato. Se, nel corso dell'anno, il numero di
viaggi supera di oltre l'8% il valore del 1991, la Commissione deve adottare
misure - applicate sull'anno successivo - che consistono nel ridurre il numero di
ecopunti e, di conseguenza, il numero di viaggi di transito.
Nel 1996, la Commissione ha istituito un sistema di controllo elettronico che si
basa su un dispositivo denominato "ecopiastrine", che, applicato all'autoveicolo, consente il computo automatico
degli ecopunti; le specifiche tecniche sono determinate in un regolamento del 1994. Questo
sistema è effettuato dalle strutture fornite e gestite dalle autorità austriache.
Nel caso degli autoveicoli che effettuano viaggi detti "bilaterali", le ecopiastrine devono essere
regolate prima che l'autoveicolo entri nel territorio austriaco in modo da dimostrare che
viene effettuato un viaggio di tipo diverso da un viaggio di transito. I
viaggi bilaterali sono i trasporti internazionali effettuati da un autoveicolo, il cui punto
di partenza è situato in Austria ed il punto di arrivo in un altro
Stato membro e viceversa.
Nell'aprile 2001, l'Austria ha trasmesso alla Commissione i dati statistici per il 2000
indicando un superamento di viaggi. Altri Stati membri hanno formulato riserve circa il
numero di viaggi indicato affermando che non si trattava di viaggi effettivamente realizzati.
Infine, nel luglio 2001, la Commissione ha deciso che non avrebbe applicato la
clausola del 108% per il 2001 e che avrebbe distribuito l'insieme degli ecopunti
restanti per il 2001.
L'Austria ha presentato un ricorso contro la Commissione.
L'Austria ha sostenuto di non essere tenuta a fornire la prova che è stato
effettuato un viaggio di transito e non un viaggio falsamente dichiarato come tale.
Di conseguenza, tenuto conto del principio della dichiarazione, essa sarebbe stata obbligata a
inserire nei dati statistici, a titolo dei transiti, 147 202 viaggi contestati dagli altri
Stati membri. Questa cifra conteneva 92 816 viaggi per i quali non esistono dati
relativi all'uscita e 54 386 viaggi con entrata ed uscita attraverso lo stesso posto
di confine. La Commissione, invece, ha fatto valere che devono essere presi in
considerazione solo i viaggi di transito effettivamente realizzati.
Si tratta quindi di accertare se questi viaggi controversi debbano essere calcolati tra
i viaggi di transito al fine di stabilire se il valore di riferimento
del 1991 sia stato superato di più dell'8% nel corso del 2000.
La Corte constata che risulta chiaramente dal protocollo che la qualifica di "traffico
di transito" dipende sia dal punto di partenza sia dal punto di arrivo
degli autocarri, e questi due punti devono essere situati all'esterno del territorio austriaco.
Questo comporta che si deve fornire prova non solo dell'ingresso dell'autocarro nel territorio
austriaco, ma anche dell'uscita.
Tale compito, in base al regolamento del 1994, incombe alle autorità austriache, così
come quello di mettere le necessarie informazioni a disposizione sia delle autorità dello
Stato membro di origine del veicolo sia della Commissione.
Qualora fossero state fornite indicazioni erronee da parte del conducente, a causa del
posizionamento inappropriato dell'ecopiastrina nel suo autocarro, le autorità austriache, incaricate dalla normativa comunitaria
di gestire il sistema, devono rettificare tali errori.
Il principio della dichiarazione fatto valere dal governo austriaco, secondo cui un viaggio
potrebbe essere calcolato come viaggio di transito sulla sola base della regolazione dell'ecopiastrina
all'atto dell'ingresso dell'autocarro nel territorio austriaco, non trova alcun fondamento nelle disposizioni comunitarie
pertinenti.
Poiché l'Austria non ha fornito la prova che i viaggi controversi erano effettivamente
viaggi attraverso il territorio austriaco, il suo ricorso contro la Commissione è stato respinto.
N.B. Due altre cause sono pendenti dinanzi alla Corte circa la distribuzione degli
ecopunti per il 2002 (C296/02) e il 2003 (C393/03).
Lingue disponibili: DE, EN, FR, IT. Il testo integrale della sentenza si trova nella nostra pagina Internet www.curia.eu.int . Può essere consultato a partire dalle ore 12 CET il giorno della pronuncia. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna tel. (00352) 4303 2582 fax (00352) 4303 2674. |