Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n.34/03

8 maggio 2003

Conclusioni dell'avvocato generale Philippe Léger nelle cause riunite C-231/00, C-303/00 e a.

Coooperativa Lattepiù/A.I.M.A.

L'AVVOCATO GENERALE RITIENE CHE LO STATO POSSA RETTIFICARE I QUANTITATIVI DI RIFERIMENTO INDIVIDUALI ERRATI DEI PRODUTTORI DI LATTE E RICALCOLARE I PRELIEVI SUPPLEMENTARI SUCCESSIVAMENTE AL TERMINE DI PAGAMENTO



L'avvocato generale propone inoltre alla Corte di dichiarare che i quantitativi di riferimento dei produttori debbano essere comunicati ad ogni produttore individualmente in occasione della loro assegnazione e della loro modifica


Dal 1964 il latte è oggetto di un'organizzazione comune di mercato (OMC) nell'ambito della politica agricola comune (PAC), al fine di assicurare un tenore di vita equo alla popolazione agricola, in particolare attraverso la fissazione di un prezzo indicativo del latte per tutta la Comunità. A tale scopo il Consiglio ha adottato diverse misure d'intervento intese a garantire l'equilibrio del mercato.

Nel 1984, al fine di ridurre la sovrapproduzione di latte nella Comunità, il Consiglio ha introdotto il regime del prelievo supplementare. Un quantitativo globale garantito (QGG) è stato ripartito tra gli Stati membri, che dovevano in seguito distribuire il loro quantitativo tra i produttori. Ogni produttore che superi il suo quantitativo di riferimento individuale ("quota latte") deve pagare un prelievo supplementare sull'eccedenza.

L'Italia ha dato esecuzione al regime del prelievo supplementare soltanto nel 1992 ed ha richiesto ai produttori il pagamento di tale prelievo solo a partire dalla campagna di produzione 1995/1996.

Inoltre, il sistema di determinazione della produzione effettiva introdotto in Italia (certificazione da parte dei produttori stessi) non ha consentito di raccogliere dati affidabili ed una commissione governativa è stata incaricata di accertare l'esistenza di irregolarità.

Pertanto, nel 1999, l'AIMA (Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo) ha modificato i quantitativi di riferimento individuali assegnati per le campagne 1995/1996 e 1996/1997 ed ha ricalcolato i prelievi supplementari dovuti dai produttori. A seguito di tali rettifiche sono stati proposti circa 5000 ricorsi dinanzi al giudice amministrativo italiano e la Corte di giustizia è stata investita di 25 ricorsi in via pregiudiziale.

Le questioni sollevate dinanzi alla Corte vertono principalmente su due punti:

-la compatibilità delle rettifiche effettuate dalle autorità italiane con le disposizioni del diritto comunitario concernenti il regime del prelievo supplementare;
-la modalità con la quale i quantitativi di riferimento individuali devono essere comunicati ai produttori.

L'avvocato generale Philippe Léger ha presentato oggi le sue conclusioni per dette cause.

Il parere dell'avvocato generale non vincola la Corte. Gli avvocati generali hanno il compito di proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica della causa di cui sono incaricati.  

Le rettifiche a posteriori

L'avvocato generale rileva che gli articoli dei testi comunitari riguardanti il regime del prelievo supplementare non contengono nessuna disposizione relativa ad una verifica e ad una rettifica dei quantitativi di riferimento individuali. Egli considera tuttavia che tale normativa non osta alle rettifiche effettuate dalle autorità italiane.

Da un lato, infatti, il testo delle disposizioni comunitarie pertinenti non contiene alcun divieto di rettifiche a posteriori. Così le norme relative all'assegnazione delle quote prevedono che queste non siano fissate in modo definitivo, ma possano essere adattate per ogni periodo di produzione, in modo che il quantitativo globale attribuito allo Stato non venga superato. Quanto ai termini tassativi imposti ai produttori per comunicare i loro conteggi e pagare le somme dovute, essi riguardano il regolare procedimento amministrativo e non l'esercizio di controlli e rettifiche.

D'altro lato, le finalità del regime sarebbero compromesse se, a causa delle singole eccedenze, la produzione globale di uno Stato superasse il suo QGG, senza dar luogo al pagamento del prelievo supplementare.

Conseguentemente, gli Stati membri devono poter rettificare a posteriori i quantitativi individuali errati.

Tale dovere di rettifica si fonda sull'obbligo generale degli Stati membri di assicurare sul proprio territorio ed in base alle disposizioni del loro diritto nazionale l'esecuzione di tutti gli obblighi derivanti dal Trattato CE. In mancanza di norme comunitarie sulle rettifiche dei quantitativi di riferimento individuali errati, essi devono adottare tutte le misure necessarie in conformità alla loro normativa interna.

Inoltre l'avvocato generale ritiene che le rettifiche non siano contrarie ai principi di proporzionalità e di tutela del legittimo affidamento.

Allo stesso modo, un'eventuale scorretta comunicazione delle quote da parte delle autorità non potrebbe esonerare i produttori dai prelievi supplementari.

Comunque, i produttori che ritenessero di aver subito un danno a causa della scorretta applicazione da parte delle autorità italiane del regime del prelievo supplementare, potranno intraprendere contro lo Stato un'azione di risarcimento dinanzi al giudice nazionale.

L'avvocato generale propone pertanto alla Corte di dichiarare che lo Stato può rettificare i quantitativi di riferimento individuali errati e ricalcolare i prelievi supplementari successivamente al termine di pagamento di tali somme per il periodo di produzione interessato.

Obbligo e modalità di comunicazione dei quantitativi di riferimento individuali ai produttori

I produttori non possono determinare essi stessi, a partire dal QGG, i loro quantitativi individuali. Soltanto lo Stato può determinare esattamente i quantitativi individuali. Inoltre, il regime del prelievo supplementare è diretto a far sì che i produttori non superino la loro quota latte.

Secondo l'avvocato generale, il regime del prelievo supplementare rende pertanto necessario che i quantitativi di riferimento individuale siano comunicati ai produttori in occasione della loro assegnazione e della loro rettifica.

Le modalità di comunicazione devono seguire le disposizioni del diritto nazionale e devono assicurare l'efficacia e l'uniformità del regime del prelievo.

Ciò implica:
-che ciascun produttore sia effettivamente informato della sua quota (cui sono riferiti i suoi diritti e i suoi obblighi),
-che le autorità nazionali acquisiscano la certezza che ogni produttore abbia ricevuto tale informazione.

Soltanto una notifica individuale può rispondere a tali esigenze. Questa modalità di comunicazione è altresì necessaria in virtù del principio della certezza del diritto. Inoltre essa costituisce una garanzia migliore dei diritti fondamentali della proprietà e del libero esercizio di un'attività professionale, sui quali il regime del prelievo supplementare va ad incidere.

L'avvocato generale propone alla Corte di dichiarare che la sola modalità valida di comunicaaione dell'assegnazione o della rettifica delle quote è una notifica individuale (ad esempio, con lettera raccomandata o attraverso una comunicazione controfirmata in un registro).


NB: i giudici della Corte di giustizia delle Comunità europee cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.  


Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione, che non impegna la Corte di giustizia.
Lingue disponibili: francese, spagnolo, italiano.
Per il testo integrale delle conclusioni consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int 
verso le ore 15 di oggi.
Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
tel. (352) 4303.2582 fax (352) 4303.2674.

Talune immagini della lattura delle conclusioni sono disponibili su EBS, "Europe by Satellite" -
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