Nel gennaio 1999 la De Danske Bilimportører (in prosieguo: la «DBI»), un'associazione danese
costituita da importatori di autovetture, ha acquistato un autoveicolo nuovo della marca Audi per
un prezzo complessivo di DKK 498 546 (euro 67 152), di cui DKK 297 456 (euro 40 066) a
titolo di tassa di immatricolazione.
Ritenendo che la tassa di immatricolazione danese fosse stata erroneamente riscossa, la DBI ne
ha chiesto il rimborso alle autorità fiscali, che hanno respinto la sua domanda. La stessa ha
successivamente presentato ricorso contro lo Skattenministeriet (Ministero delle Imposte e
Accise) diretto a ottenere il rimborso della tassa di immatricolazione. A sostegno della sua
domanda la ricorrente ha invocato il principio della libera circolazione delle merci, previsto dal
Trattato CE. In tale contesto, il giudice danese ha chiesto alla Corte di giustizia delle CE se un
tributo indiretto (una tassa di immatricolazione) percepito da uno Stato membro, che ammonta
per le nuove autovetture al 105% su una prima parte pari a DKK 52 800 e al 180% sul residuo
del valore imponibile, possa costituire una misura di effetto equivalente a una restrizione
quantitativa all'importazione e, pertanto, sia incompatibile con il principio della libera
circolazione delle merci.
La Corte constata che la tassa di immatricolazione danese presenta palesemente carattere fiscale
e viene riscossa non a causa dell'attraversamento della frontiera, bensì in occasione della prima
immatricolazione dell'autovettura sul territorio della Danimarca: essa rientra pertanto in un
regime generale di tributi interni sulle merci. Di conseguenza occorre esaminarla alla luce
dell'art. 90 CE. Detto articolo vieta di gravare i prodotti di altri Stati membri con tributi interni
superiori a quelli che gravano sui prodotti nazionali similari o tali da proteggere indirettamente
altre produzioni. La norma è intesa a garantire la libera circolazione delle merci fra gli Stati
membri in normali condizioni di concorrenza, mediante l'eliminazione di ogni forma diprotezione che possa risultare dall'applicazione di tributi interni discriminatori nei confronti delle
merci originarie di altri Stati membri. Detta disposizione deve quindi garantire l'assoluta
neutralità dei tributi interni per quanto riguarda la concorrenza fra merci nazionali e merci
importate.
La Corte rammenta che l'art. 90 CE non può essere invocato nei confronti di tributi interni che
colpiscono prodotti importati in mancanza di produzione nazionale similare o concorrente. In
particolare, esso non consente di censurare il carattere eccessivo del livello di tassazione che gli
Stati membri potrebbero stabilire per determinati prodotti in mancanza di ogni effetto
discriminatorio o protezionistico. Dal momento che in Danimarca non esiste una produzione
nazionale di autovetture, la Corte conclude che la tassa di immatricolazione danese gravante
sui veicoli nuovi non è soggetta ai divieti sanciti dall'art. 90 CE.
La stessa Corte dichiara che, in ogni caso, dai dati comunicati dal giudice a quo in merito al
numero di autovetture nuove immatricolate in Danimarca (da 78 453 a 169 492 all'anno tra
il 1985 e il 2000) e pertanto importate in tale Stato membro non emerge assolutamente che la
libera circolazione di tale genere di merci tra la Danimarca e gli altri Stati membri è
compromessa a causa dell'elevata entità della tassa.
Lingue disponibili: tutte le lingue ufficiali. Per il testo integrale della sentenza consultare la nostra pagina Internet www.curia.eu.int verso le ore 15 di oggi. Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna tel. (352) 43 03 25 82 fax (352) 43 03 26 74. |