Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 53/03


17 giugno 2003

Sentenza della Corte nella causa C-383/01

De Danske Bilimportører / Skatteministeriet, Told- og Skattestyrelsen


LA CORTE DICHIARA LA COMPATIBILITA' CON IL TRATTATO CE DI UNA TASSA NAZIONALE DI IMMATRICOLAZIONE RELATIVA ALLE AUTOVETTURE NUOVE MOLTO     ELEVATA


Nonostante il suo importo alquanto elevato, la tassa di immatricolazione danese relativa ad autovetture nuove non è disciplinata dall'art. 28 CE e nemmeno risulta contraria all'art. 90 CE, in mancanza di una produzione danese di veicoli, e pertanto di ogni effetto discriminatorio o protezionistico della tassa


In Danimarca non esiste una produzione di autovetture.

Nel gennaio 1999 la De Danske Bilimportører (in prosieguo: la «DBI»), un'associazione danese costituita da importatori di autovetture, ha acquistato un autoveicolo nuovo della marca Audi per un prezzo complessivo di DKK 498 546 (euro 67 152), di cui DKK 297 456 (euro 40 066) a titolo di tassa di immatricolazione.

Ritenendo che la tassa di immatricolazione danese fosse stata erroneamente riscossa, la DBI ne ha chiesto il rimborso alle autorità fiscali, che hanno respinto la sua domanda. La stessa ha successivamente presentato ricorso contro lo Skattenministeriet (Ministero delle Imposte e Accise) diretto a ottenere il rimborso della tassa di immatricolazione. A sostegno della sua domanda la ricorrente ha invocato il principio della libera circolazione delle merci, previsto dal Trattato CE. In tale contesto, il giudice danese ha chiesto alla Corte di giustizia delle CE se un tributo indiretto (una tassa di immatricolazione) percepito da uno Stato membro, che ammonta per le nuove autovetture al 105% su una prima parte pari a DKK 52 800 e al 180% sul residuo del valore imponibile, possa costituire una misura di effetto equivalente a una restrizione quantitativa all'importazione e, pertanto, sia incompatibile con il principio della libera circolazione delle merci.

La Corte constata che la tassa di immatricolazione danese presenta palesemente carattere fiscale e viene riscossa non a causa dell'attraversamento della frontiera, bensì in occasione della prima immatricolazione dell'autovettura sul territorio della Danimarca: essa rientra pertanto in un regime generale di tributi interni sulle merci. Di conseguenza occorre esaminarla alla luce dell'art. 90 CE. Detto articolo vieta di gravare i prodotti di altri Stati membri con tributi interni superiori a quelli che gravano sui prodotti nazionali similari o tali da proteggere indirettamente altre produzioni. La norma è intesa a garantire la libera circolazione delle merci fra gli Stati membri in normali condizioni di concorrenza, mediante l'eliminazione di ogni forma diprotezione che possa risultare dall'applicazione di tributi interni discriminatori nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri. Detta disposizione deve quindi garantire l'assoluta neutralità dei tributi interni per quanto riguarda la concorrenza fra merci nazionali e merci importate.

La Corte rammenta che l'art. 90 CE non può essere invocato nei confronti di tributi interni che colpiscono prodotti importati in mancanza di produzione nazionale similare o concorrente. In particolare, esso non consente di censurare il carattere eccessivo del livello di tassazione che gli Stati membri potrebbero stabilire per determinati prodotti in mancanza di ogni effetto discriminatorio o protezionistico. Dal momento che in Danimarca non esiste una produzione nazionale di autovetture, la Corte conclude che la tassa di immatricolazione danese gravante sui veicoli nuovi non è soggetta ai divieti sanciti dall'art. 90 CE.

La stessa Corte dichiara che, in ogni caso, dai dati comunicati dal giudice a quo in merito al numero di autovetture nuove immatricolate in Danimarca (da 78 453 a 169 492 all'anno tra il 1985 e il 2000) e pertanto importate in tale Stato membro non emerge assolutamente che la libera circolazione di tale genere di merci tra la Danimarca e gli altri Stati membri è compromessa a causa dell'elevata entità della tassa.


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