LA CORTE ANNULLA LE DECISIONI DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
(BCE) E DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI) RELATIVE
ALLA PREVENZIONE DELLE FRODI E ALLA COOPERAZIONE CON
L'UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE (OLAF)
Sul fondamento del Trattato CE, la Commissione europea ha istituito nel 1999 l'Ufficio europeo
per la lotta antifrode (OLAF), i cui poteri per effettuare indagini amministrative all'interno delle
istituzioni, degli organi e degli organismi comunitari sono stabiliti in un regolamento 1
comunitario del 1999. La BCE nonché la BEI hanno deciso 2 di riservare ai propri servizi interni
la possibilità di condurre indagini del genere all'interno delle loro strutture.
La Commissione ha proposto due ricorsi di annullamento dinanzi la Corte di giustizia contro le
rispettive decisioni della BCE e della BEI. Essa sostiene che queste decisioni sono contrarie al
regolamento del 1999 relativo alle indagine effettuate dall'OLAF.
La BCE e la BEI considerano che il detto regolamento non è applicabile nei loro confronti.
La Corte sottolinea anzitutto che, ai sensi del regolamento del 1999, l'OLAF può effettuare
indagini all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati che danno
vita alle Comunità europee o sulla base di questi. La BCE e la BEI sono quindi interessate,
poiché esse sono state istituite dal Trattato CE.
Inoltre, la Corte ricorda che il Trattato CE conferisce alla BCE nonché alla BEI
un'indipendenza per assolvere i propri compiti loro attribuiti dal Trattato. Tuttavia, questa
autonomia non ha lo scopo di distaccarle completamente dalla Comunità europea e disottrarle a qualsiasi norma di diritto comunitario: entrambe devono così in particolare
contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità europea e niente esclude a priori che
il legislatore comunitario possa adottare, in base alle competenze di cui dispone nell'ambito della
lotta contro la frode, provvedimenti normativi applicabili alla BCE e alla BEI.
La Corte costata, peraltro, che né la BCE né la BEI hanno dimostrato come la loro capacità di
perseguire in modo indipendente i loro compiti specifici sarebbe condizionata dai poteri
d'indagine conferiti all'OLAF.
Infatti, benché l'OLAF sia stato creato dalla Commissione e sia stato integrato nella struttura di
questa istituzione, il legislatore comunitario ha previsto garanzie dirette ad assicurare la
piena indipendenza dell'OLAF e il suo obbligo di rispettare il diritto comunitario.
Inoltre, ai sensi del regolamento del 1999, i poteri dell'OLAF sono chiaramente delimitati e
precisi. La decisione di avviare un'indagine deve così essere fondata su sospetti sufficientemente
seri. L'indagine deve peraltro essere eseguita nel rispetto delle regole dei trattati e alle
condizioni e modalità previste dal regolamento del 1999 nonché da decisioni adottate da
ogni istituzione, organo e organismo e che devono permettere, a determinate condizioni, di
tenere conto di eventuali specificità di questi ultimi.
Infine, la Corte indica che il legislatore comunitario ha potuto validamente considerare che
l'istituzione di un regime di indagine centralizzato, indipendente e specializzato, come quello
introdotto dal regolamento del 1999, era necessaria nella prospettiva di rafforzare la lotta contro
la frode.
Di conseguenza, il regolamento del 1999 relativo alle indagini effettuate dall'OLAF è
applicabile alla BCE nonché alla BEI.
Poiché le decisioni della BCE e della BEI hanno precisamente l'effetto di escludere
l'applicazione di questo regolamento per quanto le riguarda, la Corte decide di annullarle.
Esiste nelle seguenti lingue: tutte le lingue ufficiali.
Il testo integrale della sentenza sarà disponibile sulla pagina Internet www.curia.eu.int
Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna |
1 - Regolamento n. 1073/1999/CE adottato congiuntamente dal Consiglio e il dal Parlamento europeo (GU L 136, pag. 1). 2 - Decisione n. 1999/726/CE della BCE (GU L 291, pag. 36). La decisione della BEI non è stata pubblicata.