Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 59/03


10 luglio 2003

Sentenza della Corte nelle cause C-11/00 e C-15/00

Commissione delle Comunità europee/Banca centrale europea (BCE) e     Commissione delle Comunità europee/Banca europea per gli investimenti (BEI)

LA CORTE ANNULLA LE DECISIONI DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA (BCE) E DELLA BANCA EUROPEA PER GLI INVESTIMENTI (BEI) RELATIVE ALLA PREVENZIONE DELLE FRODI E ALLA COOPERAZIONE CON L'UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE (OLAF)


Il regolamento relativo alle indagini effettuate dall'OLAF è applicabile alla BCE nonché alla BEI


Sul fondamento del Trattato CE, la Commissione europea ha istituito nel 1999 l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), i cui poteri per effettuare indagini amministrative all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi comunitari sono stabiliti in un regolamento 1 comunitario del 1999. La BCE nonché la BEI hanno deciso 2 di riservare ai propri servizi interni la possibilità di condurre indagini del genere all'interno delle loro strutture.

La Commissione ha proposto due ricorsi di annullamento dinanzi la Corte di giustizia contro le rispettive decisioni della BCE e della BEI. Essa sostiene che queste decisioni sono contrarie al regolamento del 1999 relativo alle indagine effettuate dall'OLAF.

La BCE e la BEI considerano che il detto regolamento non è applicabile nei loro confronti.

La Corte sottolinea anzitutto che, ai sensi del regolamento del 1999, l'OLAF può effettuare indagini all'interno delle istituzioni, degli organi e degli organismi istituiti dai trattati che danno vita alle Comunità europee o sulla base di questi. La BCE e la BEI sono quindi interessate, poiché esse sono state istituite dal Trattato CE.

Inoltre, la Corte ricorda che il Trattato CE conferisce alla BCE nonché alla BEI un'indipendenza per assolvere i propri compiti loro attribuiti dal Trattato. Tuttavia, questa autonomia non ha lo scopo di distaccarle completamente dalla Comunità europea e disottrarle a qualsiasi norma di diritto comunitario: entrambe devono così in particolare contribuire alla realizzazione degli obiettivi della Comunità europea e niente esclude a priori che il legislatore comunitario possa adottare, in base alle competenze di cui dispone nell'ambito della lotta contro la frode, provvedimenti normativi applicabili alla BCE e alla BEI.

La Corte costata, peraltro, che né la BCE né la BEI hanno dimostrato come la loro capacità di perseguire in modo indipendente i loro compiti specifici sarebbe condizionata dai poteri d'indagine conferiti all'OLAF.

Infatti, benché l'OLAF sia stato creato dalla Commissione e sia stato integrato nella struttura di questa istituzione, il legislatore comunitario ha previsto garanzie dirette ad assicurare la piena indipendenza dell'OLAF e il suo obbligo di rispettare il diritto comunitario.

Inoltre, ai sensi del regolamento del 1999, i poteri dell'OLAF sono chiaramente delimitati e precisi. La decisione di avviare un'indagine deve così essere fondata su sospetti sufficientemente seri. L'indagine deve peraltro essere eseguita nel rispetto delle regole dei trattati e alle condizioni e modalità previste dal regolamento del 1999 nonché da decisioni adottate da ogni istituzione, organo e organismo e che devono permettere, a determinate condizioni, di tenere conto di eventuali specificità di questi ultimi.

Infine, la Corte indica che il legislatore comunitario ha potuto validamente considerare che l'istituzione di un regime di indagine centralizzato, indipendente e specializzato, come quello introdotto dal regolamento del 1999, era necessaria nella prospettiva di rafforzare la lotta contro la frode.

Di conseguenza, il regolamento del 1999 relativo alle indagini effettuate dall'OLAF è applicabile alla BCE nonché alla BEI.

Poiché le decisioni della BCE e della BEI hanno precisamente l'effetto di escludere l'applicazione di questo regolamento per quanto le riguarda, la Corte decide di annullarle.

                        


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Il testo integrale della sentenza sarà disponibile sulla pagina Internet www.curia.eu.int 
verso le ore 15 di oggi.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
tel. (352) 43 03 25 82
fax (352) 43 03 26 74.
 

1 -     Regolamento n. 1073/1999/CE adottato congiuntamente dal Consiglio e il dal Parlamento europeo (GU L 136, pag. 1). 2 -     Decisione n. 1999/726/CE della BCE (GU L 291, pag. 36). La decisione della BEI non è stata pubblicata.