COMUNICATO STAMPA n. 61/03
10 luglio 2003
Sentenza della Corte nella causa C-246/00
Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi
Tale registrazione va oltre quanto necessario per garantire la tutela della sicurezza stradale
La direttiva comunitaria concernente la patente di guida1 sancisce il principio secondo cui le
patenti rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente. Ogni Stato membro può
applicare le proprie disposizioni nazionali in materia di durata di validità della patente, di
controllo medico, di fiscalità e può iscrivere nella patente le menzioni indispensabili alla gestione
della medesima quando il titolare di una patente in corso di validità acquisisce la sua residenza
normale in uno Stato membro diverso da quello che la ha rilasciata.
La normativa olandese impone che il conducente di un veicolo sia in possesso di una patente
rilasciata dalle autorità olandesi. Tale obbligo non è applicabile -- per un certo periodo -- ai
conducenti titolari di una patente rilasciata da un altro Stato membro, qualora essi risiedano nei
Paesi Bassi. In caso di registrazione presso l'autorità olandese, tale periodo corrisponde alla
durata di validità della patente nei Paesi Bassi, ma, in mancanza di tale registrazione, esso è di
un anno a partire dal giorno dello stabilimento del titolare nei Paesi Bassi. Inoltre, la guida senza
patente, con patente scaduta o con patente che non soddisfa i requisiti normativi è soggetta a una
sanzione penale o amministrativa.
La Commissione ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee di dichiarare che i
Paesi Bassi sono venuti meno all'obbligo di riconoscimento reciproco delle patenti di guida
previsto dalla direttiva comunitaria, in quanto essi hanno istituito una procedura obbligatoria di
registrazione delle patenti rilasciate dagli altri Stati membri e hanno calcolato la durata di validità
di queste ultime a partire dalla data di rilascio e non dalla data di stabilimento nei Paesi Bassi.
La Corte rammenta, anzitutto, che il reciproco riconoscimento delle patenti di guida rilasciate
da altri Stati membri deve avvenire senza alcuna formalità e che gli Stati membri non dispongono
di alcun margine di discrezionalità in relazione alle modalità da adottare per conformarvisi. Sela registrazione di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro diventa un obbligo
(in quanto il titolare di detta patente è soggetto a sanzione se, dopo essersi stabilito nello Stato
membro ospitante, conduce un veicolo senza previa registrazione della patente), essa deve essere
considerata una formalità ed è quindi contraria alla direttiva.
Secondo la Corte, l'applicazione delle disposizioni nazionali non deve ostacolare o
scoraggiare l'esercizio, da parte dei cittadini comunitari, della libera circolazione delle
persone e della libertà di stabilimento e, qualora ciò si verificasse comunque, tali misure
devono essere applicate in maniera non discriminatoria, devono essere giustificate da motivi
imperativi di interesse generale, essere atte a garantire il raggiungimento dello scopo perseguito
e non andare oltre quanto necessario al raggiungimento di tale scopo.
La disposizione olandese, indistintamente applicabile ai cittadini olandesi e ai cittadini di altri
Stati membri, può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale relativi alla
sicurezza stradale e risulta atta a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito. Tuttavia,
essa non è conforme al principio di proporzionalità.
In primo luogo le autorità olandesi, in occasione di controlli stradali, potrebbero
correttamente applicare le disposizioni nazionali in materia di durata di validità delle
patenti di guida aggiungendo 10 anni alla data di rilascio indicata sulle patenti non
registrate nei Paesi Bassi.
In secondo luogo, per consentire alle autorità competenti di verificare se le disposizioni nazionali
siano rispettate, sarebbe sufficiente informare i titolari delle patenti rilasciate da altri Stati
membri degli obblighi loro incombenti in forza della legislazione nazionale nel momento
in cui espletano le formalità necessarie per stabilirsi nei Paesi Bassi e applicare le sanzioni
previste in caso di mancato rispetto delle disposizioni in esame.
Per quanto riguarda la complessità della procedura di registrazione, quest'ultima impone al
titolare della patente rilasciata da un altro Stato membro di provare dinanzi alle autorità olandesi
il fatto che egli abbia soddisfatto le condizioni di rilascio previste dalla direttiva comunitaria. La
Corte dichiara che il possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro deve essere
considerato quale prova e che lo Stato membro ospitante non può, senza violare il reciproco
riconoscimento delle patenti di guida, esigere che il titolare fornisca nuovamente detta prova.
In merito alla durata di validità nei Paesi Bassi di una patente di guida rilasciata da un altro
Stato membro, la Corte conclude che la modalità di calcolo di tale durata, scelta per stabilire la
data a partire dalla quale i titolari debbano rispettare le disposizioni dello Stato membro
ospitante, non può costituire una violazione del principio di riconoscimento reciproco delle
patenti di guida.
Esiste nelle seguenti lingue: tutte le lingue ufficiali.
Il testo integrale della sentenza sarà disponibile sulla pagina Internet www.curia.eu.int
Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna |
1 - Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE (GU L 237, pag. 1), modificata dalla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/47/CE (GU L 235, pag. 1)