Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA n. 61/03

10 luglio 2003

Sentenza della Corte nella causa C-246/00

Commissione delle Comunità europee contro Regno dei Paesi Bassi


LA CORTE GIUDICA CONTRARIA AL DIRITTO COMUNITARIO LA NORMATIVA OLANDESE CHE IMPONE UN SISTEMA DI REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA DELLE PATENTI DI GUIDA RILASCIATE DA ALTRI STATI MEMBRI DOPO CHE IL TITOLARE SI SIA STABILITO NEI PAESI BASSI

Tale registrazione va oltre quanto necessario per garantire la tutela della sicurezza stradale


La direttiva comunitaria concernente la patente di guida1 sancisce il principio secondo cui le patenti rilasciate dagli Stati membri sono riconosciute reciprocamente. Ogni Stato membro può applicare le proprie disposizioni nazionali in materia di durata di validità della patente, di controllo medico, di fiscalità e può iscrivere nella patente le menzioni indispensabili alla gestione della medesima quando il titolare di una patente in corso di validità acquisisce la sua residenza normale in uno Stato membro diverso da quello che la ha rilasciata.

La normativa olandese impone che il conducente di un veicolo sia in possesso di una patente rilasciata dalle autorità olandesi. Tale obbligo non è applicabile -- per un certo periodo -- ai conducenti titolari di una patente rilasciata da un altro Stato membro, qualora essi risiedano nei Paesi Bassi. In caso di registrazione presso l'autorità olandese, tale periodo corrisponde alla durata di validità della patente nei Paesi Bassi, ma, in mancanza di tale registrazione, esso è di un anno a partire dal giorno dello stabilimento del titolare nei Paesi Bassi. Inoltre, la guida senza patente, con patente scaduta o con patente che non soddisfa i requisiti normativi è soggetta a una sanzione penale o amministrativa.

La Commissione ha chiesto alla Corte di giustizia delle Comunità europee di dichiarare che i Paesi Bassi sono venuti meno all'obbligo di riconoscimento reciproco delle patenti di guida previsto dalla direttiva comunitaria, in quanto essi hanno istituito una procedura obbligatoria di registrazione delle patenti rilasciate dagli altri Stati membri e hanno calcolato la durata di validità di queste ultime a partire dalla data di rilascio e non dalla data di stabilimento nei Paesi Bassi.

La Corte rammenta, anzitutto, che il reciproco riconoscimento delle patenti di guida rilasciate da altri Stati membri deve avvenire senza alcuna formalità e che gli Stati membri non dispongono di alcun margine di discrezionalità in relazione alle modalità da adottare per conformarvisi. Sela registrazione di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro diventa un obbligo (in quanto il titolare di detta patente è soggetto a sanzione se, dopo essersi stabilito nello Stato membro ospitante, conduce un veicolo senza previa registrazione della patente), essa deve essere considerata una formalità ed è quindi contraria alla direttiva.

Secondo la Corte, l'applicazione delle disposizioni nazionali non deve ostacolare o scoraggiare l'esercizio, da parte dei cittadini comunitari, della libera circolazione delle persone e della libertà di stabilimento e, qualora ciò si verificasse comunque, tali misure devono essere applicate in maniera non discriminatoria, devono essere giustificate da motivi imperativi di interesse generale, essere atte a garantire il raggiungimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario al raggiungimento di tale scopo.

La disposizione olandese, indistintamente applicabile ai cittadini olandesi e ai cittadini di altri Stati membri, può essere giustificata da motivi imperativi di interesse generale relativi alla sicurezza stradale e risulta atta a garantire la realizzazione dell'obiettivo perseguito. Tuttavia, essa non è conforme al principio di proporzionalità.

In primo luogo le autorità olandesi, in occasione di controlli stradali, potrebbero correttamente applicare le disposizioni nazionali in materia di durata di validità delle patenti di guida aggiungendo 10 anni alla data di rilascio indicata sulle patenti non registrate nei Paesi Bassi.

In secondo luogo, per consentire alle autorità competenti di verificare se le disposizioni nazionali siano rispettate, sarebbe sufficiente informare i titolari delle patenti rilasciate da altri Stati membri degli obblighi loro incombenti in forza della legislazione nazionale nel momento in cui espletano le formalità necessarie per stabilirsi nei Paesi Bassi e applicare le sanzioni previste in caso di mancato rispetto delle disposizioni in esame.

Per quanto riguarda la complessità della procedura di registrazione, quest'ultima impone al titolare della patente rilasciata da un altro Stato membro di provare dinanzi alle autorità olandesi il fatto che egli abbia soddisfatto le condizioni di rilascio previste dalla direttiva comunitaria. La Corte dichiara che il possesso di una patente di guida rilasciata da uno Stato membro deve essere considerato quale prova e che lo Stato membro ospitante non può, senza violare il reciproco riconoscimento delle patenti di guida, esigere che il titolare fornisca nuovamente detta prova.

In merito alla durata di validità nei Paesi Bassi di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro, la Corte conclude che la modalità di calcolo di tale durata, scelta per stabilire la data a partire dalla quale i titolari debbano rispettare le disposizioni dello Stato membro ospitante, non può costituire una violazione del principio di riconoscimento reciproco delle patenti di guida.


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Il testo integrale della sentenza sarà disponibile sulla pagina Internet www.curia.eu.int 
verso le ore 15 di oggi.

Per maggiori informazioni rivolgersi alla dott.ssa E. Cigna
tel. (352) 43 03 25 82
fax (352) 43 03 26 74.
 

1 -     Direttiva del Consiglio 29 luglio 1991, 91/439/CEE (GU L 237, pag. 1), modificata dalla direttiva del Consiglio 23 luglio 1996, 96/47/CE (GU L 235, pag. 1)