Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 53/96

12 novembre 1996

Sentenza della Corte nella causa C-84/94
Regno Unito / Consiglio

LA CORTE DI GIUSTIZIA RESPINGE NELLA SOSTANZA IL RICORSO DEL REGNO UNITO DIRETTO ALL'ANNULLAMENTO DELLA DIRETTIVA SULL'ORGANIZZAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO


NOTA IMPORTANTE: Questo comunicato, che non impegna la Corte, è distribuito alla stampa dal Divisione Stampa e Informazione. La sintesi della sentenza che figura qui di seguito dev'essere considerata nel contesto dell'intera pronuncia. Per ulteriori informazioni o per ottenere copia della sentenza, gli interessati sono pregati di rivolgersi alla dott. proc. Estella Cigna, tel. (*352) 4303 2582.

Nella sentenza la Corte ha dichiarato:

  1. L'art. 5, secondo comma, della direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, è annullato.

  2. Il ricorso è respinto per il resto.

  3. Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

  4. I regni del Belgio e di Spagna nonché la Commissione delle Comunità europee sopporteranno le proprie spese.


  1. Contesto giuridico
  2. L'art. 118 A, n. 2, del Trattato CE attribuisce, in particolare, al Consiglio il compito di adottare misure per contribuire alla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.

    La direttiva del Consiglio 23 novembre 1993, 93/104/CE, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, stabilisce prescrizioni minime di sicurezza e di salute in materia di organizzazione dell'orario di lavoro e si applica alla maggior parte dei settori di attività. La direttiva disciplina i periodi minimi di riposo giornaliero, di riposo settimanale e di ferie annuali nonché i periodi di pausa e la durata massima settimanale del lavoro. Essa contiene infine diverse prescrizioni relative al lavoro notturno, al lavoro a turni e al ritmo di lavoro.

    Il Consiglio ha adottato la detta direttiva in base all'art. 118 A del Trattato.

    Il Regno Unito chiede alla Corte di annullare la direttiva e adduce, in particolare, l'erroneità della scelta del fondamento giuridico e la violazione del principio della proporzionalità.

  3. Considerazioni svolte dalla Corte
  4. Anzitutto, la Corte sottolinea che non le spetta sindacare l'opportunità dei provvedimenti adottati dal legislatore. Infatti, il controllo esercitato nell'ambito di un ricorso di annullamento deve limitarsi alla legittimità dell'atto impugnato.

    Dopo aver esaminato la portata dell'art. 118 A, la Corte rileva che quando una misura ha per oggetto principale la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, si impone la scelta dell'art. 118 A, malgrado l'incidenza accessoria che una misura siffatta può esplicare sull'instaurazione ed il funzionamento del mercato interno.

    La Corte considera altresì, basandosi in particolare sulla lettera dell'art. 118 A, che tale norma non può essere oggetto di un'interpretazione restrittiva, come ha sostenuto invece il Regno Unito.

    Per quanto riguarda la direttiva impugnata, la Corte opera una distinzione tra l'art. 5, secondo comma, e le altre disposizioni.

    Quanto all'art. 5, secondo comma, ai sensi del quale il periodo minimo di riposo settimanale deve comprendere, in linea di principio, la domenica, la Corte constata che il Consiglio ha omesso di spiegare per quale motivo la domenica, come giorno di riposo settimanale, presenterebbe un nesso più importante con la salute e la sicurezza dei lavoratori rispetto ad un altro giorno della settimana. Di conseguenza, l'art. 5, secondo comma, della direttiva deve essere annullato.

    Salvo quest'ultima disposizione, la Corte constata che la direttiva, considerandone lo scopo ed il contenuto, ha come oggetto principale la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori mediante prescrizioni minime applicabili progressivamente.

    Essa conclude pertanto che la direttiva è stata validamente adottata in base all'art. 118 A del Trattato, ad eccezione dell'art. 5, secondo comma, della direttiva medesima.

    Per quanto riguarda la censura relativa alla violazione del principio della proporzionalità, la Corte constata che, nel settore della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, le prescrizioni minime adottate dal Consiglio possono andare oltre il livello di tutela più basso stabilito dai vari Stati membri.

    Peraltro, il Consiglio dispone di un ampio potere discrezionale trattandosi di un settore che, come nel caso di specie, implica da parte del legislatore scelte di politica sociale e dove esso è chiamato ad effettuare valutazioni complesse.

    Nell'esercizio del suo controllo giurisdizionale limitato, la Corte constata che il Consiglio non ha compiuto un errore manifesto né uno sviamento di potere e non ha manifestamente oltrepassato i limiti della sua discrezionalità.