Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 55/96

26 novembre 1996

Sentenza della Corte nella causa C-68/95
T. Port GmbH & Co. KG / Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

LA CORTE SI PRONUNCIA SULLE COMPETENZE E I DOVERI DEI GIUDICI NAZIONALI E SUL TRATTAMENTO DI UN CASO ESTREMO PER UN IMPORTATORE DI BANANE


NOTA IMPORTANTE: Questo comunicato, che non impegna la Corte, è distribuito alla stampa dal Divisione Stampa e Informazione. La sintesi della sentenza che figura qui di seguito dev'essere considerata nel contesto dell'intera pronuncia. Per ulterori informazioni o per ottenere copia della sentenza, gli interessati sono pregati di rivolgersi alla Dott. Proc. Estella Cigna tel. (*352) 4303.2582

La Corte ha deciso, in un caso estremo riguardante un importatore di banane di paesi terzi, che spetta al giudice comunitario, e non al giudice nazionale, accordare agli operatori economici una tutela giurisdizionale provvisoria qualora, in forza di un regolamento comuntario, l'esistenza e la portata dei diritti degli operatori economici debbano venire accertati mediante un atto della Commissione che questa non abbia ancora adottato.

L'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana (regolamento CEE del Consiglio 13 febbraio 1993, n. 404) ha dato attuazione, dal 1° luglio 1993, a un regime comune d'importazione di banane che si è sostituito ai diversi regimi nazionali. Conformemente alla disciplina comunitaria, la società Port, importatore tradizionale di banane di paesi terzi, otteneva dal Bundesanstalt licenze d'importazione di banane di paesi terzi per il secondo semestre del 1993 e per gli anni 1994-1995, in base alle quantità venduute nel corso degli anni di riferimento 1989, 1990 e 1991.

Dal 1994, la Port ha domandato al Bundesanstalt certificati supplementari, invocando l'esistenza di un caso estremo. La stessa società ha infatti sostenuto di essere stata in grado di importare, negli anni di riferimento, soltanto una quantità di banane insolitamente ridotta, a causa del recesso dal contratto di un fornitore colombiano.L'autorità nazionale rifiutava il rilascio di certificati supplementari in base all'attuale regolamento delle banane.

Secondo la Corte, la Commissione è obbligata ad adottare tutti i provvedimenti transitori ritenuti opportuni per far fronte alla perturbazione del mercato interno che rischia di comportare la sostituzione dell'organizzazione comune dei mercati ai diversi regimi nazionali. A questo proposito, la Commissione deve del pari prendere in considerazione la situazione di operatori economici che hanno adottato, nell'ambito di una normativa nazionale precedente il regolamento, un determinato comportamento, senza aver potuto prevedere le conseguenze che lo stesso avrebbe avuto a seguito dell'instaurazione dell'organizzazione comune dei mercati. Un intervento delle istituzioni comunitarie si impone, in particolare, qualora il passaggio all'organizzazione comune dei mercati arrechi pregiudizio ai diritti fondamentali, tutelati dal diritto comunitario, degli operatori economici, quali il diritto di proprietà e il diritto al libero esercizio delle attività professionali. La Commissione è del pari autorizzata a derogare, in caso di necessità, al rispetto del periodo di riferimento, anche a vantaggio di operatori individuali.

Tuttavia, se la Commissione omette di agire, un giudice nazionale non è autorizzato ad accordare agli operatori economici interessati una tutela giurisdizionale provvisoria. Il controllo sulla carenza della Commissione rientra infatti nella competenza esclusiva del giudice comunitario. In una situazione quale quella della causa principale, la tutela giurisdizionale degli interessati potrebbe venire così garantita solo dalla Corte di giustizia e, se del caso, dal Tribunale di primo grado.

A questo proposito, occorre rilevare che, in circostanze quali quelle della causa principale, spetta allo Stato membro interessato - adito, all'occorrenza, dall'operatore interessato - domandare l'avvio della procedura necessaria a pervenire all'adozione da parte della Comunità dei provveddimenti specifici richiesti dalla situazione dell'operatore.

Inoltre, in un simile caso estremo, in cui verrebbe minacciata la sopravvivenza economica dell'operatore interessato, questo può del pari rivolgersi direttamente alla Commissione affinché vengano adottati provvedimenti particolari.

Nel caso in cui l'istituzione comunitaria ometta di agire, lo Stato membro, nonché l'operatore interessato, possono proporre ricorso per carenza dinanzi alla Corte o al Tribunale. Nell'ambito di questo ricorso per carenza, il giudice comunitario può, su richiesta dei ricorrenti, prendere provvedimenti provvisori (art. 186 dell Trattato).