Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 57/96

3 dicembre 1996

Sentenza della Corte nella causa C-268/94
Repubblica portoghese c/ Consiglio dell'Unione europea

LA CORTE DI GIUSTIZIA CONFERMA LA LEGITTIMITA' DELLA BASE GIURIDICA DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA LA COMUNITA' EUROPEA E LA REPUBBLICA DELL'INDIA.


NOTA IMPORTANTE: Il presente comunicato, che non impegna la Corte, è distribuito agli organi di stampa dal Divisione Stampa e Informazione. Il seguente sunto della sentenza va letto nel contesto dell'integralità della sentenza. Per ulteriori informazioni o per ottenere copia della sentenza, si prega di mettersi in contatto con la dott. proc. Estella Cigna, tel. (*352) 4303 2582.

Per la prima volta la Corte è stata chiamata a pronunciarsi sulle disposizioni relative alla cooperazione allo sviluppo, contenute nel nuovo titolo XVII (artt. 130 U-130 Y) del Trattato CE, come inserito dal Trattato di Maastricht. La Corte ha avuto l'occasione di precisare la portata della competenza attribuita alla Comunità da dette disposizioni nell'ambito dell'esame dell'accordo stipulato fra la Comunità e la Repubblica dell'India.

  1. Fatti e ambito normativo
  2. La Repubblica portoghese ha chiesto l'annullamento della decisione del Consiglio 94/578/CE concernente la conclusione dell'accordo di cooperazione fra la Comunità europea e la Repubblica dell'India relativo alla compartecipazione e allo sviluppo. Dettadecisione è basata sugli artt. 113 e 130 Y del Trattato CE. Essa è stata adottata dal Consiglio a maggioranza qualificata.

    La Repubblica portoghese ha manifestato il suo disaccordo quanto alla scelta della base giuridica. Essa ha sostenuto che talune clausole dell'accordo avrebbero richiesto, a causa delle materie in questione, la partecipazione di tutti gli Stati membri alla conclusione dell'accordo. Tali materie riguardano, in particolare, la tutela dei diritti dell'uomo e, inoltre, la cooperazione nei settori dell'energia, del turismo, della cultura, della lotta contro l'abuso di stupefacenti e della proprietà intellettuale.

  3. Sulla disposizione dell'accordo relativa alla tutela dei diritti dell'uomo e dei principi democratici
  4. Ai sensi dell'art. 1 dell'accordo di cooperazione, la tutela dei diritti dell'uomo e dei principi democratici costituisce un elemento fondamentale di detto accordo.

    Il governo portoghese considera a questo proposito che i riferimenti ai diritti fondamentali in talune disposizioni del Trattato sull'Unione europea sono di carattere programmatico e stabiliscono soltanto obiettivi generali. Di conseguenza, tali disposizioni, e in particolare l'art. 130 U, in forza del quale la politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo deve contribuire alla tutela dei diritti dell'uomo, non conferiscono alla Comunità specifici poteri d'azione.

    La Corte, nella sua sentenza, interpreta l'art. 130 U nel senso che la politica della Comunità nel settore della cooperazione allo sviluppo dev'essere adattata al'obiettivo della tutela dei diritti dell'uomo e dei principi democratici. In altre parole, la cooperazione è subordinata alla tutela dei diritti dell'uomo nello Stato che coopera con la Comunità. Una disposizione quale quella dell'art. 1 dell'accordo costituisce uno strumento importante a questo scopo, poiché essa consentirebbe alla Comunità l'esercizio del diritto di ottenere, in forza del diritto internazionale, la sospensione o la cessazione di un accordo di cooperazione allo sviluppo qualora il paese terzo non abbia rispettato i diritti dell'uomo.

  5. Sulle disposizioni dell'accordo concernenti la cooperazione nei settori dell'energia, del turismo, della cultura, della lotta contro l'abuso di stupefacenti e della proprietà intellettuale
  6. Secondo il governo portoghese, le mere disposizioni del Trattato relative alla cooperazione allo sviluppo non costituiscono un fondamento sufficiente per la conclusione di accordidi cooperazione che contengano una regolamentazione delle materie rientranti nella competenza propria degli Stati membri. Nella specie, ciò varrebbe per quanto riguarda le disposizioni dell'accordo relative alla proprietà intellettuale, alla lotta contro l'abuso di stupefacenti nonché alla cooperazione in materia di turismo e di cultura, che richiederebbero la partecipazione degli Stati membri alla conclusione dell'accordo.

    La Corte rileva anzitutto che, in forza delle disposizioni del Trattato relative alla cooperazione allo sviluppo, la Comunità possiede una competenza specifica a concludere accordi coi paesi terzi nel settore della cooperazione allo sviluppo. Il perseguimento degli ampi obiettivi considerati dal Trattato in questo settore può richiedere la presenza, in tale tipo di accordi, di clausole contenenti varie materie specifiche, senza che ciò incida sulla natura dell'accordo, che è definita dal suo scopo fondamentale. Ciò implica che le dette clausole non impongano obblighi che esulino dagli obiettivi della cooperazione allo sviluppo.

    Applicando tale affermazione di principio al caso di specie, la Corte afferma che le disposizioni dell'accordo relative alle materie controverse fissano l'ambito della cooperazione e si limitano a determinare i settori che ne costituiscono oggetto. Per contro, le dette disposizioni non contengono una regolamentazione delle modalità concrete di attuazione della cooperazione in ciascun settore specifico considerato. Esse lasciano salva pertanto la futura ripartizione delle competenze fra la Comunità e gli Stati membri per realizzare tale cooperazione.

    La Corte effettua in seguito un'analisi delle concrete disposizioni dell'accordo aventi ad oggetto l'energia, il turismo, la cultura, la lotta contro l'abuso di stupefacenti e la proprietà intellettuale e conclude che esse contengono misure necessarie per il perseguimento degli obiettivi considerati dal Trattato nel settore della cooperazione allo sviluppo e che le stesse si limitano a fissarne l'ambito.

    Alla luce di quanto sopra, la Corte respinge il ricorso proposto dal governo portoghese e conferma la legittimità della base giuridica dell'accordo fra la Comunità e la Repubblica dell'India.