Nella sentenza la Corte ha dichiarato:
Le società Merck e Beecham sono titolari di brevetti depositati nel Regno Unito relativi per la prima ad un medicinale contro l'ipertensione (Innovace), ad un medicinale prescritto nella cura della prostata (Proscar) nonché ad un medicinale contro il glaucoma (Timoptol) e, per la seconda, ad un antibiotico (Augmentin).
Questi medicinali sono stati commercializzati dalla Merck e dalla Beecham in Spagna e in Portogallo quando la brevettabilità dei medicinali non era possibile in questi due Stati (la brevettabilità dei medicinali è stata introdotta in Spagna il 7 ottobre 1992 e in Portogallo il 1° gennaio 1992).
La Merck e la Beecham addebitano alle società Primecrown ed Europharm di aver contraffatto i loro brevetti britannici avendo importato i medicinali di cui trattasi dalla Spagna e dal Portogallo nel Regno Unito, per trarre profitto dalla differenza tra i prezzi in questi Stati membri.
Le due cause rinviate alla Corte dalla High Court di Londra riguardano quindi casi in cui alcuni medicinali sono brevettati in uno Stato membro e i titolari di brevetto intendono opporsi ad importazioni di questi stessi medicinali provenienti da un altro Stato membro, in cui non era possibile ottenere un brevetto per questi medicinali e il titolare del brevetto era giuridicamente o moralmente obbligato a commercializzarli.
La Corte fa riferimento alla sua giurisprudenza, in base alla quale la tutela dei brevetti può ostacolare la libera circolazione delle merci solo allorché è giustificata dalla necessità di salvaguardare diritti che costituiscono l'oggetto specifico del brevetto. Questo oggetto specifico è in particolare di garantire al titolare del brevetto il diritto esclusivo di utilizzare un'invenzione al fine della produzione e della prima immissione in commercio di taluni prodotti.
Il titolare del brevetto, una volta che decide con piena cognizione di causa di commercializzare il suo prodotto, anche in uno Stato membro nel quale la legge non prevede la protezione mediante brevetto per il prodotto di cui trattasi, deve accettare le conseguenze della sua scelta per quanto riguarda la libera circolazione del prodotto nel mercato comune. Egli non può opporsi all'importazione del prodotto liberamentecommercializzato da lui stesso in uno Stato membro anche se questo prodotto non era ivi brevettabile.
La Corte conferma questa conciliazione tra il principio della libera circolazione delle merci nella Comunità e quello della protezione dei diritti dei titolari di brevetto.
La High Court chiedeva anche se questa giurisprudenza dovesse essere attenuata in modo da escludere i casi in cui il titolare del brevetto nello Stato membro d'importazione abbia un obbligo morale o giuridico di immettere il suo prodotto sul mercato di uno Stato membro in cui tale prodotto non potrebbe essere tutelato mediante brevetto. La Corte risolve tale questione dichiarando che, quando il titolare di un brevetto è giuridicamente obbligato in virtù del diritto nazionale o del diritto comunitario a commercializzare i suoi prodotti in uno Stato membro, non si può ritenere ch'egli abbia dato il suo consenso alla commercializzazione di questi prodotti nello Stato in cui il prodotto è tutelato.
Per contro, obblighi morali di rifornire di medicinali gli Stati membri in cui essi sono necessari, anche se non sono ivi brevettabili, non possono giustificare una deroga alla regola relativa alla libera circolazione delle merci.