Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 58/96

5 dicembre 1996

Sentenza della Corte di giustizia nei procedimenti riuniti C-267/95 e C-268/95
Merck & Co. Inc. e a./Primecrown Ltd e a. e Beecham Group plc/Europharm of Worthing Ltd

LA CORTE DI GIUSTIZIA SI PRONUNCIA SUI DIRITTI DEL TITOLARE DI UN BREVETTO E SUL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI


NOTA IMPORTANTE: Questo comunicato, che non impegna la Corte, è distribuito alla stampa dal Divisione Stampa e Informazione. Esso è disponibile in tutte le lingue ufficiali. La sintesi della sentenza che figura qui di seguito dev'essere considerata nel contesto dell'intera pronuncia. Per ulteriori informazioni o per ottenere copia della sentenza, gli interessati sono pregati di rivolgersi al dott. proc. Estella Cigna, tel. (*352) 4303 2582.

Nella sentenza la Corte ha dichiarato:

  1. " I periodi transitori previsti agli artt. 47 e 209 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e agli adeguamenti dei Trattati sono scaduti, per il Regno di Spagna, il 6 ottobre 1995, e, per la Repubblica portoghese, il 31 dicembre 1994.

  2. Gli artt. 30 e 36 del Trattato CE ostano all'applicazione di una normativa nazionale che concede al titolare di un brevetto relativo ad un prodotto farmaceutico il diritto di opporsi all'importazione da parte di un terzo di questo prodotto proveniente da un altro Stato membro quando il titolare hacommercializzato il prodotto per la prima volta in questo Stato dopo l'adesione di quest'ultimo alla Comunità europea, ma in una data in cui il prodotto non poteva essere protetto mediante un brevetto in tale Stato, a meno che il titolare del brevetto non possa dimostrare che egli è assoggettato ad un obbligo giuridico reale ed effettivo di commercializzare il prodotto in tale Stato membro."

  1. CONTESTO DELLA CAUSA
  2. Le società Merck e Beecham sono titolari di brevetti depositati nel Regno Unito relativi per la prima ad un medicinale contro l'ipertensione (Innovace), ad un medicinale prescritto nella cura della prostata (Proscar) nonché ad un medicinale contro il glaucoma (Timoptol) e, per la seconda, ad un antibiotico (Augmentin).

    Questi medicinali sono stati commercializzati dalla Merck e dalla Beecham in Spagna e in Portogallo quando la brevettabilità dei medicinali non era possibile in questi due Stati (la brevettabilità dei medicinali è stata introdotta in Spagna il 7 ottobre 1992 e in Portogallo il 1° gennaio 1992).

    La Merck e la Beecham addebitano alle società Primecrown ed Europharm di aver contraffatto i loro brevetti britannici avendo importato i medicinali di cui trattasi dalla Spagna e dal Portogallo nel Regno Unito, per trarre profitto dalla differenza tra i prezzi in questi Stati membri.

    Le due cause rinviate alla Corte dalla High Court di Londra riguardano quindi casi in cui alcuni medicinali sono brevettati in uno Stato membro e i titolari di brevetto intendono opporsi ad importazioni di questi stessi medicinali provenienti da un altro Stato membro, in cui non era possibile ottenere un brevetto per questi medicinali e il titolare del brevetto era giuridicamente o moralmente obbligato a commercializzarli.

  3. LA SENTENZA DELLA CORTE
  4. La Corte fa riferimento alla sua giurisprudenza, in base alla quale la tutela dei brevetti può ostacolare la libera circolazione delle merci solo allorché è giustificata dalla necessità di salvaguardare diritti che costituiscono l'oggetto specifico del brevetto. Questo oggetto specifico è in particolare di garantire al titolare del brevetto il diritto esclusivo di utilizzare un'invenzione al fine della produzione e della prima immissione in commercio di taluni prodotti.

    Il titolare del brevetto, una volta che decide con piena cognizione di causa di commercializzare il suo prodotto, anche in uno Stato membro nel quale la legge non prevede la protezione mediante brevetto per il prodotto di cui trattasi, deve accettare le conseguenze della sua scelta per quanto riguarda la libera circolazione del prodotto nel mercato comune. Egli non può opporsi all'importazione del prodotto liberamentecommercializzato da lui stesso in uno Stato membro anche se questo prodotto non era ivi brevettabile.

    La Corte conferma questa conciliazione tra il principio della libera circolazione delle merci nella Comunità e quello della protezione dei diritti dei titolari di brevetto.

    La High Court chiedeva anche se questa giurisprudenza dovesse essere attenuata in modo da escludere i casi in cui il titolare del brevetto nello Stato membro d'importazione abbia un obbligo morale o giuridico di immettere il suo prodotto sul mercato di uno Stato membro in cui tale prodotto non potrebbe essere tutelato mediante brevetto. La Corte risolve tale questione dichiarando che, quando il titolare di un brevetto è giuridicamente obbligato in virtù del diritto nazionale o del diritto comunitario a commercializzare i suoi prodotti in uno Stato membro, non si può ritenere ch'egli abbia dato il suo consenso alla commercializzazione di questi prodotti nello Stato in cui il prodotto è tutelato.

    Per contro, obblighi morali di rifornire di medicinali gli Stati membri in cui essi sono necessari, anche se non sono ivi brevettabili, non possono giustificare una deroga alla regola relativa alla libera circolazione delle merci.