Divisione Stampa e Informazione

COMUNICATO STAMPA N. 07/1997

5 marzo 1997

Sentenza del Tribunale di primo grado nella causa T-105/95
WWF (UK) contro Commissione delle Comunità europee

ANNULLATO UN DINIEGO DELLA COMMISSIONE DI CONSENTIRE L'ACCESSO A TALUNI DOCUMENTI

I DOCUMENTI RELATIVI ALL'EVENTUALE INIZIO DI UNA PROCEDURA DI INADEMPIMENTO RIENTRANO NELL'ECCEZIONE INDEROGABILE DELL'"INTERESSE PUBBLICO" AL CODICE DI CONDOTTA SULL'ACCESSO DEL PUBBLICO AI DOCUMENTI; LA COMMISSIONE DEVE INDICARE IL MOTIVO PER CUI I DOCUMENTI RICHIESTI RIENTRANO NELL'ECCEZIONE CON RIFERIMENTO A CATEGORIE DI DOCUMENTI, MA NON HA BISOGNO DI FARLO CON RIFERIMENTO A OGNI SINGOLO DOCUMENTO.


Questo comunicato stampa è un documento ufficioso, per uso esclusivo della stampa. Per ulteriori informazioni, o per copie della sentenza, rivolgersi alla Dottoressa Estella Cigna, tel. 4303-2582 o alla Signora Carla Simon, tel. 4303-3441, o inviare un fax al n. 4303-2500.


Contesto

Nel 1991 le autorità irlandesi annunciavano il loro intento di costruire un centro di visita a Mullaghmore, nel Burren National Park, nell'Irlanda occidentale. A tal fine esse chiedevano di godere del concorso dei fondi strutturali. In seguito a denuncia, tra gli altri, del WWF (World Wide Fund for Nature), la Commissione avviava un'indagine relativa al suddetto progetto concludendo che il progetto non violava il diritto comunitario dell'ambiente e che nulla ostava a che il progetto fosse finanziato mediante fondi strutturali. Questa decisione della Commissione costituiva oggetto di un ricorso d'annullamento, proposto dal WWF (UK) nonché dalla An Taisce, respinto.

In seguito, il legale del WWF (UK) (ricorrente) scriveva alla Commissione per avere accesso a tutti i documenti della Commissione relativi all'esame del progetto Mullaghmore e, in particolare, all'esame della questione, se fosse possibile impiegare fondi strutturali per tale progetto. Con lettere datate rispettivamente 17 dicembre e 24 novembre 1994, funzionari della DG XI (ambiente) della DG XVI (politiche regionali) comunicavano al ricorrente il rigetto di detta richiesta.

Essendo in disaccordo con i dinieghi, il legale del ricorrente presentava alcune richieste di conferma presso il segretario generale della Commissione, conformemente alla procedura di cui al codice di condotta.

Il 2 febbraio 1995 il segretario generale scriveva al ricorrente confermando il rigetto delle richieste rivolte alle direzioni generali XI e XVI e ripetendo le motivazioni addotte da tali servizi.

Il ricorrente impugnava quindi dinanzi al Tribunale di primo grado la decisione contenuta in tale lettera.

Quadro giuridico

A seguito di dichiarazioni formulate nel Trattato di Unione europea (Trattato di Maastricht) e nei vertici europei di Birmingham ed Edimburgo del 1992, il Consiglio e la Commissione stilarono il ricordato codice di condotta e si impegnarono ad applicarlo dal 1º gennaio 1994. A tal fine, la Commissione emanò la decisione 94/90 con cui il codice veniva formalmente adottato e riportato per esteso in allegato alla stessa.

Il codice si basa sul principio generale che: "Il pubblico avrà il più ampio accesso possibile ai documenti di cui dispongono la Commissione e il Consiglio", definisce il termine documento e descrive i principi che disciplinano la presentazione di richieste di accesso a un documento e la procedura da osservare qualora l'istituzione intenda respingere una richiesta.

Il codice di condotta elenca infine le circostanze in base alle quali un'istituzione può respingere una richiesta di accesso a dei documenti. Esso dispone in particolare che: "Le istituzioni negano l'accesso a qualsiasi documento la cui divulgazione possa pregiudicare la protezione dell'interesse pubblico" [inter alia, procedimenti giudiziari, controlli e indagini]. E' previsto inoltre che essa possa negare l'accesso "per assicurare la tutela dell'interesse dell'istituzione relativo alla segretezza delle sue deliberazioni".

Accertamento del Tribunale

Il Tribunale ha esaminato in primo luogo il valore giuridico della decisione 94/90 e in secondo luogo l'ambito di applicazione delle eccezioni previste dal codice. il Tribunale ha stabilito che, adottando la decisione, la Commissione ha indicato ai cittadini che desiderino avere accesso ai documenti in suo possesso che le loro richieste saranno esaminate nel rispetto delle procedure, condizioni ed eccezioni stabilite a tal fine. La decisione 94/90 è pertanto un atto in grado di attribuire ai terzi determinati diritti che la Commissione ha l'obbligo di rispettare, anche se tale decisione contiene effettivamente una serie di obblighi che la Commissione si è volontariamente imposta a titolo di provvedimenti di organizzazione interna.

Per quanto riguarda la portata delle eccezioni contenute nel codice di condotta, il Tribunale ha ricordato che i motivi di rigetto di una richiesta d'accesso a documenti della Commissione devono essere interpretati in modo tale da non rendere impossibile il conseguimento dell'obiettivo della trasparenza, posto dagli Stati membri e dal Consiglio europeo.

Il Tribunale ha rilevato che il codice di condotta prevede due categorie di eccezioni al principio generale dell'accesso dei cittadini ai documenti e che, essendo la prima categoria descritta in termini inderogabili, la Commissione è obbligata a negare l'accesso ai documenti rientranti in una delle eccezioni richiamate in questa prima categoria, qualora si adduca la prova dell'esistenza dei relativi presupposti.

Viceversa, nella seconda categoria, il Tribunale ha ritenuto che la Commissione dispone di un potere discrezionale che le consente di respingere eventualmente una richiesta di accesso a taluni documenti che facciano riferimento alle sue deliberazioni. Il Tribunale ha però sottolineato che la Commissione deve esercitare tale potere discrezionale ponendo realmente a confronto, da un lato, l'interesse del cittadino di ottenere un accesso ai documenti e, dall'altro, il suo interesse a tutelare la segretezza delle proprie deliberazioni.

Il Tribunale ha ritenuto che la distinzione tra le due categorie di eccezioni del codice di condotta è giustificata dalla natura degli interessi che le due categorie mirano a proteggere. La prima categoria, che riunisce le eccezioni obbligatorie, protegge infatti gli interessi di terzi o del pubblico in generale, mentre la seconda categoria concerne le deliberazioni interne dell'istituzione, le quali mettono in gioco unicamente gli interessi di quest'ultima.

In considerazione di questi elementi, il Tribunale ha esaminato se i documenti relativi a un'indagine su un'eventuale inadempimento al diritto comunitario presentassero i requisiti necessari affinché la Commissione possa far richiamo all'eccezione fondata sulla protezione dell'interesse pubblico, rientrante nella prima categoria.

A tal riguardo il Tribunale ha ritenuto che la riservatezza che gli Stati membri hanno diritto di attendersi dalla Commissione in tali circostanze giustifica, a titolo di protezione dell'interesse pubblico, il diniego di accesso ai documenti relativi alle indagini che potrebbero eventualmente sfociare su una procedura per inadempimento, persino qualora sia trascorso un certo lasso di tempo dopo la chiusura di tali indagini.

Il Tribunale ha poi precisato che la Commissione non può limitarsi ad invocare l'avvio eventuale di una procedura per inadempimento per giustificare, a titolo di protezione dell'interesse pubblico, un divieto di accesso a tutti i documenti oggetto della richiesta di un cittadino. Il Tribunale ha ritenuto infatti che la Commissione aveva l'obbligo di indicare, quantomeno per categorie di documenti, le ragioni per le quali essa riteneva che i documenti menzionati nella richiesta rivoltale fossero collegati all'avvio eventuale di una procedura per inadempimento, precisando a che cosa i documenti di cui trattasi facevano riferimento, e segnatamente se essi concernevano attività di controllo e di indagine implicanti l'accertamento di un eventuale inadempimento del diritto comunitario.

A seguito di un esame dei termini della decisione impugnata e delle lettere della DG XVI e delle DG XI, il Tribunale ha concluso che la Commissione aveva omesso di indicare i motivi della decisione come richiesto dall'art. 190 del Trattato, e, in particolare, aveva omesso di specificare a quale delle eccezioni previste dal codice di condotta si richiamava, e di individuare la o le categorie in cui rientravano i documenti. La decisione impugnata è stata quindi annullata.